§ 3.6.0 - L.R. 22 gennaio 1975, n. 12.
Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:22/01/1975
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Commercio nei mercati all'ingrosso.
Art. 2.  Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
Art. 3.  Autorizzazione.
Art. 4.  Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso.
Art. 5.  Progettazione dei mercati all'ingrosso.
Art. 6.  Commissione regionale per i mercati.
Art. 7.  Compiti della commissione regionale per i mercati.
Art. 8.  Funzionamento della commissione regionale per i mercati.
Art. 9.  Regolamenti di mercato.
Art. 10.  Commissione di mercato.
Art. 11.  Compiti della commissione di mercato.
Art. 12.  Direttore di mercato.
Art. 13.  Servizio igienico-sanitario e annonario.
Art. 14.  Rilevazioni statistiche e prezzi.
Art. 15.  Servizi bancari e di tesoreria.
Art. 16.  Facchinaggio.
Art. 17.  Canoni e tariffe.
Art. 18.  Servizi ausiliari.
Art. 19.  Venditori e compratori.
Art. 20.  Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente.
Art. 21.  Assegnazione revoca dei punti di vendita.
Art. 22.  Cessazione delle assegnazioni.
Art. 23.  Gestione dei punti di vendita.
Art. 24.  Vendita all'asta.
Art. 25.  Commercializzazione dei prodotti.
Art. 26.  Vendite per conto.
Art. 27.  Sanzioni disciplinari e amministrative.
Art. 28.  Campo di applicazione della legge.
Art. 29.  Norma transitoria.


§ 3.6.0 - L.R. 22 gennaio 1975, n. 12. [1]

Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso.

(B.U. 22 gennaio 1975, n. 4, 4° suppl.).

 

Art. 1. Commercio nei mercati all'ingrosso.

     1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca - sia freschi che comunque trasformati o conservati - dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.

 

     Art. 2. Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

     1. Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, una razionale localizzazione e una adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, in conformità con gli indirizzi del piano economico e territoriale regionale.

     2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, che si avvale della collaborazione della commissione regionale per i mercati di cui all'art. 6, ed è approvato dal consiglio regionale.

     3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una durata di cinque anni; esso dovrà in particolare: definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza; proporre una adeguata articolazione degli standard degli impianti; avanzare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi.

     4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno 213 del capitale sociale. [2]

 

     Art. 3. Autorizzazione.

     1. Sono sottoposti ad autorizzazione:

     a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;

     b) l'ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici.

     2. La giunta regionale rilascia l'autorizzazione, sulla base degli indirizzi definiti dal piano di cui all'art. 2 sentiti la commissione regionale per i mercati e gli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.

     3. Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui alla lettera b) possono essere autorizzati anche prima dell'approvazione del piano.

     4. Nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione di nuovi mercati deve essere autorizzata dal consiglio regionale.

 

     Art. 4. Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso.

     1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 può essere assunta:

     a) dai comuni e dalle comunità montane;

     b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali;

     c) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale degli enti locali territoriali e comunità montane.

     2. L'ente istitutore del mercato delibererà sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale, nonché di strutture, oltre che per la compravendita, per il ritiro, la consegna, la conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei prodotti.

     3. Ogni mercato dovrà essere dotato di adeguati servizi igienico- sanitari, nonché di idonee strutture per gli operatori di mercato.

     4. I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge sono gestiti:

     a) dai comuni, comunità montane o dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali;

     b) da consorzi, società o altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali.

     5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dalle lettere a) e b) del primo comma, gli stessi potranno assegnare in concessione la gestione del mercato agli enti di cui alla lettera b) del quarto comma.

     6. L'atto di concessione determinerà casi e modalità per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.

     7. La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro, i canoni e le tariffe di cui all'art. 17 dovranno essere fissati in modo che i proventi della gestione non possano essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

 

     Art. 5. Progettazione dei mercati all'ingrosso.

     1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati, su parere conforme degli organi consultivi regionali in materia di opere pubbliche e urbanistica, con decreto del presidente della giunta regionale.

     2. L'assessore all'industria e commercio, se delegato, firma gli atti di competenza del presidente della giunta regionale.

     3. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione ai termini della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sostituisce qualunque altra approvazione, autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari.

 

     Art. 6. Commissione regionale per i mercati.

