§ 4.5.40 - L.R. 7 giugno 1980, n. 82.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:07/06/1980
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale del fiume Po e idrovie collegate insistenti nei territori delle regioni [...]
Art. 2.      1. Gli interventi della regione Lombardia derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 consistono:
Art. 3.      1. L'attuazione degli interventi nonché il riparto delle spese per gli oneri sostenuti dalle altre regioni dell'intesa di cui al precedente art. 1, previsti dalla presente legge, sono disposti [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.5.40 - L.R. 7 giugno 1980, n. 82.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate di cui alla deliberazione consiliare n. II/790 del 29 giugno 1978.

(B.U. 12 giugno 1980 n. 24, 4° suppl. ord.).

 

(Abrogata dall'art. 4 della L.R. 15 luglio 1997, n. 33). [*]

 

Art. 1.

     1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale del fiume Po e idrovie collegate insistenti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e del Veneto, la regione Lombardia provvede, in conformità all'intesa approvata con deliberazione del consiglio regionale n. II/790 del 29 giugno 1978, recepita dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi della regione Lombardia derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 consistono:

     - nell'acquisto, costruzione, manutenzione, riparazione e funzionamento di mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

     - nel servizio di segnalamento (ed eventualmente di pilotaggio) e dragaggio delle, vie navigabili compresa la rimozione di materiali sommersi;

     - nella manutenzione e nel ripristino delle opere di navigazione in atto nelle vie navigabili;

     - nella manovora delle conche di navigazione;

     - nel servizio di piena relativo alla navigabilità delle vie navigabili;

     - nella gestione ed uso della rete radiotelefonica padana relativa alla navigazione e navigabilità delle vie navigabili;

     - nella gestione delle opere, degli impianti, dei mezzi, delle attrezzature, dei materiali di altri beni attinenti ai predetti servizi o ad altre attività strettamente relative alla navigazione;

     - negli acquisti, forniture, appalti o altri contratti relativi alla navigazione;

     - nella assunzione, disciplina e gestione del personale tecnico, amministrativo ed operativo necessario per lo svolgimento delle predette funzioni ed attività;

     - nell'adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni ed attività.

     - nella polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;

     - nel finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività.

     2. Negli interventi di cui al precedente comma sono compresi gli oneri per il funzionamento della conca di navigazione di Governolo (MN) ed il mantenimento della stessa, nonché la quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni e conguagliabili secondo le aliquote previste dall'art. 5 della convenzione di intesa interregionale.

 

     Art. 3.

     1. L'attuazione degli interventi nonché il riparto delle spese per gli oneri sostenuti dalle altre regioni dell'intesa di cui al precedente art. 1, previsti dalla presente legge, sono disposti dalla giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione d'intesa interregionale.

     2. I pagamenti sono disposti mediante decreti del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge è autorizzata per il 1980 la spesa di L. 1.000 milioni, d cui L. 5.000 milioni per il finanziamento degli investimenti direttamente effettuati dalla regione e L. 500 milioni per il finanziamento delle quote conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Alla copertura dell'onere di L. 1.000 milioni determinato ai sensi del precedente I comma si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

     4. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle entrate:

     - è istituito per memoria il capitolo 4.3.1059 «Rimborso da parte delle regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate»;

     Stato di previsione della spesa:

     - nella parte I, finalità 1.4.2.3 «Navigazione e porti lacuali», sono istituiti:

     - l'attività 1.4.2.3.3. «Navigazione fluviale»;

     - il capitolo 1.4.2.3.3.1060 «Spese per il finanziamento degli interventi diretti dalla regione derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, in attuazione dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni;

     - il capitolo 1.4.2.3.3.1061 «Spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po di interesse interregionale e idrovie collegate» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[*] L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'art. 1 della medesima L.R. 33/97.