§ 3.4.2 - Legge 16 giugno 1939, n. 1112.
Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.4 prescrizioni igienico sanitarie
Data:16/06/1939
Numero:1112


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni degli art. 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934–XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli [...]


§ 3.4.2 - Legge 16 giugno 1939, n. 1112. [1]

Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi.

(G.U. 11 agosto 1939, n. 187).

 

     Art. unico.

     Le disposizioni degli art. 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934–XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffè, alle osterie.

     Con decreto reale sarà provveduto alla revisione del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925–III, n. 1102.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.