     1. È costituita presso la regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall’assessore competente in materia di commercio e mercati e composta:

     a) da due rappresentanti dell'unione della camera di commercio designati dall'unione regionale delle camere di commercio d'intesa con il centro regionale per il commercio interno;

     b) da tre rappresentanti dell'A.N.C.I.;

     c) da un rappresentante dell'U.R.P.L. (Unione Regionale delle Province Lombarde);

     d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti;

     e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni più rappresentative;

     f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

     g) da un rappresentante dell'industria di trasformazione designato dall'associazione regionale di categoria;

     h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

     i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti associati;

     l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale designato dall'istituto bancario tesoriere della regione. [3]

     2. Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.

     3. La commissione, nominata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

     Art. 7. Compiti della commissione regionale per i mercati.

     1. La commissione regionale per i mercati ha il compito di collaborare con la giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 2.

     2. la commissione esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite della regione ritengano di sottoporre al suo esame.

     3. La commissione può altresì proporre alla giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la giunta nelle sue funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi.

     4. La commissione esercita ogni altro compito previsto dalla presente legge.

 

     Art. 8. Funzionamento della commissione regionale per i mercati.

     1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di cui all'art. 1.

     2. La composizione delle sezioni dovrà assicurare una adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli problemi settoriali.

     3. Con regolamento interno, approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si provvederà a disciplinare il funzionamento della commissione delle sezioni.

     4. Il presidente della commissione regionale coordina l'attività delle diverse sezioni.

     5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare, designati dal presidente della commissione.

     6. Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono esercitate da un funzionario regionale, di qualifica non inferiore alla 6ª designato dall'assessore competente in materia.

     7. Alle spese per il funzionamento della commissione regionale per i mercati si provvede con quota dei fondi stanziati annualmente nello stato di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali in corrispondenza del cap. 112204 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, ed il rimborso delle spese», iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

 

     Art. 9. Regolamenti di mercato.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati definisce le direttive riguardanti:

     1) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze;

     2) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti;

     3) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai mandatari;

     4) il calendario e gli orari per le operazioni mercantili;

     5) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;

     6) il funzionamento della commissione di mercato e le relative norme di convocazione;

     7) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato;

     8) le sanzioni amministrative.

     2. In ogni caso nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

     3. Il regolamento di mercato è deliberato, nell'osservanza delle direttive di cui sopra, dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato e, per i mercati già istituiti, entro i successivi sei mesi dall'emanazione degli indirizzi di cui al primo comma del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla norma transitoria di cui all'art. 29.

     4. Esso viene approvato, nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 4 dall'organo regionale di controllo; nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera b) del quarto comma dell'art. 4 dal consiglio comunale ove ha sede il mercato.

 

     Art. 10. Commissione di mercato.

     1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci ove trattasi di consorzio, ed è composta:

     a) dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede il mercato;

     b) dal veterinario comunale addetto ai mercati ittici o delle carni;

     c) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure n. 5 consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio: i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;

     d) da un rappresentante della quota minoritaria degli enti istitutori del mercato stesso;

     e) da un rappresentante della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura designato dalla competente camera di commercio provinciale;

     f) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 4;

     g) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;

     h) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, designati dalle associazioni provinciali di categoria;

     i) di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

     l) da due rappresentanti delle categorie dei facchini liberi esercenti associati;

     m) da un rappresentante dell'industria di lavorazione dei prodotti, designato dall'associazione provinciale di categoria;

     n) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.

     2. Alla seduta della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore di mercato.

     3. A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate, senza diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

     4. La commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere riconfermati.

     5. La commissione di mercato deve inviare entro dieci giorni da ogni sua seduta copia dei verbali delle riunioni all'ente gestore.

     6. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

 

     Art. 11. Compiti della commissione di mercato.

     1. La commissione di mercato ha il compito di:

     1) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui ai punti n. 4 e n. 5 dell'art. 27;

     2) svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;

     3) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

     4) esprime parere:

     a) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;

     b) sugli orari delle operazioni di mercato;

     c) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'art. 17;

     d) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

     e) sull'organismo del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;

     f) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

     g) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.

 

     Art. 12. Direttore di mercato.

     1. Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato dall'ente gestore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso collegati.

     2. In particolare, i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

 

     Art. 13. Servizio igienico-sanitario e annonario.

     1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e delle idoneità delle strutture.

     2. Nei mercati delle carni e del bestiame detto servizio è svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario da lui gerarchicamente dipendente; nei mercati dei prodotti ittici, da un veterinario del servizio comunale, su segnalazione dell'ufficio competente.

     3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato.

     4. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.

