§ 4.5.35 - L.R. 22 febbraio 1980, n. 21.
Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/02/1980
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'azienda.
Art. 2.  Finalità e compiti.
Art. 3.  Organi dell'azienda.
Art. 4.  Il Presidente.
Art. 5.  Consiglio di amministrazione.
Art. 6.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Provvedimenti urgenti.
Art. 9.  Collegio dei revisori.
Art. 10.  Durata in carica.
Art. 11.  Indennità e rimborsi ai componenti degli organi dell'azienda.
Art. 12.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Indirizzo e vigilanza.
Art. 14.  Direzione amministrativa dell'azienda.
Art. 15.  Direzione tecnica dell'azienda.
Art. 16.  Stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 17.  Demanio e patrimonio.
Art. 18.  Bilancio e finanze.
Art. 19.  Entrate dell'azienda.
Art. 20.  Procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 21.  Servizio di tesoreria.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Norma finale.


§ 4.5.35 - L.R. 22 febbraio 1980, n. 21. [1]

Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona.

(B.U. 27 febbraio 1980, n. 9 - S.O. n. 1).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Istituzione dell'azienda.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 dello statuto della regione, è istituita l'azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, ente regionale di diritto pubblico con sede in Cremona.

     2. L'azienda ha lo scopo di assicurare il completamento, la gestione e gli eventuali ampliamenti dei porti interni costituiti dalle aree ed attrezzature comprese nelle zone portuali di Cremona e di Mantova, nonché la costruzione e la gestione di altre strutture idroviarie e portuali nell'ambito delle province di Cremona e di Mantova delimitate a norma di legge.

     3. L'azienda ha inoltre lo scopo di svolgere nelle province di Cremona e di Mantova tutte le altre attività strumentali necessarie all'assolvimento dei compiti previsti ivi compresi i contratti, l'accensione di mutui, gli atti di acquisto di aree ed attrezzature necessarie per l'integrazione del sistema idroviario con gli altri modi di trasporto collegati ed inoltre di assumere partecipazioni azionarie in società armatoriali ed in società per lo sviluppo della navigazione interna e dei traffici fluvio-marittimi, relativamente alle province di Cremona e di Mantova.

     4. Con legge regionale potranno inoltre essere affidate all'azienda la gestione dei porti e degli scali ultimati o in corso di realizzazione lungo il percorso del canale navigabile Milano Cremona-Po e lungo i corsi di acqua compresi nella circoscrizione dell'ispettorato del porto di Cremona, nonché la progettazione e la costruzione di nuovi porti e scali istituiti dalla regione [2].

 

     Art. 2. Finalità e compiti.

     1. L'azienda è strumento operativo della regione e, nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale ed in attuazione degli strumenti della programmazione regionale, provvede a:

     a) realizzare i miglioramenti e gli ammodernamenti delle opere portuali e degli impianti relativi;

     b) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti di Cremona e di Mantova, dell'avanconca e della biconca di Cremona, nonché della biconca di Acquanegra Cremonese, della conca di S. Leone e di Governolo, delle banchine e degli attracchi fluviali, nell'ambito delle province di Cremona e di Mantova [3];

     c) stipulare direttamente con l'azienda delle ferrovie dello Stato e con le altre amministrazioni competenti gli accordi necessari per la costruzione e la gestione dei raccordi ferroviari e stradali coi porti [4].

     d) accordare le concessioni di qualsiasi tipo e durata concernenti le aree, i beni e gli spazi acquei compresi nelle zone portuali;

     e) gestire direttamente, ovvero mediante concessioni, tutti i servizi e le operazioni portuali;

     f) accordare le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi, magazzini e installazioni di qualsiasi tipo, situati, anche in parte, entro i confini della zona portuale, ovvero collegati direttamente alla via navigabile;

     g) esercitare le funzioni concernenti il carico e lo scarico delle merci, il movimento delle navi, la rimozione dei materiali sommersi ed in genere tutte le attività di polizia amministrativa nell'ambito delle aree portuali, dei tratti portuali, dell'idrovia e delle eventuali adiacenti zone industriali;

     h) determinare, imporre e riscuotere i diritti portuali e i diritti e canoni comunque denominati, dovuti secondo le tariffe relative ai servizi, nonché accertare le violazioni ai regolamenti portuali e applicare le relative sanzioni incamerandone il corrispondente ammontare;

     i) istituire, nel caso in cui non sia possibile provvedere alle operazioni di carico e scarico mediante personale alle dipendenze degli utenti o mediante facchini iscritti nei registri di pubblica sicurezza a norma della legge 5 maggio 1955, n. 407, l'ufficio del lavoro portuale ed esercitare la direzione e la vigilanza dello stesso, salva la possibilità di regolamentare l'esercizio autonomo di attività di facchinaggio e scaricamento da parte di imprese industriali e commerciali operanti nel porto e nelle zone ad esso adiacenti, ovvero lungo il canale navigabile;

