§ 4.6.35 - R.R. 8 giugno 2001, n. 3.
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:08/06/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è articolato su base regionale, provinciale e comunale, ed è costituito dalle sezioni "Associazioni", "Gruppi comunali e intercomunali", [...]
Art. 2.      Le Province e i Comuni censiscono le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale di competenza.
Art. 3.      Le Province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul loro territorio coordinando l'azione dei Comuni in conformità a quanto previsto dalla l.r. 5 gennaio 2000, n. [...]
Art. 4.      Le Province organizzano il volontariato di protezione civile sul proprio territorio, coordinandone l'attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le [...]
Art. 5.      Nell'organizzazione e nella formazione del volontariato, Province e Comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali, ai sensi della l.r. 1/2000.
Art. 6.      L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con le sue articolazioni provinciali e comunali, limitatamente alla sezione "associazioni", si articola nelle seguenti specializzazioni:
Art. 7.      L'Elenco dei volontari di cui al precedente art. 1 riporta nominativamente tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali, in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, [...]
Art. 8.      I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1 devono precisare di essere o meno disponibili a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sul [...]
Art. 9.      Le associazioni iscritte all'Albo sono classificate come "operative" se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi. Per le [...]
Art. 10.      Regione, Province e Comuni, ciascuno per la sua parte, curano la raccolta dei dati personali, individuano i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della legge 675/1996, garantendo ai [...]
Art. 11.      Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del [...]
Art. 12.      I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art. 358 c.p., per cui sono anche [...]
Art. 13.      La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 12 compete all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale.
Art. 14.      In prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo Regionale di Protezione Civile è costituito dalle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale [...]
Art. 15.      Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente Regolamento, tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro [...]
Art. 16.      La Regione Lombardia provvede - sentita l'Agenzia di Protezione Civile
Art. 17.      A partire dall'entrata in vigore dell'Albo Regionale di Protezione Civile, l'Elenco dei gruppi comunali e intercomunali di cui alla d.g.r. n. 25596 del 28 febbraio 1997, è abrogato, ed i gruppi [...]


§ 4.6.35 - R.R. 8 giugno 2001, n. 3. [1]

Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

(B.U. 12 giugno 2001, n. 24 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è articolato su base regionale, provinciale e comunale, ed è costituito dalle sezioni "Associazioni", "Gruppi comunali e intercomunali", "Elenco dei volontari".

 

     Art. 2.

     Le Province e i Comuni censiscono le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale di competenza.

 

     Art. 3.

     Le Province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul loro territorio coordinando l'azione dei Comuni in conformità a quanto previsto dalla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

 

     Art. 4.

     Le Province organizzano il volontariato di protezione civile sul proprio territorio, coordinandone l'attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le associazioni di volontariato e i gruppi comunali, recependo altresì le indicazioni fornite dai piani di emergenza provinciali esistenti, ancorché redatti dalle Prefetture a norma dell'art. 14 della legge 225/92.

 

     Art. 5.

     Nell'organizzazione e nella formazione del volontariato, Province e Comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali, ai sensi della l.r. 1/2000.

 

     Art. 6.

     L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con le sue articolazioni provinciali e comunali, limitatamente alla sezione "associazioni", si articola nelle seguenti specializzazioni:

     a) logistica e soccorso in genere;

     b) unità cinofile;

     c) sommozzatori e soccorso nautico;

     d) antincendio boschivo;

     e) comunicazioni;

     f) soccorso alpino.

 

     Art. 7.

     L'Elenco dei volontari di cui al precedente art. 1 riporta nominativamente tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali, in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere compiti operativi.

     Le associazioni e i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alla Regione, alle Province e ai Comuni, in funzione della relativa competenza territoriale. Tale trasmissione viene effettuata almeno annualmente, in corrispondenza della verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale.

 

     Art. 8.

     I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1 devono precisare di essere o meno disponibili a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sul territorio di competenza dell'associazione o del gruppo.

     Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza, tale disponibilità può essere indicata a favore di una sola associazione o gruppo comunale o intercomunale.

     I "compiti operativi" di cui al comma precedente consistono:

     a) nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;

     b) nella reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

 

     Art. 9.

     Le associazioni iscritte all'Albo sono classificate come "operative" se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi. Per le associazioni con un numero di associati superiore alle mille unità tale percentuale è ridotta al sessanta per cento.

     I gruppi comunali e intercomunali sono obbligatoriamente operativi, e pertanto devono essere costituiti da almeno l'ottanta per cento di componenti disponibili a svolgere compiti operativi.

     Le associazioni operative di cui al precedente primo comma e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali e comunali o intercomunali per l'assegnazione di contributi, compresi quelli per i quali non sia ancora stata approvata la graduatoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 10.

     Regione, Province e Comuni, ciascuno per la sua parte, curano la raccolta dei dati personali, individuano i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della legge 675/1996, garantendo ai volontari, alle associazioni e ai gruppi la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi o comunque nei loro archivi.

 

     Art. 11.

     Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

 

     Art. 12.

     I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art. 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli artt. 328, 330, 331, 332 e 333 c.p., devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subìto condanne penali.

     Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

 

     Art. 13.

     La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 12 compete all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale.

     In caso di inadempienza dell'associazione, o comunque nei casi dubbi, gli enti pubblici competenti all'impiego operativo del volontario possono riservarsi il non utilizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 12.

 

     Art. 14.

     In prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo Regionale di Protezione Civile è costituito dalle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, sezione D), e dai gruppi comunali e intercomunali iscritti nell'Elenco Regionale.

 

     Art. 15.

     Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente Regolamento, tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, devono inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

     a) una dichiarazione di richiesta di essere iscritte nell'Albo Regionale di Protezione Civile per una delle specializzazioni di cui al precedente art. 6, fornendone una sintetica motivazione;

     b) una dichiarazione riportante il numero complessivo degli associati e il loro elenco nominativo con l'indicazione sulla loro operatività e l'eventuale opzione di operatività nell'ambito della stessa associazione a norma del precedente art. 8.

     Ai fini della dichiarazione sulla specializzazione, l'associazione deve considerare - nel caso di più specializzazioni presenti al proprio interno - la specializzazione prevalente.

 

     Art. 16.

     La Regione Lombardia provvede - sentita l'Agenzia di Protezione Civile

- all'approvazione di direttive per fissare requisiti e standard minimi di

qualità per l'espletamento delle funzioni di volontario di protezione

civile e in particolare per l'appartenenza alle classi di specializzazione

di cui al precedente punto 6.

 

     Art. 17.

     A partire dall'entrata in vigore dell'Albo Regionale di Protezione Civile, l'Elenco dei gruppi comunali e intercomunali di cui alla d.g.r. n. 25596 del 28 febbraio 1997, è abrogato, ed i gruppi ivi iscritti confluiscono automaticamente nell'Albo Regionale di Protezione Civile, sezione "gruppi comunali e intercomunali".

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 10 del R.R. 18 ottobre 2010, n. 9.