Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 29/12/1990 |
Numero: | 74 |
§ 5.1.1a – Circolare 29 dicembre 1990, n. 74.
Circolare del Vice Presidente 29 dicembre 1990, n. 74. Settore programmazione bilancio e controllo di gestione. Tasse sulle concessioni regionali. Tariffe da applicare con decorrenza 1° gennaio 1991.
(B.U. 29 dicembre 1990, n. 52 – S.O. n. 2).
La
Poiché tale legge prevede che gli aumenti devono essere arrotondati alle cinquecento lire superiori, per comodità di consultazione, si ripropone la tariffa aggiornata con gli adeguamenti previsti dalla presente Legge.
Adempimenti degli enti cui compete il rilascio degli atti.
Gli enti cui compete il rilascio della licenza, autorizzazione e concessione sono invitati a fornire ogni opportuna informazione ai contribuenti interessati, con particolare riguardo sia all'esatto ammontare del tributo dovuto, sia alla necessità di specificare con chiarezza sul retro del bollettino la tipologia della licenza, autorizzazione o concessione cui il versamento si riferisce.
Per le autorizzazioni e concessioni di autotrasporto di merci dovranno essere indicati il numero della targa dell'autoveicolo e la relativa portata, mentre per le macchine mietitrebbiatrici i numeri della targa e del telaio, il tipo e la casa costruttrice.
I predetti enti dovranno inoltre trasmettere al servizio finanza e tributi, via Fabio Filzi, 22 -20124 Milano- una copia di tutti gli atti soggetti a tassa che vengono rilasciati, con l'avvertenza che tali atti devono contenere:
a) per le persone fisiche: gli estremi anagrafici e domiciliari oltre che l'indirizzo della sede dell'esercizio o dell'attività;
b) per le persone giuridiche: gli estremi anagrafici e domiciliari del legale rappresentante oltre che l'indirizzo della sede dell'attività;
c) codice fiscale;
d) precisa tipologia dell'esercizio e relativa categoria di appartenenza (es. categoria per gli esercizi di somministrazione di bevande, numero di stelle per alberghi, campeggi e villaggi turistici, numero dei posti letto per le case o istituti di cura);
e) specificazione se trattasi di nuovo esercizio ovvero di subentro. In quest'ultimo caso dovrà essere segnalato il nominativo del precedente titolare;
f) la licenza o presa d'atto del possesso di apparecchi radiologici che deve contenere, oltre agli elementi di cui sopra, anche:
- il tipo di apparecchio e l'uso cui è destinato;
- la ditta costruttrice;
- la tensione in Kw;
g) gli estremi del versamento della tassa di concessione regionale (numero del bollettino, data del versamento ed importo corrisposto).
Le amministrazioni cui compete -in base alle vigenti disposizioni- attraverso propri organi di vigilanza, l'accertamento delle violazioni delle leggi tributarie regionali, vorranno attivarsi per una intensa e costante azione di sorveglianza.
Nel caso venissero riscontrate inadempienze, dovranno essere seguite le disposizioni previste dall'art. 7 della
Precisazioni di carattere generale.
Si forniscono le seguenti precisazioni di carattere generale.
I bollettini di conto corrente postale da usare per il versamento delle tasse sulle concessioni regionali sono di due tipi:
- c.c.p. prestampato n. 669200, mod. CH8 quater aut. cod. per pagamento della tassa di apertura o di rilascio, intestato a Regione Lombardia -gestione prestampati- servizio tesoreria;
- c.c.p. premarcato n. 359208, mod. CH8 quater aut. cod. per pagamento della tassa di rinnovo annuale intestato a tesoreria Regione Lombardia: conto tasse.
I due tipi di bollettini sono predisposti per la loro elaborazione attraverso un sistema automatizzato.
Essi si compongono di quattro sezioni staccabili, due delle quali -«la ricevuta» e la «attestazione»- eseguiti i pagamenti presso l'ufficio postale, sono restituite al versante.
L'attestazione deve essere presentata all'Ufficio competente a rilasciare l'atto richiesto ovvero a quello che lo ha rilasciato se trattasi di tassa di rinnovo o annuale, come prova del regolare versamento del tributo e sarà trattenuto dall'ufficio stesso.
La ricevuta dell'eseguito versamento deve essere conservata dal contribuente per essere esibita ad ogni richiesta dei competenti uffici o degli organi di vigilanza.
In particolare per quanto riguarda la licenza di caccia e di pesca e per l'esercizio della trebbiatura, le autorizzazioni per la raccolta dei tartufi, nonché le autorizzazioni e concessioni per servizi di autotrasporti di merci (numero d'ordine 15, 16, 17, 18, 25, 26-bis e 39 della tariffa), detta ricevuta dovrà essere allegata rispettivamente alle citate licenze, al tesserino di idoneità e alla carta di circolazione dell'autoveicolo, ai fini dei controlli sul luogo di caccia e di pesca, di raccolta dei tartufi e su strada da parte di funzionari ed agenti competenti ai sensi di legge.
