§ 4.5.116 - L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.
Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/12/2003
Numero:25

§ 4.5.116 - L.R. 9 dicembre 2003, n. 25. [1]

Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità.

(B.U. 11 dicembre 2003, n. 50 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Agevolazioni per l’acquisto di autobus a metano). [2]

     [1. La Regione, per favorire la riduzione delle emissioni degli inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità ambientale, con particolare riguardo alle aree critiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. VII/6501 del 19 ottobre 2001, in attuazione dell’Accordo quadro in materia di ambiente ed energia sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio in data 2 febbraio 2001 e successive modificazioni, concede contributi in conto capitale agli enti locali, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, destinati all’acquisto di autobus e minibus alimentati a metano.]

 

Art. 2. (Accessibilità all’aeroporto internazionale di Malpensa 2000). [3]

     [1. La Regione, per corrispondere alle esigenze di mobilità connesse all’insediamento dell’aeroporto internazionale di Malpensa 2000, assegna annualmente alla Provincia di Varese un sostegno finanziario per assicurare il potenziamento e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale.]

 

Art. 3. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22). [4]

     [1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto locale in Lombardia), dopo la lettera l-bis), è aggiunta la seguente lettera m):

     “m) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), nel rispetto dei criteri individuati con apposito atto della Giunta regionale.”.

     2. Il comma 9 quinquies dell’articolo 20 (Procedure per l’affidamento dei servizi) della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     “9 quinquies. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale, quale ammortizzatore sociale destinato ad ovviare ad eventuali problemi occupazionali e contrattuali conseguenti alla messa a gara dei servizi.”.

     3. La rubrica dell’articolo 22 bis della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     “Art. 22 bis. (Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile)”.

     4. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 bis (Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile) della l.r. 22/1998 è inserito il seguente comma 2 bis:

     “2 bis. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, può acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento ai sensi dell’articolo 22, comma 2 bis, secondo periodo.”.

     5. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 bis della l.r. 22/1998 è aggiunto il seguente comma 6:

     “6. La Regione può acquistare il materiale rotabile di cui al comma 1, ancorché non dichiarato bene essenziale, direttamente dall’impresa ferroviaria uscente ovvero reperirlo sul mercato ove lo ritenga necessario anche al fine di potenziare il servizio messo a gara.”.

     6. Al comma 1 bis dell’articolo 23 (Gestione infrastrutture ferroviarie) della l.r. 22/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     “Per agevolare la messa a disposizione dei beni accessori, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui sopra, può acquistare direttamente aree ovvero realizzare, ristrutturare e adeguare immobili da adibire allo stazionamento ed alla manutenzione del materiale rotabile.”.]

 

Art. 4. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1995, n. 20). [5]

     [1. Il comma 3 dell’articolo 8 (Zone di intensa conurbazione) della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi di taxi e servizio di noleggio con conducente) è sostituito dal seguente:

     “3. La convenzione di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un’apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.”.]

 

Art. 5. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1). [6]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 4 bis (Interventi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico) della l.r. 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

     “2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei seguenti criteri:

     a) espletamento dei servizi di trasporto pubblico urbani o di area urbana, nonché di servizi interurbani in misura non inferiore a 500 mila bus/km annui ammessi al contributo di esercizio;

     b) realizzazione degli interventi su autobus con anzianità massima di dieci anni dalla data di prima immatricolazione.”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 5 (Incentivi per servizi innovativi) della l.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

     “1. Per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità, in particolare negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole, la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l’introduzione di tecnologie innovative, compreso l’utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale.”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 1/2002 è abrogato.

     4. Dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

     “Art. 5 bis. (Accordi per lo sviluppo della mobilità sostenibile).

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 5, la Regione, mediante la stipulazione di appositi accordi con gli enti locali, sostiene finanziariamente specifici progetti volti al miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare ed al soddisfacimento di particolari esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole.”.

     5. Le lettere d), e) ed f) del comma 3 dell’articolo 7 (Sistemi tariffari) della l.r. 1/2002 sono abrogate.

     6. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2002 è inserito il seguente comma 3 bis:

     “3 bis. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina:

     a) i documenti di viaggio, la loro tipologia e validità, i livelli tariffari e i relativi adeguamenti, con particolare riferimento all’emissione di un abbonamento regionale trimestrale e annuale valido su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 6, comma 1; tale abbonamento potrà essere utilizzato anche per beneficiare di agevolazioni relative ai servizi culturali, commerciali e turistici;

     b) i livelli tariffari relativi ai servizi su impianti a fune ammessi a contributo di esercizio e ai servizi non convenzionali;

     c) i livelli tariffari dei servizi di navigazione di linea, nonché le agevolazioni tariffarie per i cittadini residenti nei comuni prospicienti i bacini idrografici interessati, tenendo conto della specificità delle singole realtà locali.”.

     7. L’articolo 8 (Agevolazioni tariffarie) della l.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. (Circolazione gratuita e agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico).

     1. Le tessere di libera circolazione che cessano di validità al 31 dicembre 2003 sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere dal 1° agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai seguenti cittadini italiani residenti in Lombardia:

     a) i cavalieri di Vittorio Veneto;

     b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;

     d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;

     e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

     g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all’articolo 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

     2. A decorrere dal 1° agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

     3. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire di una riduzione dell’abbonamento regionale di cui all’articolo 7, comma 3 bis, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di cittadini italiani residenti in Lombardia:

     a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento e sino al novantanove per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne.

     4. La Giunta regionale definisce con proprio atto la percentuale dell’agevolazione tariffaria di cui al comma 3, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell’agevolazione; a tal fine l’assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.

     5. I titoli di gratuità e le agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell’approvazione dell’ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati cittadini italiani residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell’abbonamento regionale ridotto di cui all’articolo 7, comma 3 bis, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     7. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 6 sono estese, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.

     8. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.]

 

Art. 6. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10). [7]

     [1. I commi 3 e 4 dell’articolo 3 (Misura del contributo) della l.r. 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi) sono sostituiti dai seguenti:

     “3. I contributi di cui all’articolo 2 non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei decorsi tre anni dalla precedente concessione.

     4. I contributi di cui all’articolo 2 sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme statali, regionali o comunitarie.”.]

 

Art. 7. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9).

     1. Il comma 4 dell’articolo 5 (Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale) della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è sostituito dal seguente:

     “4. Fino all’approvazione del Piano di cui al comma 1, la programmazione degli interventi si attua attraverso specifici programmi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.”.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 9/2001 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

     “4 bis. Al fine di permettere l’attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 4, la Regione può anticipare ovvero integrare le risorse trasferite dallo Stato per lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale.”.

     3. Al comma 1 dell’articolo 20 (Norma finanziaria) della l.r. 9/2001 dopo la parola “previsti” sono inserite le parole: “al comma 4 dell’articolo 5 e”.

 

Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Alle ulteriori spese previste dagli articoli della presente legge si provvede con successiva legge.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.