§ 4.5.47 - L.R. 30 aprile 1982, n. 24.
Estensione dell'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:30/04/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. A seguito dell'adesione della regione Piemonte all'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di [...]
Art. 2.      1. In aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82, entrano a far parte della rete idroviaria dell'intesa, di cui [...]
Art. 3.      1. A seguito delle modifiche previste dalla convenzione aggiuntiva allegata alla presente legge:
Art. 4.      1. Alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 sono aggiunti, come indicato dall'art. 7 della convenzione aggiuntiva allegata alla [...]
Art. 5.      1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai presidenti delle giunte regionali delle altre regioni dell'intesa ed entro sessanta giorni dall'entrata [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul [...]


§ 4.5.47 - L.R. 30 aprile 1982, n. 24.

Estensione dell'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate.

(B.U. 5 maggio 1982, n. 18, 1° suppl. ord.).

 

(Abrogata dall'art. 4 della L.R. 15 luglio 1997, n. 33). [*]

 

Art. 1.

     1. A seguito dell'adesione della regione Piemonte all'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 sono approvate le conseguenti modifiche all'intesa stessa come indicate nella convenzione aggiuntiva che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. In aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82, entrano a far parte della rete idroviaria dell'intesa, di cui all'articolo precedente, anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km 65, in territorio lombardo e piemontese e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 73,500 in territorio veneto.

 

     Art. 3.

     1. A seguito delle modifiche previste dalla convenzione aggiuntiva allegata alla presente legge:

     a) l'assessore ai trasporti della regione Piemonte entra a far parte del comitato interregionale di cui all'art. 6 della convenzione approvata con legge regionale 7 giugno 1980, n. 82

     b) due rappresentanti della regione Piemonte entrano a far parte della commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'art. 7 della convenzione approvata con legge regionale 7 giugno 1980, n. 82.

 

     Art. 4.

     1. Alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 sono aggiunti, come indicato dall'art. 7 della convenzione aggiuntiva allegata alla presente legge, i compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni, progettazioni e pubblicazioni inerenti alla navigazione interna padano-veneta, nonché l'onere relativo alle spese generali di funzionamento dell'intesa.

     2. Restano operanti le altre clausole della convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 non espressamente modificate dalla presente legge e dalla convenzione aggiuntiva che ne costituisce parte integrante.

 

     Art. 5.

     1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai presidenti delle giunte regionali delle altre regioni dell'intesa ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di adesione, la convenzione aggiuntiva della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, nel testo che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Allegato A

 

     CONVENZIONE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO PER

     L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI

    NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE

 

Premesso che:

     - con gli artt. 87, 88, 97, 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, con decorrenza 1 gennaio 1978, tutte le funzioni amministrative statali inerenti la navigazione interna e relativi servizi, attività ed opere;

     - con le deliberazioni del consiglio regionale della regione Emilia Romagna n. 1234 del 7 dicembre 1977 e n. 1935 del 13 luglio 1978; della regione Lombardia n. II/790 del 29 giugno 1978 nonché della regione Veneto n. 557 del 22 marzo 1978, si dettavano norme comuni che stabilivano le modalità istituzionali, amministrative, tecnico-operative e finanziarie relative all'ordinaria manutenzione, amministrazione e gestione delle seguenti vie navigabili:

     - fiume Po da Pavia al mare;

     - fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di Mantova;

     - idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante;

     - idrovia ferrarese;

     - Canale Po-Brondolo;

     - che dato l'evidente carattere interregionale del citato sistema di vie navigabili incorre il caso previsto dall'art. 98 - 1° comma - del D.P.R. n. 616/77 secondo cui «le funzioni amministrative quando sono inerenti i servizi di territori finitimi di più regioni sono esercitate mediante intesa fra regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile»;

     - che mediante opportuni contratti tra gli assessori ai trasporti delle tre regioni citate si è giunti a comuni valutazioni per l'esercizio delle funzioni inerenti.

     Visto che con le cennate deliberazioni si autorizzavano i rispettivi presidenti delle giunte regionali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a sottoscrivere un'apposita convenzione contenente le norme esecutive delle stesse:

 

 

Si conviene e si stipula

 

Articolo 1.

     L'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna e relativi servizi, attività ed opere da parte delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, è disciplinato, in via urgente e provvisoria, dalle norme amministrative di cui al presente atto, fino a quando le tre regioni stesse non vi avranno provveduto con apposite rispettive norme legislative preventivamente concordate;

     all'uopo le tre regioni s'impegnano a predisporre con ogni possibile tempestività gli schemi di tali norme legislative.

 

Articolo 2.

