§ 6.1.8 - Direttiva 27 giugno 1985, n. 337.
Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:27/06/1985
Numero:337


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. Gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva
Art. 12.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica
Art. 13. 
Art. 14.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.1.8 - Direttiva 27 giugno 1985, n. 337. [1]

Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

(G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.

     2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

     progetto:

     - la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

     - altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

     committente:

     Il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

     autorizzazione:

     decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

     3. L'autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

     4. La presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.

     5. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4. [2]

     2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

     2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento [3].

     3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.

In questi casi gli Stati membri:

     a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

     b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

     c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo [4].

 

     Art. 3. [5]

     La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

     - l'uomo, la fauna e la flora;

     - il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

     - i beni materiali ed il patrimonio culturale;

     - l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

 

     Art. 4. [6]

     1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante

     a) un esame del progetto caso per caso; o

     b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b). [7]

     3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

 

     Art. 5. [8]

     1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:

     a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

     b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.

     3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

     - una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

     - una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

     - i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;

     - una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini;

     4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri [9].

     2. Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione [10].

     3. Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:

     - individuare il pubblico interessato;

     - precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate;

     - specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;

     - determinare in che modo debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;

     - fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini ragionevoli.

 

     Art. 7. [11]

     1. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica quanto prima, e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri cittadini, all'altro Stato membro, tra l'altro:

     a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

     b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2.

     2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione.

     3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

     a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato membro che rischi di subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

     b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti cittadini interessati abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

     4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

     5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati.

 

     Art. 8. [12]

     I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

 

     Art. 9. [13]

     1. All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:

     - il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;

     - i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione;

     - eventualmente una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

     2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 10. [14]

     Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

     2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 [15].

     3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazione è basata sul suddetto scambio di informazioni.

     4. Sulla base di questo scambio di informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica [16].

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 13. [17]

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [18]

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

 

     1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

     2. - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e

     - centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori [*] (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

     3.

     a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.

     b) Impianti destinati:

     - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,

     - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,

     - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,

     - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,

     - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

     4.

     - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

     - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

     5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

     6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

     i) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

     ii) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

     iii) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

     iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

     v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

vi) per la fabbricazione di esplosivi.

     7.

     a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti [1] con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m.

     b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione [2].

     c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

     8.

     a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;

     b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.

 

[*] Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

[1] Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

[2] Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

 

     9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti pericolosi.

     10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

     11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

     12.

     a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.

     b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

     13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE.

     14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 m3 al giorno per il gas naturale.

     15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

     16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.

     17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

     a) 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;

     b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

     c) 900 posti per scrofe.

18. Impianti industriali destinati:

     a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

     b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

     19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

     20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

     21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200000 tonnellate.

 

 

ALLEGATO II [19]

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

 

     1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura

     a) Progetti di ricomposizione rurale.

     b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

     c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

     d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.

     e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).

     f) Piscicoltura intensiva.

     g) Recupero di terre dal mare.

 

     2. Industria estrattiva

     a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).

     b) Attività mineraria sotterranea.

     c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.

     d) Trivellazioni in profondità, in particolare:

     - trivellazioni geotermiche,

     - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,

     - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua,

escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

     e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

 

     3. Industria energetica

     a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).

     b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).

     c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.

     d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

     e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.

     f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

     g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I).

     h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

     i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

 

     4. Produzione e trasformazione dei metalli

     a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.

     b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     i) laminazione a caldo,

     ii) forgiatura con magli,

     iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.

     c) Fonderie di metalli ferrosi.

     d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).

     e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.

     f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.

     g) Cantieri navali.

     h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.

     i) Costruzione di materiale ferroviario.

     j) Imbutitura di fondo con esplosivi.

     k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

 

     5. Industria dei prodotti minerali

     a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).

     b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

     c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I).

     d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.

     e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.

     f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

 

     6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)

     a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.

     b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.

     c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

 

     7. Industria dei prodotti alimentari

     a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.

     b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.

     c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

     d) Industria della birra e del malto.

     e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.

     f) Impianti per la macellazione di animali.

     g) Industrie per la produzione della fecola.

     h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.

     i) Zuccherifici.

 

     8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta

     a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).

     b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.

     c) Impianti per la concia delle pelli.

     d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

 

     9. Industria della gomma

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

 

     10. Progetti di infrastruttura

     a) Progetti di sviluppo di zone industriali.

     b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.

     c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).

     d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).

     e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).

     f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

     g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).

     h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.

     i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato I).

     j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.

     k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

     l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.

     m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.

 

     11. Altri progetti

     a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.

     b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).

     c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I).

     d) Depositi di fanghi.

     e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.

     f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.

     g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.

     h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

     i) Stabilimenti di squartamento.

 

     12. Turismo e svaghi

     a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.

     b) Porti turistici.

     c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.

     d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.

     e) Parchi tematici.

 

     3.

     - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

     - Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

 

 

ALLEGATO III [20]

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

 

     1. Caratteristiche dei progetti

     Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

     - delle dimensioni del progetto,

     - del cumulo con altri progetti,

     - dell'utilizzazione di risorse naturali,

     - della produzione di rifiuti,

     - dell'inquinamento e disturbi ambientali,

     - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

 

     2. Localizzazione dei progetti

     Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

     - dell'utilizzazione attuale del territorio;

     - della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

     - della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

     a) zone umide;

     b) zone costiere;

     c) zone montuose o forestali;

     d) riserve e parchi naturali;

     e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

     f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

     g) zone a forte densità demografica;

     h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

 

     3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

     Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

     - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

     - della natura transfrontaliera dell'impatto;

     - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

     - della probabilità dell'impatto;

     - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

 

 

ALLEGATO IV [21]

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

 

     1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

     - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

     - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

     - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.

 

     2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

 

     3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

 

     4. Una descrizione [1] dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

     - dovuti all'esistenza del progetto,

     - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,

     - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

 

     5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

 

     6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

 

     7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

 

[1] Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.»

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della Direttiva n. 2011/92/UE, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE. Per una interpretazione del presente paragrafo, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 4 maggio 2006, causa C-290/03.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[7] Per una interpretazione del presente paragrafo, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 4 maggio 2006, causa C-290/03.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[18] Allegato così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[19] Allegato così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[20] Allegato così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.

[21] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 97/11/CEE.