Si fa presente che sono abilitati al pagamento delle tasse di concessioni regionali esclusivamente i modelli di c.c.p. preventivamente autorizzati dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, distribuiti dall'ufficio tasse di concessioni di questa amministrazione regionale.
Il pagamento del rinnovo annuale delle tasse sulle concessioni regionali va eseguito entro i termini previsti dalla tariffa.
Si sottolinea che per i versamenti il cui termine è previsto entro il mese di gennaio, non può farsi luogo a tale pagamento anteriormente al primo gennaio dell'anno cui il pagamento si riferisce, mentre per i versamenti il cui termine è legato alla data di rilascio della licenza (cacciatori, pescatori, raccoglitori di tartufi) gli stessi non possono essere corrisposti anteriormente alla scadenza della data di rilascio della licenza.
Le istanze rivolte ad ottenere l'emanazione degli atti amministrativi di che trattasi, come pure gli atti rilasciati, sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 5 e 6 della tariffa annessa al
Le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché i documenti allegati alle istanze medesime, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 28 del
Si confida nella collaborazione che tutti gli Enti interessati vorranno fornire al fine di garantire l'esatta applicazione della presente legge e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
TARIFFA |
|
TITOLO I |
IGIENE E SANITA' |
|
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord 1961/ soggetti a tassa rilascio annuale |
121 |
D.P.R. |
1972/ |
641 |
1 15 Concessione per l'apertura e |
l'esercizio di farmacia nei |
comuni con popolazione: |
a) fino a 5.000 abitanti 235.500 48.000 |
b) da 5.001 a 10.000 ab. 586.500 118.000 |
c) da 10.001 a 15.000 ab. 1.172.500 235.500 |
d) da 15.001 a 40.000 ab. 1.875.000 376.500 |
e) da 40.001 a 100.000 ab. 2.813.000 563.500 |
f) da 100.001 a 200.000 ab. 3.750.000 751.000 |
g) da 200.001 a 500.000 ab. 5.858.500 1.172.500 |
h) superiore a 500.000 ab. 9.372.000 1.875.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. |
4, art. 1, 2° comma, lettera |
m) |
|
Nota: La tassa va calcolata in base alla popolazione dei |
Comuni risultante dall'ultimo censimento. |
La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura |
e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per |
l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri |
titolari. |
La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è |
valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle Leggi sanitarie |
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella |
concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in |
cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello |
stesso Comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di |
trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai |
sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del |
|
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai |
titolari di farmacie legittime e privilegiate. |
Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla |
gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma |
dell'art. 369 del suddetto T.U. |
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta |
dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di |
farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato |
T.U. |
Non è dovuta la tassa di rilascio per le concessioni |
provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato |
T.U., né nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del |
regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa |
annuale di esercizio. |
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le |
autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne |
esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle |
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle province |
per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni |
ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato T.U., |
modificato dall'art. 1 della |
Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie |
gestite in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, i cui |
titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. |
115 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio |
1934, n. 1265, e successive modificazioni. |
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie |
sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione |
regionale, ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle Leggi sanitarie, |
nella seguente misura: |
|
- nei comuni con popolazione fino a 10.000 ab. 29.000 |
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 ab. 48.000 |
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 ab. 95.000 |
- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 ab. 235.500 |
- nel comuni con popolazione superiore a 200.000 ab. 329.000 |
|
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al |
pagamento di un contributo annuo, ai sensi della Legge 22 novembre |
1954, n. 1107, nella seguente misura: |
|
- nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 ab. 57.000 |
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 ab. 71.000 |
- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 ab. 142.000 |
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 ab. 282.000 |
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 ab. 563.500 |
|
Le tasse ed il contributo devono essere corrisposti entro il |
31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord 1961/ soggetti a tassa rilascio annuale |
121 |
D.P.R. |
1972/ |
641 |
2 22 Autorizzazione alla 1.584.000 |
[10] apertura e allo esercizio |
di stabilimenti di |
produzione o di smercio di |
acque minerali, naturali od |
artificiali (art. 199, 1° |
comma del T.U. delle Leggi |
sanitarie e successive |
modificazioni) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, n. |
616, art. 27, lettera f) |
|
Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua |
venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di |
produzione. |
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per |
composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte |
autorizzazioni di produzione o di smercio (regolamento 28 |
settembre 1919, n. 1924). |
Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo |
