§ 1.10.64 - R.R. 22 luglio 2003, n. 15.
Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia foresta le valide per tutto il territorio della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:22/07/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.      1. Il Comma 1 dell'art. 31 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è così sostituito:
Art. 6.      1. L'art. 32 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è abrogato.
Art. 7.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


§ 1.10.64 - R.R. 22 luglio 2003, n. 15. [1]

Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia foresta le valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"'».

(B.U. 25 luglio 2003, n. 30 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Il comma 4 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"'» è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. Il comma 10 dell'art. 5 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 è aggiunto il seguente:

     «6 bis. In deroga a quanto indicato nei precedenti articoli 4 e 5 le utilizzazioni dei boschi cedui o di alto fusto, di qualsiasi superficie o entità, previste nei piani di assestamento approvati, anche se scaduti, possono essere effettuate sulla base di una semplice denuncia di taglio corredata, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 4, comma 1, dal piedilista di martellata (per i boschi d'alto fusto) e da una dichiarazione, redatta da un laureato in scienze agrarie o forestali, abilitato o dipendente da enti pubblici, con la quale si attesti la conformità dell'utilizzazione proposta con le prescrizioni e le previsioni del piano di assestamento. Tale denuncia di taglio va fatta pervenire all'ente delegato prima dell'inizio delle utilizzazioni».

 

     Art. 4.

     1. Il comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente

     «1. La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno».

 

     Art. 4 bis. [2]

     1. Il comma 1 dell'art. 27 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 è così sostituito:

     "1. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo temporanea autorizzazione della Giunta regionale per attività sperimentali e di ricerca.

 

     Art. 5.

     1. Il Comma 1 dell'art. 31 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è così sostituito:

     «1. Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato, per il periodo non inferiore ad anni 15 e comunque fino alla completa ricostituzione del soprassuolo boschivo, qualsiasi mutamento di destinazione d'uso del suolo, salvo che per la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente, il mutamento della vincolistica preesistente, nonché ogni forma di pascolamento; nel caso in cui il bosco sia stato percorso da incendio per una superficie maggiore di 100 ettari è vietata la caccia e la cattura di volatili per un periodo minimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 1, lett. m), della 1.r. 16 agosto 1993, n. 26».

 

          Art. 6.

     1. L'art. 32 del Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogato dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 1 del R.R. 16 settembre 2003, n. 20.