     Le tre Regioni riservano ognuna al rispettivo consiglio regionale, su proposta della giunta, secondo le proprie norme statutarie, ogni decisione relativa alle vie navigabili interamente ricadenti nel proprio territorio regionale, nonché ogni decisione relativa a nuove opere portuali o di navigazione nelle vie navigabili interregionali fiume Po e Mincio Fissero- Tartaro-Po di Levante; le giunte regionali formulano le loro proposte ai rispettivi consigli sentito il parere, non vincolante, del comitato di cui al successivo art. 6.

 

Articolo 3.

     Le funzioni amministrative concernenti l'ordinaria amministrazione e la gestione delle vie navigabili; fiume Po da Pavia al mare, fiume Mincio, canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, Canale Po-Brondolo e idrovia Ferrarese sono esercitate d'intesa fra le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto secondo le modalità di cui ai successivi articoli del precedente atto.

 

Articolo 4.

     Le funzioni amministrative di cui al precedente art. 3 consistono:

     - nell'acquisto, costruzione, manutenzione, riparazione e funzionamento di mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

     - nel servizio di segnalamento (ed eventualmente di pilotaggio e drenaggio delle vie navigabili, compresa la rimozione di materiali sommersi);

     - nella manutenzione e ripristino delle opere di navigazione in atto nelle vie navigabili;

     - nella manovra delle conche di navigazione;

     - nel servizio di piena relativo alla navigabilità delle vie navigabili;

     - nella gestione ad uso della rete radiotelefonica padana relativa alla navigazione e navigabilità delle vie navigabili;

     - nella gestione delle opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o ad altre attività strettamente relative alla navigazione;

     - negli acquisti, forniture, appalti o altri contratti relativi alla navigazione;

     - all'assunzione, disciplina e gestione del personale tecnico, amministrativo ed operativo necessario per lo svolgimento delle predette funzioni ed attività;

     - nell'adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni ed attività;

     - nella polizia amministrativa relativa alla navigazione intera;

     - nel finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività.

 

Articolo 5.

     Gli oneri relativi alle funzioni ed attività di cui al precedente art. 4 vengono ripartiti tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto secondo le seguenti aliquote:

     A) per il 24% in parti eguali tra le tre regioni (8% per ciascuna regione);

     B) per il 38% in proporzione diretta alla lunghezza dell'affaccio territoriale delle tre regioni sulla via navigabile; a tal fine l'affaccio verrà considerato per ambedue le sponde della via navigabile e per la sponda soltanto quando corre all'interno di una regione;

     C) per il restante 38% in proporzione diretta all'entità tonnellate per chilometro delle merci annualmente in arrivo od in partenza nei porti ed approdi situati nel territorio dell'una o dell'altra regione e trasportate sulla via navigabile in parola.

     Le tre regioni sono impegnate a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno 1978 in poi, i fondi all'uopo presuntivamente necessari. Tali fondi verranno conguagliati sulla base delle decisioni del comitato di cui all'art. 6 successivo, con particolare riferimento ai parametri di cui alle precedenti lettere A), B) e C) ed alla loro annuale applicazione agli oneri complessivamente sostenuti.

 

Articolo 6.

     Allo svolgimento delle funzioni amministrative viene preposto un comitato interregionale per la navigazione interna composto dai tre assessori ai trasporti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

     Esso sarà convocato a rotazione annuale dall'assessore dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

     Il comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e tre i membri o di loro delegati, per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri ed inoltre dal coordinatore segretario della commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7; le decisioni del comitato vengono attuate con deliberazioni conformi delle giunte regionali competenti per territorio secondo quanto previsto al successivo art. 10.

 

Articolo 7.

     Per lo svolgimento delle proprie funzioni il comitato di cui al precedente art. 6 è coadiuvato da una commissione consultiva tecnico- amministrativa composta da sei membri e cioè da due per ogni regione, nominati dalla stessa e scelti tra i rispettivi dipendenti almeno a livello di capo ufficio; la commissione nomina al suo interno il coordinatore segretario che assiste alle riunioni del comitato.

 

Articolo 8.

     Il comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente con la commissione consultiva tecnico-amministrativa.

 

Articolo 9.

     Per l'assolvimento delle funzioni ed attività in parola le regioni utilizzando nella maggior misura possibile il personale, le opere, i mezzi, le attrezzature e gli altri beni che perverranno loro al riguardo dello Stato a norma del D.P.R. n. 616/1977 con particolare riferimento al cantiere officina di Cavanella d'Adige, al cantiere officina di Boretto, all'ufficio tecnico per la navigazione interna di Padova-Governolo, all'ufficio speciale del genio civile per il Po di Parma, ed all'ufficio del genio civile di Rovigo - sezione navigazione interna, nonché eventualmente ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia ed altri uffici dello Stato. A tal fine le tre giunte regionali ed il comitato interregionale per la navigazione interna svolgeranno nelle opportune sedi ogni adeguata azione per un adozione da parte degli organi competenti delle disposizioni attuative del D.P.R. n. 616/77, tempestive, coerenti e tali da mettere a disposizione delle regioni i mezzi, attrezzature, opere e personale necessari per lo svolgimento delle loro funzioni in materia.