decreto da assoggettarsi a tassa. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/64l) |
--------------------------------------------------------------- |
3 24 Autorizzazione all'impian- |
[11] to ed esercizio di fabbri- |
che di acque gassate o di |
bibite analcoliche |
(art. 30 del D.P.R. 19 |
maggio 1958, n. 719) 792.000 |
art. 27 lettere e) ed f) |
--------------------------------------------------------------- |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/64l) |
--------------------------------------------------------------- |
4 25 Autorizzazione alla aper- |
[12] tura e all'esercizio di: |
(artt. 194 e 196 del T.U. |
delle Leggi sanitarie ed |
art. 24 del D.P.R. 10 |
giugno 1955, n. 854) |
a) stabilimenti termali |
balneari di cure idropini- |
che, idroterapiche, fisi- |
che di ogni specie 1.584.000 792.000 |
art. 27, lettera a) |
|
25 b) gabinetti medici ed ambu- |
latori in genere dove si ap- |
plicano anche saltuariamente |
la radioterapia e la radium- |
terapia 1.584.000 792.000 |
art. 1, lettera e) |
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|
Nota: E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni |
innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli |
ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona |
del concessionario. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i |
reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei |
comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali |
idropiniche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre |
1919, n. 1924). |
Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i |
titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i |
possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono |
tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella |
seguente misura: |
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt |
235.500 |
2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 95.000 |
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle |
categorie 1) e |
2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione |
per il primo e per la metà della tassa per ciascuno degli altri. |
Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori |
di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello |
terapeutico. |
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di |
ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di |
beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di |
assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi |
di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati. |
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro |
il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
5 27 Autorizzazione per aprire |
o mantenere in esercizio |
ambulatori, case o isti- |
tuti di cura medico chi- |
rurgica o di assistenza |
ostetrica, gabinetti di |
analisi per il pubblico |
a scopo di accertamento |
diagnostico, case o pensio- |
ni per gestanti (art. 193 |
del T.U. delle Leggi sani- |
tarie e art. 23 del D.P.R. |
10 giugno 1955, n. 854): |
1) per le case o istituti |
di cura medico-chirurgiche |
o di assistenza ostetrica, |
case o pensioni per gestanti: |
- se l'istituto ha non |
più di 50 posti letto 1.406.500 704.000 |
- se l'istituto ha non |
più di 100 posti letto 2.813.000 1.406.500 |
- se l'istituto ha più |
di 100 posti letto 7.030.500 3.515.500 |
2) per gli ambulatori e |
per i gabinetti di |
analisi per il pubblico 282.000 142.000 |
art. 1, lettera e) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e |
organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non |
costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico |
esercita la professione. |
Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della |
tassa. |
Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di |
salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da |
malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e |
chirurgiche. |
Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto |
di malati e feriti. |
Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali |
ed i pubblici istituti di cura dipendenti dalle unità sanitarie |
locali ( |
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 |
gennaio dell'anno cui si riferiscono. |
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N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
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6 28 Licenza per la pubblicità |
a mezzo della stampa ed |
in qualsiasi altro modo: |
a) per gli ambulatori o |
case o istituti di cura |
medico-chirurgica o di |
assistenza ostetrica, ca- |
se o pensioni per gestan- |
ti (art. 201, 1° comma del |
T.U. delle Leggi sanitarie |
sostituito dall'art. 7 |
della Legge 1 maggio 1941, |
n. 422, e art. 25 del |
35.500 35.500 |
art. 1, 2° comma, lettera f) |
|
b) per prevenzione e cure |
delle malattie, cure fisi- |
che ed affini (art. 201, 1° |
comma del T.U. delle Leggi |
sanitarie, sostituito |
dall'art. 7 della L. 1 |
maggio 1941, n. 422) 71.000 71.000 |
art. 27, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti |
pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un |
unico provvedimento. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
7 30 Autorizzazione per |
l'apertura dei pub- |
blici esercizi e |
vidimazione annuale |
(art. 231 del T.U. |
delle Leggi sanitarie |
modificato dalla |
1) Alberghi: |
a) albergo con 5 stelle |
e lusso 1.266.000 1.266.000 |
b) albergo con 4 stelle 704.000 704.000 |
c) albergo con 3 stelle 235.500 235.500 |
d) albergo con 2 stelle 164.500 164.500 |
e) albergo con 1 stella |
con popolazione: |
sup. a 500.000 abitanti 104.000 104.000 |
sup. a 100.000 abitanti 85.500 85.500 |
sup. a 50.000 abitanti 71.000 71.000 |
sup. a 10.000 abitanti 48.000 48.000 |
non sup. a 10 000 abitanti 20.500 20.500 |
|
2) Esercizi per la |
somministrazione di |
alimenti: |
a) esercizio di |
ristorazione di lusso 1.266.000 1.266.000 |
b) esercizio di |
ristorazione di I |
categoria 704.000 704.000 |
c) esercizio di |
ristorazione di II |
categoria 235.500 235.500 |
d) esercizio di |
ristorazione di III |
categoria 164.500 164.500 |
e) esercizio di |
ristorazione di IV |
categoria nei comuni |
con popolazione: |
sup. a 500.000 abitanti 104.000 104.000 |
