Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 04/01/1983 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. 1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 è integrato da |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. 1. I contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 possono altresì essere utilizzati per il completamento della costruzione, secondo [...] |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...] |
§ 4.5.53 - L.R. 4 gennaio 1983, n. 1. [1]
Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna.
(B.U. 5 gennaio 1983, n. 1, 1° suppl. ord.).
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 della
- il sindaco del comune di Mantova o assessore comunale all'uopo delegato;
- il presidente dell'amministrazione provinciale di Mantova o assessore provinciale all'uopo delegato;
- il presidente della camera di commercio industria artigianato agricoltura di Cremona;
- il presidente della camera di commercio industria artigianato agricoltura di Mantova.
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
1. I contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 49 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 8 della
[2] Modifica la
[3] Modifica la
[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della