§ 4.7.18 - L.R. 16 settembre 1983, n. 79.
Istituzione del Parco regionale dell'Adamello [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/09/1983
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Regolamento del parco.
Art. 5.  Direttore.
Art. 6.  Formazione del piano territoriale di coordinamento.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.


§ 4.7.18 - L.R. 16 settembre 1983, n. 79. [1]

Istituzione del Parco regionale dell'Adamello [2].

(B.U. 19 settembre 1983, n. 37, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del parco. [3]

     1. E' istituito il «Parco regionale dell'Adamello», ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

 

     Art. 2. Confini.

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui al successivo articolo 3, da tabelle con la scritta «Parco Adamello», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta legge regionale.

 

     Art. 3. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana della zona n. 5 «Valle Camonica».

 

     Art. 4. Regolamento del parco.

     1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della legge regionale di cui al precedente articolo 1, la comunità montana valle Camonica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla giunta regionale, che lo approva entro i successivi 30 giorni apportandovi le eventuali modifiche.

     2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:

     a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni territorialmente interessati e dell'azienda regionale delle foreste;

     d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

 

     Art. 5. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea della comunità montana, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana, che riguardano la gestione del parco.

 

     Art. 6. Formazione del piano territoriale di coordinamento.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dalla comunità montana entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale di cui al precedente articolo 1.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno, del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi [4].

     2. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

     b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

     e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

     f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     g) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

     3. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     4. E' vietata l'apertura di nuove cave.

     5. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'ente gestore del parco.

     6. E' vietata la distruzione e l'alterazione in tutto il territorio del parco delle torbiere di altura esistenti.

     7. L'accesso in grotte, spelonche ed altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito solo per scopi di ricerca e di studio, a soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore del parco.

     8. Sono subordinati al parere favorevole l'ente gestore del parco:

     a) la costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se previste negli strumenti urbanistici vigenti;

     b) le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii;

     c) l'allestimento di campeggi stabili, come definiti dall'articolo 19 della L.R. 10 dicembre 1981, n. 71.

 

 

Allegato A

 

Planimetria in scala 1:25.000

 

     (Omissis).

 

 

Allegato B [Modificato dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 89]

 

Istituzione del Parco regionale dell'Adamello [5]

 

Relazione descrittiva dei confini

 

     La descrizione dei confini procede in senso antiorario, partendo dal settore orientale, il cui limite coincide con il confine regionale.

     Ponte di Legno - La delimitazione coincide a nord con quella del parco dello Stelvio; si discosta da essa in valle di Pezzo, dove assume un andamento a sud seguendo la strada proveniente da «Case di Viso», fino a raggiungere il tornante più settentrionale della S.S. 42 per il Tonale; si procede in discesa sulla statale (comprendendo l'area interclusa fra due tornanti), fino ad imboccare la tangenziale di Ponte di Legno, che si segue lasciando a settentrione il centro abitato, fino all'intersezione con il fiume Oglio all'altezza del confine comunale.

     Temù - Dal ponte sull'Oglio il confine del parco segue sentieri che passano a mezza costa dell'altopiano prospiciente a meridione la frazione Pontagna; esclude a monte le nuove edificazioni e si attesta sulla mulattiera verso il «Villaggio turistico» che viene lasciato a valle; superate le «Case Spadrizza», si raggiunge il punto di quota 1164, attraversando la strada che porta in Valle dell'Avio e raggiungendo il torrente; lo si segue verso valle per 250 m circa, escludendo la località «Cavaione», fino ad incontrare la strada per la centrale idroelettrica, includendo il bacino centrale fino al confine comunale.

     Vione - Il confine del parco segue il fiume Oglio fino al confine comunale.

     Vezza d'Oglio - Il confine del parco prosegue lungo l'Oglio fino a raggiungere la strada che porta ad est al «Villaggio turistico» (escluso); prosegue quindi sul conoide fino a C. Corsù e, attraverso strade locali, raggiunge la vecchia strada del Tonale posta in sinistra dell'Oglio, fino al ponte presso la località «Fontanacce» (quota 972); riprende poi il corso del fiume fino al confine comunale.

     Incudine - Il confine prosegue lungo l'Oglio fino al ponte «Salto del lupo» sulla S.S. 42 (quota 939), quindi segue un sentiero in direzione sud- ovest sul versante sinistro fino al vecchio nucleo storico di Incudine, che viene interamente compreso nel parco; prosegue poi in direzione sud sulla vecchia statale del Tonale, che collega Incudine con Mu (frazione di Edolo), fino al confine comunale, coincidente con il torrente proveniente dalla valle Finale.

