Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/02/1999 |
Numero: | 6 |
§ 4.4.1172 - D.G.R. 5 febbraio 1999, n. 6/41269. [1]
Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della D.G.R. 27 novembre 1998, n. 6/39975 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della D.G.R. 3 dicembre 1998, n. 5/40137 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica.
(B.U. 26 febbraio 1999, n. 8, IV suppl. straord.)
La Giunta regionale
Richiamata la
Richiamata, altresì, la
Considerato che al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti istruttori per i progetti soggetti ad autorizzazione regionale, è opportuno definire una procedura più agile rispetto a quella contenuta nella predetta
Rilevato che per la semplificazione procedurale occorre modificare ed integrare la
Ritenuto conseguentemente necessario integrare la
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32, della
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di approvare lo schema "Progetti soggetti ad autorizzazione regionale: semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di modificare ed integrare la
3. di integrare la
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato
Progetti soggetti
ad autorizzazione regionale:
schema di semplificazione
delle procedure di via e di verifica
Punto A - Presentazione dell'istanza
Al fine di semplificare la fase dell'iniziativa è prevista la presentazione di un'unica istanza, che contenga la richiesta di autorizzazione del progetto al servizio procedente della competente Direzione Generale ed il contestuale deposito Presso l'ufficio VIA della domanda di VIA e del relativo studio di impatto ambientale.
Per la procedura di verifica vedi il successivo punto C.
Punto B - Procedura di VIA
Per tutti i progetti di competenza della Direzione Generale Tutela Ambientale, il servizio procedente convoca, nell'ambito dell'iter procedimentale, la conferenza dei servizi in sede preliminare, cui partecipa un rappresentante dell'ufficio VIA dei servizio sviluppo sostenibile del territorio della Direzione Generale Urbanistica, il quale per l'istruttoria sulla VIA si avvale delle professionalità rappresentate in conferenza, in rapporto e confronto con i soggetti partecipanti alla conferenza stessa.
Il giudizio di VIA, formalizzato in atto del Direttore Generale della Direzione Generale Urbanistica, verrà acquisito nel corso della conferenza conclusiva, nel rispetto dei termini temporali cui è fatto obbligo di concludere il procedimento autorizzativo.
Nei casi di particolare complessità tecnica il rappresentante dell'ufficio VIA può chiedere, con specifica istanza del dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio vistato dal Direttore Generale della Direzione Urbanistica un supplemento dei termini istruttori comunque non superiore a trenta giorni rispetto alla data fissata per la conferenza conclusiva.
Pertanto il provvedimento conclusivo dell'iter autorizzatorio, di competenza della Direzione Generale Tutela Ambientale (delibera o decreto), conterrà esplicitamente il richiamo all'atto dirigenziale sulla valutazione di impatto ambientale.
Punto C - Procedura di verifica
Considerato che la procedura di verifica ha la finalità specifica di definire se debba essere o meno espletata la procedura di via, tale verifica si realizza con riguardo ai progetti soggetti ad autorizzazione regionale, nell'ambito del procedimento autorizzatorio di competenza dei servizi delle competenti Direzioni Generali nel rispetto dei disposti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.
Pertanto nell'istanza di autorizzazione da presentarsi ai singoli servizi delle competenti Direzioni Generali andrà contestualmente esplicitata la richiesta di verifica ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996.
[1] Il presente atto non trova più applicazione ai sensi dell'art. 9 del