     l) tenere la matricola ed i registri del personale della navigazione interna;

     m) tenere i registri delle navi e dei galleggianti, nonché rilasciare e rinnovare le relative licenze;

     n) esercitare le funzioni inerenti all'arrivo e alla partenza dei natanti, con i connessi poteri di vigilanza e controllo, nonché tutte le altre funzioni spettanti alla regione nell'ambito della zona portuale e concernente la navigazione interna;

     o) amministrare i fondi e i proventi assegnati e riscossi;

     p) sostenere le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;

     q) promuovere studi, ricerche ed iniziative diretti allo sviluppo dei traffici fluviali e alla loro connessione con i trasporti terrestri, marittimi e ferroviari.

 

Titolo II

STRUTTURA DELL'AZIENDA

 

     Art. 3. Organi dell'azienda.

     1. Sono organi dell'azienda:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Il Presidente.

     1. Il presidente dell'azienda è nominato dal consiglio regionale.

     2. Il presidente è il legale rappresentate dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni, sovraintende alla gestione dell'azienda.

     3. Lo statuto dell'azienda disciplina le competenze specifici del presidente e ne regola la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte di un consigliere all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 5. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta ed è composto dal presidente dell'azienda e da:

     a) il sindaco di Cremona o un assessore comunale all'uopo delegato;

     presidente dell'amministrazione provinciale di Cremona o da un assessore provinciale all'uopo delegato;

     c) quattro componenti eletti dal consiglio regionale con procedimento che assicuri la rappresentanza della minoranza.

     - il sindaco del comune di Mantova o assessore comunale all'uopo delegato;

     - il presidente dell'amministrazione provinciale di Mantova o assessore provinciale all'uopo delegato;

     - il presidente della camera di commercio industria artigianato agricoltura di Cremona;

     - il presidente della camera di commercio industria artigianato agricoltura di Mantova [5].

 

     Art. 6. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Al consiglio di amministrazione spetta in particolare:

     a) deliberare lo statuto dell'azienda e le sue modifiche;

     b) deliberare il regolamento generale dell'azienda, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

     c) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni in corso dell'esercizio; nonché l'accensione di mutui;

     d) deliberare il conto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dell'azienda, unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta ed i risultati conseguiti;

     d bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile [6];

     e) deliberare il regolamento sulla disciplina dei diritti portuali;

     f) deliberare l'entità dei diritti portuali e delle tariffe dei servizi;

     g) deliberare sulle concessioni stabilendone le modalità, i termini e le condizioni, e determinare i canoni e le relative tariffe;

     h) deliberare i programmi annuali di manutenzione ordinaria e straordinarie delle opere di gestione dei servizi e delle operazioni portuali;

     i) deliberare le proposte di progetti per interventi regionali di miglioramento ed ampliamento delle opere portuali e degli impianti relativi;

     l) approvare, anche avvalendosi degli organi tecnici della regione, i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi annuali e poliennali; deliberare l'esecuzione, direttamente o mediante concessione, delle relative costruzioni; determinare le procedure da adottarsi per la stipulazione dei contratti e curarne l'osservanza, provvedere alla direzione, contabilità e collaudo dei lavori;

     m) formulare proposte, indirizzare agli enti locali ed alle aziende pubbliche per la costruzione di raccordi viari, per la realizzazione di servizi di trasporto e per la fornitura di acque, gas ed energia elettrica agli impianti portuali;

     n) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     o) deliberare l'assunzione di prestiti e le altre operazioni finanziarie; nonché l'assunzione di partecipazioni azionarie in società armatoriali ed in società per lo sviluppo della navigazione interna e dei traffici fluvio-marittimi;

     p) accettare donazioni, oblazioni e contributi;

     q) nominare il direttore amministrativo ed il direttore tecnico dell'azienda;

     r) esercitare le funzioni deliberative inerenti al personale, secondo le norme del regolamento organico;

     s) formulare richieste di comando del personale da destinare agli uffici ed ai servizi dell'azienda;

     t) deliberare su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal presidente;

     u) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'azienda, per il quale le leggi, i regolamenti o lo statuto non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

     2. Gli atti di cui alla lett. a), b), c), d), e), f), ed o) del comma precedente sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

     3. Le altre deliberazioni di cui al precedente primo comma sono comunque trasmesse al consiglio regionale ed alla giunta regionale.

     4. I componenti del consiglio di amministrazione sono responsabili personalmente e solidalmente degli effetti conseguenti all'esecuzione di provvedimenti che non abbiano conseguito l'approvazione di cui al precedente secondo comma.

     5. Le deliberazioni concernenti i regolamenti portuali e comunque comportanti la determinazione e l'imposizione di diritti e di tariffe, conseguita l'approvazione del consiglio regionale debbono essere affisse nella zona portuale, nei porti e negli scali siti sulle idrovie e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della regione [7].

