§ 3.11.37 - R.R. 16 settembre 2003, n. 20.
Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:16/09/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Integrazione al regolamento regionale 22 luglio 2003 n. 15).
Art. 2.  (Integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 3.11.37 - R.R. 16 settembre 2003, n. 20.

Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003.

(B.U. 19 settembre 2003, n. 38 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Integrazione al regolamento regionale 22 luglio 2003 n. 15). [1]

     [1. Al regolamento regionale n. 15 del 22 luglio 2003 «Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"'» è apportata la seguente integrazione:

     dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente art. 4 bis:

     «Art. 4 bis.

     1. Il comma 1 dell'art. 27 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 è così sostituito:

     "1. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo temporanea autorizzazione della Giunta regionale per attività sperimentali e di ricerca.».]

 

     Art. 2. (Integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16).

     1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"» è apportata la seguente integrazione:

     dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26 bis:

     «Art. 26 bis. (Sospensione dell'efficacia).

     1. È sospesa fino al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.

     2. È altresì sospesa fino alla gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 21, comma 4, terzo e quarto capoverso.».

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes­sivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 con la decorrenza ivi indicata.