Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 18/10/2010 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Composizione dell'albo e requisiti per l'iscrizione) |
Art. 3. (Procedura per l'iscrizione nella sezione regionale o nelle sezioni provinciali) |
Art. 4. (Specialità) |
Art. 5. (Elenco dei volontari) |
Art. 6. (Condizioni per lo svolgimento delle attività operative) |
Art. 7. (Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione) |
Art. 8. (Tesserino del volontario) |
Art. 9. (Controlli e sanzioni disciplinari) |
Art. 10. (Abrogazioni) |
Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali) |
§ 4.6.46 - R.R. 18 ottobre 2010, n. 9. [1]
Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')
(B.U. 21 ottobre 2010, n. 42 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 9-ter della
Art. 2. (Composizione dell'albo e requisiti per l'iscrizione)
1. L'albo è così composto:
a) associazioni di volontariato di protezione civile;
b) gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori dei parchi;
c) elenco dei volontari che ne fanno parte.
2. Possono iscriversi all'albo le organizzazioni di volontariato i cui aderenti svolgono nel territorio regionale prestazioni personali, volontarie e gratuite.
3. Per iscriversi all'albo le organizzazioni devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, l'assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
4. Per le associazioni, oltre ai requisiti di cui al comma 3, devono essere altresì previsti i requisiti di cui alla normativa specifica per il volontariato, quali la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
5. Le organizzazioni devono altresì aver indicato nel proprio atto costitutivo o statuto, come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.
6. Per l'iscrizione all'albo le organizzazioni non devono perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale oppure scopi politici. È vietata l'adozione di denominazioni o simboli identici a quelli di formazioni politiche.
7. Ai soli fini della tenuta, l'albo è suddiviso nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali.
8. Si iscrivono nella sezione regionale:
a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione;
b) le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due province.
9. In alternativa a quanto stabilito al comma 8, nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale, è fatta salva la facoltà per le stesse di iscriversi nelle sezioni provinciali.
10. Le organizzazioni che non rientrano nei casi di cui al comma 8, si iscrivono nella sezione della provincia ove è ubicata la sede operativa.
11. I gruppi comunali e intercomunali operano di regola nel territorio degli enti di riferimento, e sono costituiti da volontari che si rendono direttamente disponibili all'organo di vertice dei medesimi enti responsabili dei gruppi stessi.
12. Per l'iscrizione all'albo, i gruppi comunali o intercomunali devono essere costituiti rispettivamente con deliberazione comunale o intercomunale, e deve essere stato preventivamente approvato il regolamento per la loro disciplina da parte degli enti di appartenenza.
13. Le organizzazioni che sono state attivate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, o da enti pubblici, devono informare tempestivamente la provincia o la Regione, in ragione della sezione alla quale siano state iscritte.
14. La Regione, almeno una volta l'anno, pubblica sul suo Bollettino Ufficiale l'elenco delle organizzazioni iscritte nell'albo di ambedue le sezioni.
Art. 3. (Procedura per l'iscrizione nella sezione regionale o nelle sezioni provinciali)
1. L'iscrizione all'albo è disposta a seguito di istanza presentata dall'organizzazione.
2. L'iscrizione nella sezione regionale dell'albo è disposta con decreto del dirigente regionale competente per materia, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere della provincia territorialmente competente.
3. Il predetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione dei documenti, e fino alla data di ricezione degli stessi.
4. Il decreto di iscrizione o di diniego è notificato alla singola organizzazione e alla provincia territorialmente competente.
5. L'iscrizione nelle sezioni provinciali o l'eventuale diniego sono disposti con provvedimento adottato dal dirigente provinciale competente.
Art. 4. (Specialità)
1. L'albo si articola nelle seguenti specialità:
a) logistica/gestionale;
b) cinofili;
c) subacquei e soccorso nautico;
d) intervento idrogeologico;
e) antincendio boschivo;
f) tele-radiocomunicazioni;
g) nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della
h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
i) unità equestri.
Art. 5. (Elenco dei volontari)
1. L'elenco dei volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), riporta nominativamente tutti i volontari facenti parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, indicandone le generalità, l'organizzazione di appartenenza e la disponibilità a svolgere incarichi operativi.
2. Ai sensi del
Art. 6. (Condizioni per lo svolgimento delle attività operative)
1. Al fine di garantire l'effettiva disponibilità dei volontari iscritti all'albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.
2. L'operatività a favore di un'organizzazione di protezione civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla
3. Ai fini dell'iscrizione nell'albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti.
4. L'operatività di cui al presente articolo comporta:
a) che l'organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi;
b) che l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti;
c) che sia già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno;
d) lo svolgimento dell'attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
e) la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.
5. Il mancato o ritardato intervento richiesto dall'autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere adeguatamente motivato dall'organizzazione di appartenenza.
6. Per mantenere il requisito dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di appartenenza.
7. Nel caso di attivazione da parte di autorità di protezione civile, le organizzazioni non sono tenute a quanto previsto dal comma 6 in merito al numero minimo di esercitazioni, fatto salvo l'obbligo della relazione.
Art. 7. (Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell'organizzazione)
1. Per iscriversi all'albo i volontari devono essere assicurati ai sensi della normativa vigente, e per lo svolgimento delle attività operative devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver compiuto la maggior età;
b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.
2. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, ogni anno i volontari e il legale rappresentante dell'organizzazione producono, rispettivamente alla organizzazione d'appartenenza e all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritta l'organizzazione medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del
3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8. (Tesserino del volontario)
1. La Regione assegna a ciascun volontario operativo appartenente alle organizzazioni iscritte all'albo un tesserino di riconoscimento personale che deve essere utilizzato esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni promosse dalle autorità di protezione civile.
2. In conformità a quanto stabilito sulla diffusione dei dati personali dall'articolo 19, comma 3, del
Art. 9. (Controlli e sanzioni disciplinari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 13, articolo 7 commi 1 e 3, del presente regolamento da parte delle organizzazioni di volontariato, e all'articolo 8, comma 1 da parte dei loro volontari iscritti all'albo, sono sanzionate, in ragione della loro gravità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-quater della
2. L'operatività può essere revocata o sospesa per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 6, da parte delle organizzazioni e all'articolo 6, comma 2 da parte dei volontari.
Art. 10. (Abrogazioni)
1. È abrogato il
2. Cessano di avere efficacia le delibere 6/25596 del 28 febbraio 1997; 6/44003 del 2 luglio 1999; 7/2931 del 29 dicembre 2000; 7/13669 del 14 luglio 2003.
Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il comma 5 dell'articolo 2 non si applica alle organizzazioni già iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il comma 1 dell'articolo 5 non si applica alle organizzazioni incluse nel registro regionale di cui alla
3. Il comma 2 dell'articolo 6 non si applica ai volontari già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le organizzazioni di volontariato si adeguano alle sue disposizioni.
[1] Abrogato dall'art. 28 della