Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.8 imposta di bollo |
Data: | 30/12/1982 |
Numero: | 955 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le [...] |
Art. 2. L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. L'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. L'art. 4 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 5. L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 6. L'art. 6 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 7. L'art. 7 è soppresso |
Art. 8. L'art. 8 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 9. L'art. 9 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 10. L'art. 10 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 11. L'art. 13 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 12. L'art. 14 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 13. L'art. 15 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 14. L'art. 16 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 15. L'art. 17 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 16. L'art. 19 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 17. L'art. 22 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 18. L'art. 24 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 19. L'art. 25 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 20. L'art. 26 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 21. L'art. 29 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 22. L'art. 32 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 23. L'art. 36 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 24. L'art. 37 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 25. L'art. 39 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 26. L'art. 40 è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 27. [1] |
Art. 28. [2] |
Art. 29. Il presente decreto entra vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.8.47 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.
(G.U. 31 dicembre 1982, n. 359)
Al
L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 4 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 6 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 7 è soppresso.
L'art. 8 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 9 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 10 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 13 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 14 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 15 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 16 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 17 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 19 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 22 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 24 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 25 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 26 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 29 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 32 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 36 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 37 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 39 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 40 è sostituito dal seguente (Omissis).
Nella parte prima della tariffa allegato A annessa al
Nella parte seconda della tariffa indicata nel precedente comma gli articoli 38 e 39 sono soppressi; il titolo e gli articoli 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti (Omissis).
Alla tabella allegato B annessa al
Il titolo è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 2. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 3. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 5. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 6. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 7. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 9. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 11. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 12. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 15. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 16. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 18. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 20. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 24. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 25. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 26. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Art. 27. - è sostituito dal seguente (Omissis).
Il presente decreto entra vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del
[1] Articolo così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 4 marzo 1983, n. 62.
[2] Articolo così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 4 marzo 1983, n. 62.