§ 4.5.20 - L.R. 27 gennaio 1977, n. 10.
Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/01/1977
Numero:10


Sommario
Art. 24.  Domande relative alle concessioni.
Art. 25.  Procedure per il rilascio e le modifiche delle concessioni.
Art. 26.  Modifiche delle concessioni in atto.


§ 4.5.20 - L.R. 27 gennaio 1977, n. 10. [1]

Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale.

(B.U. 28 gennaio 1977, n. 4, 2° suppl. ord.).

 

     Artt. 1. - 23. [2]

 

Art. 24. Domande relative alle concessioni.

     1. Le domande per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto relative ad autoservizi pubblici di linea di competenza regionale sono indirizzate al presidente della giunta regionale, e debbono contenere i seguenti dati: il tracciato della linea, le fermate, gli orari, le tabelle di frequenza, la compatibilità e la opportunità di integrazione con gli altri servizi di trasporto, le tariffe ordinarie e preferenziali, i documenti di viaggio previsti.

     2. Deve essere altresì allegato un piano economico contenente la specifica delle previsioni dei costi e dei ricavi di esercizio nonché l'indicazione degli autoveicoli con i quali verrà effettuato il servizio.

 

     Art. 25. Procedure per il rilascio e le modifiche delle concessioni.

     1. Il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo sono deliberati dalla giunta regionale previo parere degli organismi comprensoriali interessati o dei consorzi di trasporto esistenti.

     2. A tale scopo l'assessore regionale ai trasporti, d'intesa con il consiglio direttivo del comprensorio interessato, promuove una conferenza di servizio con la partecipazione dell'assessore stesso o di un suo delegato, dei rappresentanti degli enti locali interessati dalla linea, dei consorzi di trasporto esistenti, di un rappresentante dell'azienda che ha richiesto la concessione, delle altre aziende concessionarie di servizio di pubblico trasporto nel medesimo bacino, nonché dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     3. Tale conferenza di servizio, tenuto conto dell'equilibrio tecnico- economico del complesso dei servizi nell'area interessata, anche con riguardo alla distribuzione delle linee tra i concessionari, ha lo scopo di verificare:

     a) le ragioni di interesse pubblico per l'istituzione o il permanere della linea;

     b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio fra le linee afferenti a diverse concessioni, di adottare tariffe unificate e di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio allo scopo di incrementare le utenze e diversificare i servizi in modo aderente alle esigenze degli utenti;

     c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

     4. La conferenza di servizi o di cui al presente articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare ministeriale 18 luglio 1955, n. 326.

 

     Art. 26. Modifiche delle concessioni in atto.

     1. La giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

     2. In questo quadro la giunta regionale può anche adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti e formulare programmi unitari per più linee di una stessa area.

     3. Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

 

     Artt. 27. - 29. [3]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[3] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.