 

     Art. 7. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, o da due revisori dei conti.

     2. Il consiglio di amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

     3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     4. La deliberazione di cui alla lett a) del precedente art. 6 è assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

     5. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore amministrativo dell'azienda.

 

     Art. 8. Provvedimenti urgenti.

     1. Nei casi di assoluta e motivata necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, il presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio e degli interessi fondamentali dell'azienda, nonché per assicurare il funzionamento dei servizi.

     2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

     3. Nel caso di mancata ratifica il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base di provvedimenti non ratificati.

 

     Art. 9. Collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale con provvedimento che assicuri la rappresentanza della minoranza e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

     2. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile ed economico-finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale da allegarsi al conto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico nonché la relazione al bilancio d'esercizio [8].

     3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

     4. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i propri componenti effettivi.

 

     Art. 10. Durata in carica.

     1. Gli organi dell'azienda durano in carica cinque anni; il consiglio regionale può comunque revocare in ogni momento le nomine di sua competenza, procedendo alle necessarie sostituzioni.

     2. Sino all'insediamento dei nuovi organi, gli organi cessati rimangono in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

     3. Nel caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, di singoli membri elettivi, i membri nominati in sostituzione durano in carica per il periodo corrispondente a quello per il quale sarebbero durati in carica i membri sostituiti.

     4. I membri elettivi decadono, in ogni caso, al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti.

     5. I membri di diritto di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5 decadono al termine del mandato loro conferito, rispettivamente, dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, e sono sostituiti da coloro che, anche temporaneamente, ne assumono le funzioni.

 

     Art. 11. Indennità e rimborsi ai componenti degli organi dell'azienda.

     1. Il compenso dei componenti gli organi dell’Azienda è determinato dalla Giunta regionale [9].

     2. [10].

     3. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'azienda.

 

     Art. 12. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. Qualora siano accertate gravi violazioni di legge o di direttive regionali ovvero inattività o inefficienza dell'ente il consiglio regionale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione viene altresì sciolto, con decreto del presidente della giunta regionale, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti elettivi.

     3. Contestualmente allo scioglimento si provvede alla nomina di una commissione di tre membri per la gestione temporanea dell'ente.

     4. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dallo scioglimento.

 

     Art. 13. Indirizzo e vigilanza.

     1. Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'azienda.

     2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'azienda, può richiedere l'acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

 

     Art. 14. Direzione amministrativa dell'azienda.

     1. Alla direzione amministrativa dell'azienda è preposto un direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Il direttore amministrativo deve avere qualificata competenza ed esperienza del diritto pubblico ed amministrativo e di legislazione statale e regionale, con particolare riguardo alle materie del diritto della navigazione, del diritto del trasporto, del diritto degli enti locali, delle aziende pubbliche, del pubblico impiego e della pubblica contabilità, del contenzioso amministrativo, della gestione di aziende e servizi pubblici.

     3. Spetta al direttore amministrativo organizzare, dirigere e sovraintendere tutti i servizi amministrativi e gestionali dell'azienda, con particolare riguardo alla riscossione dei diritti portuali, rispondendone al consiglio di amministrazione ed al presidente.

     4. Il direttore amministrativo, inoltre, svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio stesso e dei provvedimenti del presidente, garantisce l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere g), l), m) ed n) del precedente art. 2, assicura l'accertamento delle violazioni ai regolamenti portuali e la riscossione delle sanzioni irrogate dal presidente, ed adempie a tutti gli altri compiti che gli sono affidati dagli organi dell'azienda.

     5. Il direttore amministrativo è capo del personale dell'azienda.

     6. Al direttore amministrativo, da scegliersi tra il personale dell'azienda appartenente alla qualifica più elevata, o tra i dipendenti della regione di livello funzionale 8°, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dipendenti in servizio.

 

     Art. 15. Direzione tecnica dell'azienda.

     1. Alla direzione tecnica dell'azienda è preposto un direttore tecnico nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Il direttore tecnico deve aver qualificata competenza ed esperienza in materia di strutture portuali, di viabilità e trasporti, di movimento delle merci, di servizi tecnici di scalo e stazionamento, magazzinaggio, stivaggio, antincendio e comunque di gestione ed esercizio delle attività portuali.

     3. Spetta al direttore tecnico: assicurare il funzionamento dei servizi tecnici, la conservazione, la manutenzione e la funzionalità degli impianti; sovrintendere alla realizzazione delle nuove opere e strutture portuali e all'ampliamento, riattamento o completamento delle attrezzature esistenti; assicurare la validità tecnica delle soluzioni strutturali, operative e gestionali, anche in relazione ai problemi di collegamento ferroviario e viabilistico dei complessi portuali; rispondere agli organi dell'azienda per quanto concerne la corretta soluzione dei problemi tecnici connessi all'attività dell'azienda stessa.