sup. a 100.000 abitanti 85.500 85.500 |
sup. a 50.000 abitanti 71.000 71.000 |
sup. a 10 000 abitanti 48.000 48.000 |
non sup. a 10.000 abitanti 20.500 20.500 |
|
3) Esercizi per la |
somministrazione di |
bevande, di affittacamere |
e alberghi diurni: |
nei comuni con popolazione: |
sup. a 500.000 abitanti 67.000 67.000 |
sup. a 100.000 abitanti 52.500 52.500 |
sup. a 50.000 abitanti 29.000 29.000 |
sup. a 10.000 abitanti 17.500 17.500 |
non sup. a 10.000 abitanti 11.000 11.000 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme |
di cui alla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e della L.R. 8 febbraio |
1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. |
L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate |
dell'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste |
esercizi a sé stanti. |
Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione |
degli alimenti e delle bevande valgono le norme di cui al D.M. 22 |
luglio 1977. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
8 32 Autorizzazione |
all'apertura e |
all'esercizio di |
rivendita di latte |
(art. 22 del R.D. |
9 maggio 1929, n. 994) |
14.500 9.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 4, art. 1, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar, che del |
latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui |
smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza |
necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
9 34 Autorizzazione a |
produrre e mettere in |
commercio crema, panna |
montata e analoghi, |
yogurt e simili, latte |
in polvere o in blocchi, |
latte condensato e |
simili (art. 46 del |
235.500 118.000 |
art. 1 lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione |
sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono |
dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella |
manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, i |
commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla |
vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati |
e confezionati. |
Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di |
latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la |
vendita diretta al pubblico. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
10 37 Autorizzazione per la |
[17] produzione o confezione a |
scopo di vendita di |
estratti di origine |
animale o vegetale o di |
prodotti affini destinati |
alla preparazione di brodi |
o condimenti (art. 1 della |
e art. 1 del |
1.584.000 |
art. 27, lettera l) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra |
indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni |
singolo prodotto. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
11 37.bis Autorizzazione per la |
[18] produzione a scopo di |
vendita, per la |
preparazione per conto |
terzi o per la |
distribuzione per |
consumo, degli |
integratori e degli |
integratori medicati |
per mangimi (art. 6 della |
|
art. 27, lettera l) |
--------------------------------------------------------------- |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
12 39 Autorizzazione per |
[19] l'impianto e la |
gestione di pubblica |
stazione di fecondazione |
equina (art. 1 della |
L. 3 febbraio 1963, |
n. 127): |
a) se trattasi di stazione |
di fecondazione di |
cavalli di pregio 1.188.000 |
b) in tutti gli altri |
casi 160.500 |
art. 27, lettera l) e art. 75 |
|
13 41 Autorizzazione per le |
[20] attività relative alla |
fecondazione artificiale |
degli animali, rilasciate: |
a) per l'attivazione e |
l'esercizio di impianti |
destinati alla suddetta |
fecondazione (art. 1 della |
integrato dall'art. 40 del |
e art. 7 del |
396.000 |
b) per l'attivazione e |
l'esercizio di sottocentri |
destinati alla suddetta |
fecondazione (art. 40 del |
e art. 8 del |
succitato) 200.000 |
art. 27, lettera l) |
|
14 224 Provvedimento amministrativo |
[122] che abilita all'esercizio di |
un'arte ausiliaria delle |
professioni sanitarie |
(artt. 140, 141, 142, 383, |
384 e 385 del T.U. delle |
leggi sanitarie) 41.000 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 27, |
lettera i) |
--------------------------------------------------------------- |
|
TITOLO II |
CACCIA E PESCA |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
15 51 Licenza di appostamento |
di caccia: |
a) fisso 95.000 |
b) con tabelle 469.500 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, |
lettera o) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere |
autorizzati ogni anno prima dell'uso dall'amministrazione |
provinciale competente per territorio previo pagamento della |
sopraindicata tassa. |
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le |
caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono |
ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali |
perimetrali delimitanti la zona di rispetto. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
16 52 Concessione di |
costituzione di: |
1) Azienda faunistica 469.500 |
privata |
|
Azienda faunistica |
privata, per ettaro 6.739 6.739 |
|
2) Azienda faunistica |
privata ricadente nel |
territorio compreso |
nella zona Alpi 118.000 |
|
Azienda faunistica |
privata ricadente nel |
territorio compreso |
nella zona Alpi per |
ettaro 673 673 |
|
3) Centro privato di |
produzione di |
selvaggina 469.500 469.500 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, |
lettera o) |
= Legge 27 dicembre 1977, |
n. 968, artt. 36 e 6 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla |
|
Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferiscono. |
Le estensioni territoriali si intendono arrotondate in |
eccesso all'ettaro superiore. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
17 1) Abilitazione |
all'esercizio |
venatorio: |
a) fucile ad un colpo, |
con falchi e con arco 76.000 76.000 |
b) con fucile a due colpi 106.500 106.500 |
c) con fucile a più di |
due colpi 134.500 134.500 |
2) Permesso per la cattura |
di volatili con reti 469.500 469.500 |
= L. 27 dicembre 1977, |
n. 968 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, |
lettera o) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 99 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione |
regionale deve essere effettuato all'atto del pagamento o del |
rinnovo della tassa di concessione governativa ed ha comunque la |