 

Articolo 10.

     All'amministrazione, gestione del personale, mezzi ed opere, attrezzature e beni provvedono le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto rispettivamente per gli uffici e centri operativi posti attualmente nei propri territori, a norma del presente atto e - per quanto dallo stesso non previsto - delle proprie norme legislative ed amministrative. In particolare le tre regioni provvedono alle spese di personale e di funzionamento degli uffici e centri operativi posti nel proprio territorio, salvo conguaglio o rimborso da parte delle altre regioni a norma del precedente art. 5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei preuffici o centri operativi è disciplinato oltreché dal D.P.R. n. 616/1977 dalle norme delle regioni territorialmente competenti secondo l'ubicazione degli stessi uffici o centri operativi.

 

 

Allegato B

 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI INTESA TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA,

LOMBARDIA E VENETO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

  IN MATERA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE

COLLEGATE ED ESTENSIONE DELL'INTESA ALLA REGIONE PIEMONTE

 

Premesso:

- che la regione Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno stipulato una

convenzione, firmata in Milano il giorno 18 dicembre 1979, n. 837 di

repertorio registrata all'ufficio del registro di Milano in data 18 gennaio

1980, n. 02904, serie 3, per l'esercizio delle funzioni amministrative

regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie

collegate;

     - che l'intesa è stata rispettivamente recepita dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con leggi 17 marzo 1980, n. 15, 7 giugno 1980, n. 82 e 10 agosto 1979, n. 50;

     - che tale intesa ha funzionato fin qui positivamente;

     - che è stata constatata l'esistenza di traffico idroviario anche sull'asta ovest del fiume Po, interessante anche la regione Piemonte, fino alla località di Casale Monferrato e lungo la Litoranea Veneta, in prosecuzione del canale Po-Brondolo, attraverso la laguna veneta;

     - che tali traffici interessano servizi in territori finitimi come previsto dall'art. 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     - che la regione Piemonte e Friuli-Venezia Giulia hanno avanzato richiesta di adesione all'intesa per i tratti idroviari sopra menzionati di rispettiva competenza;

     - che la richiesta della regione Friuli-Venezia Giulia non può essere per il momento formalmente accolta in quanto per essa non è stato ancora attuato dallo Stato il trasferimento delle funzioni amministrative concernenti le vie navigabili di seconda classe;

     - che pertanto l'inserimento nella rete idroviaria dell'intesa della linea denominata «Litoranea Veneta» vede essere per il momento limitato al tratto ricadente il territorio veneto, e più precisamente fino al fiume Tagliamento.

     Viste le leggi regionali:

     - Emilia Romagna

     - Lombardia

     - Piemonte

     - Veneto

si conviene e si stipula, con decorrenza dal 1° gennaio 1981:

 

Articolo 1.

     Tutte le norme contenute nella convenzione vigente tra le regioni Emilia Romagna e Veneto si intendono accettate dalla regione Piemonte che entra a far parte dell'intesa interregionale.

 

Articolo 2.

     La rete idroviaria oggetto della convenzione interregionale si intende così modificata:

     1) fiume Po da Casale Monferrato al mare (compresi 7 km di Ticina, di raccordo a Pavia) - km 485;

     2) fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di Mantova - km 21;

     3) idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di levante - km 119;

     4) idrovia ferrarese - km 70;

     5) canale Po-Brondolo - km 19;

     6) idrovia Litoranea Veneta dalla Laguna di Venezia (località Portegrandi) al fiume Tagliamento - km 75,500.

 

Articolo 3.

     Entra a far parte del comitato interregionale per la navigazione interna, già composto dagli assessori ai trasporti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, come previsto dall'art. 6 della convenzione, l'assessore all'uopo delegato della regione Piemonte.

 

Articolo 4.

     Entrano a far parte della commissione tecnico-amministrativa per la navigazione interna, già composta da due membri per ciascuna delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto come previsto dall'art. 7 della convenzione, due rappresentanti della regione Piemonte.

 

Articolo 5.

     Per la ripartizione degli oneri derivanti dalla gestione dell'intesa restano fermi i parametri stabiliti dall'art. 5 della convenzione, con la precisazione che la quota del 24% va divisa tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto (6% per ciascuna regione).

 

Articolo 6.

     Per l'assolvimento delle funzioni ed attività relative ai nuovi tratti idroviari inclusi nella rete interregionale si procederà adottando criteri analoghi a quelli stabiliti dagli artt. 9 e 10 della convenzione.

 

Articolo 7.

     Alle funzioni di cui all'art. 4 della convenzione, sono aggiunti i compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni, le pubblicazioni inerenti alla navigazione interna padano-veneta e le spese generali di funzionamento dell'intesa.

 

 


[*] L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'art. 1 della stessa L.R. 33/97.