Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 3. Alberghi e ristoranti |
Capitolo: | 3.4 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 16/06/1939 |
Numero: | 1112 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni degli art. 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934–XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli [...] |
§ 3.4.2 - Legge 16 giugno 1939, n. 1112. [1]
Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi.
(G.U. 11 agosto 1939, n. 187).
Le disposizioni degli art. 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934–XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffè, alle osterie.
Con decreto reale sarà provveduto alla revisione del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925–III, n. 1102.
[1] Abrogata dall'art. 24 del