validità di un anno dalla data di rilascio della concessione |
governativa. |
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale |
non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. |
La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino |
per l'esercizio venatorio. |
Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente |
riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e |
quella governativa, la validità del versamento della tassa |
regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di |
concessione governativa. |
L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto |
dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, |
n. 968 e dalla |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
18 54 Licenza per la pesca |
nelle acque interne |
rilasciata ai termini |
dell'art. 3 del R.D.L. |
11 aprile 1938, n. 1183 |
e successive modificazioni: |
|
Tipo A: licenza per la pesca |
professionale valida con |
tutti gli attrezzi |
consentiti 57.000 57.000 |
|
Tipo B: licenza per i |
pescatori dilettanti 29.000 29.000 |
|
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, |
lettera p) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data del |
rilascio. |
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono |
corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse: |
a) per le licenze di tipo A 14.500 |
b) per le licenze di tipo B 10.500. |
La licenza di tipo B è valida anche per la pesca col |
bilancione e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle |
località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano |
compiuto il diciottesimo anno di età. |
Il versamento della tassa ha la validità di un anno dalla |
data di rilascio o di rinnovo e non è dovuto qualora non si |
eserciti la pesca durante l'anno. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
19 55 Autorizzazione alla |
[28] pesca nelle acque interne |
con apparecchi a |
generatore autonomo di |
energia elettrica aventi |
caratteristiche tali |
da garantire la |
conservazione del |
patrimonio ittico |
(art. 1 del D.L. 19 marzo |
1948, n. 735) 14.500 14.500 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, |
lettera p) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 |
gennaio dell'anno cui si riferisce. |
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
20 174 Autorizzazione agli |
scarichi di acque di |
rifiuto in acque |
pubbliche, o comunque |
con esse collegati, |
rilasciata agli |
insediamenti diversi da |
quelli civili (art. 15, |
2° comma e art. 9, |
ultimo comma della |
L. 10 maggio 1976, |
n. 319) 142.000 71.000 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 100 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Per insediamenti civili si intendono anche quelli |
adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, |
sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
21 178 Autorizzazione per |
eseguire lavori di |
acquicoltura nei tratti |
di corsi o bacini |
pubblici di acqua dolce, |
privi o poveri di pesce |
di importanza economica |
a norma delle vigenti |
leggi 57.000 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, |
lettera p) |
--------------------------------------------------------------- |
|
TITOLO III |
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
22 89 1) Autorizzazione |
[59] rilasciata ai sensi |
dell'art. 2 della |
L. 21 marzo 1958, |
n. 326, all'apertura e |
all'esercizio di uno |
dei seguenti complessi |
ricettivi complementari |
a carattere turistico |
sociale: |
|
A) ALBERGHI E OSTELLI PER |
la gioventù 29.000 29.000 |
|
b) per campeggi: |
- con 4 stelle 235.500 235.500 |
- con 3 stelle 164.500 164.500 |
- con 2 stelle, nei |
comuni con popolazione: |
sup. a 500.000 abitanti 104.000 104.000 |
sup. a 100.000 abitanti 85.500 85.500 |
sup. a 50.000 abitanti 71.000 71.000 |
sup. a 10.000 abitanti 48.000 48.000 |
non sup. a 10.000 abitanti 20.500 20.500 |
- con 1 stella, nei |
comuni con popolazione: |
sup. a 500.000 abitanti 67.000 67.000 |
sup. a 100.000 abitanti 52.500 52.500 |
sup. a 50.000 abitanti 29.000 29.000 |
sup. a 10.000 abitanti 17.500 17.500 |
non sup. a 10.000 abitanti 11.000 11.000 |
|
c) villaggi turistici: |
- con 4 stelle 235.500 235.500 |
- con 3 stelle 164.500 164.500 |
- con 2 stelle nei |
comuni con popolazione: |
sup. a 500.000 abitanti 104.000 104.000 |
sup. a 100.000 abitanti 85.500 85.500 |
sup. a 50.000 abitanti 71.000 71.000 |
sup. a 10.000 abitanti 48.000 48.000 |
non sup. a 10.000 abitanti 20.500 20.500 |
|
d) case per ferie 85.500 85.500 |
|
e) altri allestimenti in |
genere che non abbiano |
le caratteristiche volute |
dal R.D.L. 18 gennaio |
1937, n. 975, convertito |
nella L. 30 dicembre 1937, |
n. 2651, e successive |
modificazioni 43.000 43.000 |
|
f) autostelli 71.000 71.000 |
- se funzionanti su |
autostrade 142.000 142.000 |
|
2) Autorizzazione |
rilasciata ai titolari |
o gestori di uno dei |
predetti complessi |
ricettivi complementari |
per la nomina di un |
proprio rappresentante |
(art. 6 della L. 21 marzo |
1958, n. 326 14.500 14.500 |
|
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 6, art. 1, lettera g) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio |
delle attività di vendita di bevande analcoliche o di altri |
esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute |
anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7 della |
presente tariffa. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
23 95 Licenza per aprire e |
condurre agenzie |
di viaggio nei comuni |
con popolazione: |
a) fino a 10.000 ab. 85.500 43.000 |
b) da 10.001 a 20.000 ab. 169.500 85.500 |
c) da 20.001 a 50.000 ab. 338.000 169.500 |
d) da 50.001 a 100.000 ab. 506.500 254.000 |
e) da 100.001 a 500.000 ab. 844.500 422.500 |
f) sup. a 500.000 ab. 1.406.500 704.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 6, art. 1, 2° comma, |
lettera f) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, artt. 56 e 58, |
n. 2 |
art. 5 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e |
giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, |
sentita la Regione. |
Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono |
nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si |
occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie |
dello Stato. |
Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle |
agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 7 della |
|
della G.R. in relazione al tipo di attività per cui viene |
rilasciata l'autorizzazione. |
L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali |
situate nella stessa o in altre località della Regione. |
In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa |
regionale nella misura di cui alla lettera f). |
Le succursali o le filiali delle agenzie aventi la sede |
principale in altra Regione sono tenuti a munirsi di distinta |
autorizzazione da rilasciarsi dalla Regione Lombardia con |
conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più |
succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma |
precedente. |
La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che |
comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
TITOLO IV |
FIERE E MERCATI |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
24 119 Deliberazione relativa |
a fiere e mercati, |
giusta la L. 17 maggio |
1866, n. 2933 e L. 19 |
maggio 1976, n. 398, |
nonché l'art. 53, n. 11, |
del T.U. delle Leggi |
comunali e provinciali |
approvato con R.D. 3 marzo |
1934, n. 383: |
a) per istituzione di fiere |
e mercati 48.000 |
b) per il cambiamento in |
modo permanente di fiere |
e mercati 24.000 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 7, art. 1, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si |
riferisce il cambiamento in modo permanente. |
|
TITOLO V |
AGRICOLTURA |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
25 121 Licenza dell'Ispettorato |
provinciale della |
agricoltura per |
l'esercizio della |
trebbiatura a macchina |
azionata a motore (art. 5 del |
D.L. |
- per ogni trebbiatrice o |
sgranatrice di qualunque |
tipo e qualunque sia |
la lunghezza del battitore 14.500 |
= D.P.R. 15 gennaio 1972, |
n. 11, art. 1, lettera c) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la |
macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per |
l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è |
stata rilasciata. |
Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel |
territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto |
di autorizzazione degli ispettorati provinciali competenti per |
territorio (art. 6 del |
La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può |
essere richiesto, entro il 30 aprile di ciascun anno. |
La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti |
alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto |
in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o |
il visto di autorizzazione. |
Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le |
trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di |
pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le |
operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di |
pianta da cui sono portate. |
Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate |
per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine |
degli enti di riforma fondiaria. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
26 130 Autorizzazione per |
[86] impiantare vivai di |
piante, stabilimenti |
orticoli e stabilimenti |
per la preparazione e |
selezione dei semi od |
esercitare il commercio |
di piante parti di piante |
e semi (art. 1 della L. 18 |
giugno 1931, n. 987 e art. |
11 del R.D. 12 ottobre 1933, |
n. 1700) 61.500 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 66, 1° comma |
--------------------------------------------------------------- |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. L. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 752/1985 soggetti a tassa rilascio annuale |
(L.R. |
24/1989) |
--------------------------------------------------------------- |
26.bis 17 Autorizzazione alla |
[8] ricerca e raccolta |
dei tartufi 25.500 25.500 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha |
validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere |
conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal |
pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui |
fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti. |
|
TITOLO VI |
ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
27 163 Permesso per la ricerca |
[99] di sorgenti di acqua |
minerale e termale |
(artt. 4, 5, del R.D. 29 |
luglio 1927, n. 1443, e |
modifiche di cui al D.P.R. |
28 giugno 1955, n. 620, |
artt. 1 e 2) 142.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 2, art. 1, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto |
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
28 165 Autorizzazione a |
[99] trasferire il permesso |
di ricerca di sorgenti di |
acque minerali termali, |
di cui sopra (art. 8 del |
R.D. 29 luglio 1927, |
n. 1433) 704.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 2, art. 1, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto |
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
29 167 Decreto che autorizza il |
trasferimento per atto tra |
vivi della concessione per |
la coltivazione di giacimenti |
di acque minerali e termali |
(art. 27 del R.D. 29 luglio |
1927, n. 1443) 704.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 2, art. 1, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto |
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
30 168 Autorizzazione per |
[104] l'iscrizione di ipoteche |
sui giacimenti di acque |
minerali e termali e loro |
pertinenze (art. 22, 2° comma, |
|
e sulle cave e torbiere e loro |
pertinenze (art. 45, 2° comma |
sostituito dall'art. 7 del |
D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 620) 71.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 2, art. 1, 1°comma |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto |
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
31 169 Concessione per la |
coltivazione di |
giacimenti di acque |
minerali e termali di cui |
agli artt. 14 e segg. del |
R.D. 29 luglio 1927, |
n. 1443, e art. 5 del |
D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 620 1.406.500 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 2, art. 1, lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto |
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
32 170 Concessione per la |
coltivazione di cave |
torbiere data dalla |