     Edolo - Il confine del parco raggiunge le prime abitazioni di Mu, provenendo dalla vecchia strada del Tonale, esclude il centro edificato passando a monte dello stesso e prosegue, seguendo una mulattiera in discesa, per la prima valletta in direzione sud dopo il centro di Mu, fino ad incrociare la strada della centrale ENEL; prosegue in direzione sud-est fino al confine comunale a valle della località Fobia.

     Sonico - Il confine del parco include la chiesa di Santa Maria e prosegue lungo sentieri in direzione sud ai piedi dei castagneti, escludendo il centro abitato di Sonico, fino a raggiungere la strada per Rino, sull'altopiano; prosegue lungo la stessa strada fino al compluvio e segue quindi il torrente fino all'Oglio, includendo le frazioni di Rino e Garda.

     Berzo-Demo - Il confine del parco prosegue lungo l'Oglio fino al ponte della S.S. 42 (includendo Zazza) e percorre la statale arrivando in prossimità delle edificazioni, a quota 457, di Demo; piega quindi a monte, seguendo il displuvio lungo la linea di pendenza, fino a raggiungere il tornante più occidentale della strada per Berzo; quindi prosegue in discesa lungo la stessa strada fino a quota 524 e l'abbandona per seguire a mezza costa il pendio in direzione sud, escludendo le edificazioni di Demo, fino al confine comunale.

     Cedegolo - Il confine prosegue lungo la strada per Andrista, l'abbandona a sud all'altezza del primo tornante per attraversare il torrente proveniente dalla val Saviore, esclude Cedegolo per immettersi nella strada per Grevo all'altezza del cimitero; escludendo l'abitato di Grevo, il confine ritorna parallelo all'Oglio passando lungo la condotta forzata della centrale ex Montedison (inclusa), fino al confine comunale.

     Paspardo - A sud del bacino ENEL, il confine del parco segue il confine comunale con Cedegolo fino alla località Sparsola Molini; indi prende il sentiero che porta a Monfrino di Paspardo, dal quale si stacca per escludere il centro abitato di Paspardo; continua poi in direzione sud fino al torrente Re, al confine con Cimbergo.

     Cimbergo - Il confine del parco segue il torrente Re verso ovest, staccandosene immediatamente a nord dell'abitato di Cimbergo, per immettersi sulla strada intercomunale Cimbergo-Ceto, che segue fino all'altezza di Niardo all'incrocio con il confine comunale con Ceto.

     Ceto - Il confine del parco piega a ovest passando immediatamente a nord del centro abitato di Niardo; prosegue lungo la strada per Ceto includendo il centro edificato (quota 453); continua a sud ai piedi del pendio, escludendo le località «Le Fucine» e «Rasega» fino ad includere la centrale ENEL ed arrivare al confine comunale all'altezza del torrente Palobbia (quota 460).

     Braone - Si segue per un breve tratto il corso del Palobbia, fino alle prime edificazioni di Braone in modo da escludere il centro abitato. Dal cimitero si prosegue lungo la strada per Niardo fino al confine comunale.

     Niardo - Il confine segue la strada proveniente da Ceto escludendo il centro urbano di Niardo, fino al torrente proveniente dalla valle del Re in prossimità dell'arrivo della condotta forzata a quota 515; prosegue in direzione di Breno lungo il sentiero al piede del pendio che delimita la rottura di pendenza, fino al confine comunale.

     Breno - Superate le località «Lavarino» e «Grazioli», sempre sul sentiero ai piedi del pendio, si arriva alla valle Morina, che viene seguita verso monte fino all'ultimo tornante della strada Breno-Astrio (escluso lasciandolo a valle); si prosegue quindi sulla stessa strada fino all'incrocio con la S.S. 345 e infine per Degna, escludendone a valle il centro abitato e ritornando sulla S.S. 345 poco prima del confine comunale.

     Prestine - Il confine del parco abbandona la S.S. 345 per seguire la strada che porta al fondovalle della «Valle delle Valli» fino a quota 951, quindi risale su una condotta forzata del monte Fles; si appoggia al confine comunale tra Prestine e Bienno, fino all'incrocio tra i territori dei suddetti comuni con quello di Bagolino, antenendosi su una linea di cresta.

     Breno - A quota 1960 il confine del parco segue il confine comunale tra Breno e Bagolino, successivamente il confine del parco segue il confine amministrativo tra la Lombardia e il Trentino.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 1 dicembre 2003, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 1 dicembre 2003, n. 23.

[4] Termine modificato dalla L.R. 22 aprile 1988, n. 19.

[5] Titolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 1 dicembre 2003, n. 23.