Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 16/09/2003 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione al regolamento regionale 22 luglio 2003 n. 15). |
Art. 2. (Integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 3.11.37 - R.R. 16 settembre 2003, n. 20.
Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003.
(B.U. 19 settembre 2003, n. 38 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Integrazione al
[1. Al
dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4 bis:
«Art. 4 bis.
1. Il comma 1 dell'art. 27 del
"1. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo temporanea autorizzazione della Giunta regionale per attività sperimentali e di ricerca.».]
Art. 2. (Integrazioni al
1. Al
dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26 bis:
«Art. 26 bis. (Sospensione dell'efficacia).
1. È sospesa fino al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.
2. È altresì sospesa fino alla gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 21, comma 4, terzo e quarto capoverso.».
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Articolo abrogato dall’art. 24 della