Regione a favore di terzi, |
quando il proprietario non |
la intraprenda in proprio e |
non dia alla coltivazione |
medesima sufficiente sviluppo |
(art. 45, 2° comma, del R.D. |
29 luglio 1927, n. 1443, |
sostituito dall'art. 7 del |
D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 620) 282.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 2, art. 1, lettera e) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto |
proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. |
|
TITOLO VII |
TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
33 152 Autorizzazione per |
introdursi nei fondi |
altrui allo scopo dello |
studio preliminare di un |
progetto di impianto di |
via funicolare aerea |
privata - di interesse |
regionale - (art. 30 del |
D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 771) 29.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera a) |
|
34 153 Concessione della |
costruzione e dell'esercizio |
di vie funicolari aeree |
(funivie) - di interesse |
regionale - in servizio |
pubblico per trasporto di |
persone e di cose (art. 20 |
del D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 771): |
a) se adibite al trasporto |
di cose 71.000 35.500 |
b) se adibite al trasporto |
di persone: |
- con cabine di portata |
fino a 30 persone 282.000 142.000 |
- con cabine di portata |
oltre 30 persone 422.500 211.500 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1 lettera a) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone |
(non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi |
forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla |
lettera a). |
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi |
della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo |
di sorveglianza nella seguente misura complessiva: |
|
1) funivie, escluse le seggiovie (fino a m. 750): |
a) per la costruzione 1.477.500 |
b) per l'esercizio 739.600 |
|
2) funivie, escluse le seggiovie (oltre m. 750) |
a) per la costruzione 1.968.600 per Km. |
b) per l'esercizio 984.600 per Km. |
|
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono |
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno |
cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
35 154 Licenza per l'impianto |
di funicolari aeree, o |
teleferiche di interesse |
regionale destinate al |
trasporto di prodotti |
agrari, minerali e |
forestali e di qualsiasi |
altra industria |
(artt. 4 e 7, 1° comma, |
del R.D. 25 agosto 1908, |
n. 829, sostituiti dagli |
artt. 33 e 35 del D.P.R. |
28 giugno 1955, n. 771): |
a) se rilasciata dal |
Presidente della Giunta |
Provinciale 85.500 |
b) rilasciata dal Sindaco 43.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera a) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 84 |
--------------------------------------------------------------- |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
36 155 Licenza di esercizio di |
funicolari aeree, o |
teleferiche - di interesse |
regionale - rilasciata nel |
caso contemplato dal 3° |
comma dell'art. 14 del |
sostituito dall'art. 38 del |
D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 771, e cioè quando la |
funicolare interessi corsi |
d'acqua, strade, ferrovie ed |
altre opere pubbliche: |
a) se rilasciata dal |
Presidente della Giunta |
Provinciale 85.500 85.500 |
b) se rilasciata dal |
Sindaco 57.000 57.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera a) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 84 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la |
licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
37 156 Concessione di filovie - |
di interesse regionale - |
(art. 19 del D.P.R. 28 |
giugno 1955, n. 771): |
a) se emessa dal Presidente |
della Giunta Regionale |
1) già di pertinenza del |
ministero dei trasporti 352.500 176.500 |
2) già di pertinenza |
della direzione |
compartimentale o ufficio |
distaccato della moto- |
rizzazione civile e dei |
trasporti in concessione 211.500 106.500 |
b) se emessa dal Sindaco 142.000 71.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera a) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 84 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai |
sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del |
contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: |
a) per la costruzione: 49.800 per Km. |
b) per l'esercizio: 25.200 per Km. |
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono |
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno |
cui si riferiscono. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
38 157 Concessione per |
l'impianto e l'esercizio |
pubblico di slittovie, |
sciovie e altri mezzi di |
trasporto terrestri a |
fune senza rotaia - di |
interesse regionale (art. |
26 del D.P.R. 28 giugno |
1955, n. 771): |
a) se emessa dal Presidente |
della Giunta Regionale 142.000 71.000 |
b) se emessa dal Presidente |
della Giunta Provinciale 85.500 43.000 |
c) se emessa dal Sindaco 43.000 22.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera a) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 84 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò |
che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla |
linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo |
rinnovo. |
Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, |
salvo rinnovo di stagione in stagione. |
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi |
del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo |
di sorveglianza nella seguente misura complessiva: |
|
a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili: |
1) per la costruzione, per ciascun impianto 493.000 |
2) per l'esercizio, per ciascun impianto 247.000 |
b) ascensori in servizio pubblico: |
1) per la costruzione, per ciascun impianto 394.500 |
2) per l'esercizio, per ciascun impianto 197.500 |
|
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono |
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno |
cui si riferiscono. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
39 184 Concessione per servizi |
[110] pubblici - di interesse |
regionale - di |
autotrasporto di merci, |
rilasciata ai sensi |
dell'art. 7 della L. 20 |
giugno 1935, n. 1349, |
sostituito dall'art. 60 |
del D.P.R. 28 giugno 1955, |
n. 771, nonché dall'art. |