     4. Al direttore tecnico, da scegliersi tra il personale dell'azienda appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della regione di livello funzionale 8°, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dipendenti in servizio.

 

     Art. 16. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto alla regione, al rapporto di impiego ed al trattamento economico del personale dell'azienda si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

     2. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale dell'azienda e non si provvederà alla determinazione della pianta organica, l'ente si avvale del personale comandato dalla regione o messo a disposizione, previe intese, da parte del consorzio canale navigabile Milano-Cremona-Po ovvero di personale statale messo a disposizione della regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Titolo III

MEZZI DELL'AZIENDA

 

     Art. 17. Demanio e patrimonio.

     1. I beni demaniali e gli altri beni immobili della regione necessari all'esercizio delle funzioni attribuite all'azienda a norma della presente legge sono affidati in gestione all'azienda; l'eventuale utilizzazione da parte dell'azienda di beni immobili ed attrezzature di pertinenza degli enti locali potrà avvenire sulla base di specifiche intese con gli enti stessi. I beni acquistati ai sensi dell'art. 1, comma secondo bis, della presente legge entrano a far parte del patrimonio dell'azienda [11].

     2. Ferme restando le competenze del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po di cui alla legge 24 agosto 1941, n. 1044 e successive modificazioni, alle espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere e per gli ampliamenti, si procede a norma delle leggi regionali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale.

     3. Le indennità di espropriazione sono calcolate a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Bilancio e finanze.

     1. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

     2. Per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 

     Art. 19. Entrate dell'azienda.

     1. Costituiscono entrate dell'azienda:

     a) i contributi ordinari e straordinari della regione;

     b) gli introiti derivanti dalla gestione diretta dei servizi e dal compimento delle operazioni portuali;

     c) i canoni di concessione delle aree e dei beni compresi nelle zone portuali;

     d) gli introiti derivanti dai diritti portuali e dall'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione dei regolamenti portuali;

     e) le somme versate da terzi, quale risarcimento dei danni eventualmente arrecati ad opere ed impianti;

     f) gli introiti a qualunque titolo, derivanti dalla gestione ordinaria;

     g) i ricavi di prestiti o di altre operazioni finanziarie deliberate ed approvate in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 6, lett. o);

     h) i proventi derivanti da lasciti, donazioni ed altri atti di liberalità;

     i) le eventuali altre entrate o contributi.

 

     Art. 20. Procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.

     1. L'accertamento delle violazioni che comunque comportino l'applicazione di sanzioni amministrative può essere operato dal personale dell'azienda all'uopo incaricato dal consiglio di amministrazione; le relative sanzioni sono irrogate dal presidente.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 28.

     3. I proventi conseguenti dall'applicazione di sanzioni amministrative sono introitati dall'azienda.

 

     Art. 21. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico operante in Cremona, scelto con deliberazione del consiglio di amministrazione; il servizio si attua mediante apertura di un apposito conto corrente sul quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'azienda.

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Il contributo annuale di gestione della regione è determinato per l'anno 1980 in L. 50 milioni. Per gli anni successivi è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Il contributo di gestione è assegnato all'azienda con decreto del presidente della giunta o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

     3. Limitatamente all'esercizio 1980 il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore delegato, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'azienda.

     4. All'onere di L. 50 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente I comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.2.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte I, ambito 4 settore 2, obiettivo 3 sono istituiti:

     - l'attività 1.4.2.3.1 «Porto di Cremona»;

     - il capitolo 1.4.2.3.1.1026 «Contributi ordinari di gestione all'azienda regionale per il porto fluviale di Cremona» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni.

     6. Il contributo straordinario della regione sarà determinato con apposito provvedimento legislativo.

 

          Art. 23. Norma finale.

     1. Limitatamente all'anno 1980 la giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, nonché il consiglio di amministrazione dell'azienda regionale del porto di Cremona, oppure in carenza del medesimo, il comune di Cremona e l'amministrazione provinciale di Cremona, gli interventi di miglioramento e di ampliamento delle opere ed impianti portuali e ne dispone la relativa realizzazione.

     2. Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire un miliardo al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     3. In relazione a quanto disposto dal comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte seconda, ambito 4, settore 2, obiettivo 3 sono istituiti:

     - il progetto 2.4.2.3.1 «Porto di Cremona»;

     - il capitolo 2.4.2.3.1.1025 «Spese per la realizzazione di interventi di miglioramento e di ampliamento delle opere ed impianti portuali relativi al porto di Cremona», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.


[1] Legge abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.

[3] Lettera così modificata dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.

[4] Lettera così modificata dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.

[5] Articolo così modificato dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.

[6] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[7] Articolo così modificato dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[9] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[11] Articolo così modificato dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.