14 della L. 18 marzo 1968, |
n. 413: |
- per ogni veicolo, comprese |
le appendici e per ogni |
rimorchio di qualsiasi tipo, |
cui si riferisce la |
concessione: |
a) portata sino a 35 q.li 43.000 43.000 |
b) portata oltre 35 q.li 57.000 57.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera b) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 84 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo |
per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, |
il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci |
con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita |
concessione con il relativo pagamento della tassa. |
La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di |
automobili per trasporto di merci senza conducente. |
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio |
dell'anno cui si riferisce. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
40 185 Concessione tanto |
[111] provvisoria che |
definitiva, di servizi |
pubblici automobilistici |
- di competenza regionale |
- per viaggiatori, bagagli |
e colli di qualunque |
natura e durata che si |
effettuino ad itinerario |
fisso anche se abbiano |
carattere saltuario: |
1) autoservizi con |
frequenza giornaliera 396.000 396.000 |
2) autoservizi con |
frequenza non superiore |
a quattro giorni per |
settimana 239.500 239.500 |
3) autoservizi con |
frequenza non superiore |
a due giorni per |
settimana 80.500 80.500 |
4) concessione di |
autoservizi |
automobilistici di gran |
turismo Le tasse |
stesse |
di cui ai |
precedenti |
nn. da 1 a |
3 ridotte |
a metà |
5) concessioni di |
autoservizi a carattere |
esclusivamente operaio |
e per studenti: |
- per ciascun anno di |
durata della |
concessione 9.000* |
6) concessione di |
autoservizi accordata |
per brevi periodi di |
tempo, in occasione di |
particolari contingenze: |
- per il primo giorno di |
validità 9.000* |
- per ogni giorno |
ulteriore di validità 4.800* |
* Trattandosi di tassa da |
determinarsi in relazione |
a quantità variabili, |
l'arrotondamento alle 500 |
o 1.000 lire superiori va |
operato sul totale della |
tassa. |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, 2° comma, |
lettera b) |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta allorquando la |
concessione ha durata superiore all'anno. |
I concessionari sono tenuti, ai sensi della Legge 28 |
settembre 1939, n. 1822 e della Legge Regionale 6 settembre 1976, |
n. 43, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente |
misura complessiva: |
|
1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo |
servizio: |
a) da 1,00 a 20 Km. 245 |
b) da 20,01 a 40 Km. 490 |
c) da 40,01 a 60 Km. 734 |
d) da 60,01 a 80 Km. 979 |
e) oltre 80 Km. 1.224 |
2) se di competenza comunale, per ogni giorno effettivo di |
servizio 490 |
|
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono |
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno |
cui si riferiscono. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
41 186 Concessione per |
l'esercizio di servizi |
pubblici di linea di |
navigazione interna per |
trasporto di persone o di |
cose ai sensi dell'art. |
225, 1° comma del codice |
della navigazione 85.500 85.500 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 4 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 97 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del |
D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di |
sorveglianza nella misura complessiva di lire 73.800 per Km. |
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono |
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno |
cui si riferiscono. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
42 187 Concessione per l'esercizio |
di servizi pubblici di |
navigazione interna di |
rimorchio o di traino con |
mezzi meccanici, ai sensi |
dell'art. 225, 2° comma, |
del codice della |
navigazione 57.000 57.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 4 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 97 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del |
D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di |
sorveglianza nella misura complessiva di lire 73.800 per Km. |
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono |
essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno |
cui si riferiscono. |
|
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
43 188 Autorizzazione |
all'esercizio di servizi |
di navigazione interna |
di trasporto di rimorchio |
o di traino, non compresi |
nei numeri precedenti, ai |
sensi dell'art. 226 del |
codice della navigazione 29.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, artt. 4 e 5 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 97 |
|
44 189 Autorizzazione al trasporto |
ed al rimorchio con navi e |
galleggianti, mediante |
annotazione apposta |
dall'ufficio d'iscrizione |
sulla licenza di navigazione, |
ai sensi dell'art. 227 del |
codice della navigazione 57.000 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 4 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 97 |
|
45 197 Permesso rilasciato per |
[4] trasporto ai sensi dell'art. |
34 del T.U. delle leggi |
sulle tasse automobilistiche |
approvato con D.P.R. 5 |
febbraio 1953, n. 39, per |
effettuare corse per |
trasporto viaggiatori fuori |
linea con autobus adibiti ai |
servizi pubblici regolarmente |
concessi od autorizzati aventi |
interesse regionale: |
- per il primo giorno di |
permesso 29.000 |
- per ogni giorno di |
ulteriore validità 14.500 |
= D.P.R. 14 gennaio 1972, |
n. 5, art. 1, lettera b |
e art. 3, lettera c) |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 84 |
--------------------------------------------------------------- |
|
Nota: Il permesso non può avere una durata superiore a cinque |
giorni. |
|
TITOLO VIII |
ARTIGIANATO |
--------------------------------------------------------------- |
N. D.P.R. Indicazione degli atti Tassa di Tassa |
ord. 1961/121 soggetti a tassa rilascio annuale |
(D.P.R. |
1972/641) |
--------------------------------------------------------------- |
46 204 Iscrizione in albi, |
[117] ruoli ed elenchi per |
l'esercizio di arti e |
mestieri 27.000 |
= D.P.R. 24 luglio 1977, |
n. 616, art. 63, |
lettera c) |
--------------------------------------------------------------- |