     5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi o secchi non coltivati debbono sempre essere sottoposti ai previsti controlli sanitari secondo la vigente normativa.

 

     Art. 14. Rilevazioni statistiche e prezzi.

     1. Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica, riguardano sia le quantità che i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato.

     2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.

     3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore con il metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette.

     4. Il prezzo deve corrispondere ad un «valore-medio» rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà dei prodotti.

     5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

     6. La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e documenti di cui all'art. 26 anche ai fini statistici.

     7. I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, per i prezzi e per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

 

     Art. 15. Servizi bancari e di tesoreria.

     1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente istitutore sentiti il comune ove ha sede il mercato e la commissione di mercato.

 

     Art. 16. Facchinaggio.

     1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o date in concessione ai facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative e consorzi, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento di mercato di cui all'art. 9.

     2. Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato, possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.

     3. La commissione di mercato di cui all'art. 10 può per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla disciplina contenuta nel presente articolo.

 

     Art. 17. Canoni e tariffe.

     1. I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in assegnazione, sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato in conformità con quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4 e previa autorizzazione del comitato provinciale prezzi, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e art. 15 del decreto interministeriale 10 aprile 1970.

 

     Art. 18. Servizi ausiliari.

     1. L'ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all'interno dell'area di mercato può dare in concessione o in appalto, preferibilmente alle cooperative di facchini liberi esercenti o loro consorzi:

     1) il servizio di traino e trasporto;

     2) il servizio di pulizia del mercato;

     3) il servizio di bar e ristoro;

     4) il servizio frigorifero;

     5) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori;

     6) il servizio di posteggio per veicoli;

     7) il servizio di vigilanza notturna;

     8) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

     2. I concessionari o l'appaltatore non possono subconcedere o subappaltare il servizio assunto.

 

     Art. 19. Venditori e compratori.

     1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

     a) per le vendite:

     1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;

     2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622;

     3) i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;

     4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

     5) gli enti di sviluppo;

     6) le cooperative agricole e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello stato, della regione, delle province dei comuni e loro consorzi;

     7) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti;

     b) per gli acquisti:

     1) i commercianti all'ingrosso fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 20;

     2) i commercianti al minuto singoli o associati;

     3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

     4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, ed i gestori di alberghi ristoranti, mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi;

     5) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello stato, della regione, delle province, dei comuni e loro consorzi.

     2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio purché iscritti negli appositi albi.

     3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

     4. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore di mercato previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo.

     5. Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi anche i consumatori, per almeno due ore giornaliere per gli acquisti al dettaglio.

 

     Art. 20. Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente.

     1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

     2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari.

     3. I commissionari con posteggio in mercato, possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

     4. I commissionari in ogni caso debbono attenersi a quanto disposto dall'art. 26.

     5. E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso; i relativi contratti sono nulli.

     6. Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare tale attività fuori del mercato, pena la revoca della assegnazione.

     7. I mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

 

     Art. 21. Assegnazione revoca dei punti di vendita.

     1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nella lettera a) dell'art. 19. I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti.

     2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.

     3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:

     1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato;

     2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

     3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:

     a) turbata libertà di incanti (art. 353 c.p.);

     b) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);

     c) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

     d) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (art. 472 c.p.);

     e) contraffazioni alterazioni o uso illecito di segni distintivi (art. 473 c.p.);

     f) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

     g) vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.);

     h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle vigenti leggi;

     4) nei casi previsti dalla normativa regolamentare dell'assegnazione.

 

     Art. 22. Cessazione delle assegnazioni.

     1. Le assegnazioni cessano:

     a) per scadenza;

     b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo

dell'assegnazione;

     c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

     d) per scioglimento della società assegnataria;

     e) per revoca.

 

     Art. 23. Gestione dei punti di vendita.

     1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo; egli può altresì farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dell'intestatario della assegnazione.

     2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita potrà essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

     3. Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.

 

     Art. 24. Vendita all'asta.

     1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto del terzo comma dell'art. 19.

     2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.

     3. L'ente gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato nonché può provvedere alle vendite di tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta.

     4. Le vendite dovranno essere effettuate con il sistema dell'astazione a chi sia abilitato all'acquisto ai sensi della lettera b) dell'art. 19 della presente legge.

 

     Art. 25. Commercializzazione dei prodotti.

     1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme vigenti.

     2. Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le norme vigenti, oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

     3. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

 

     Art. 26. Vendite per conto.

     1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato.

     2. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

     3. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'art. 1.

     4. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche sia per trattativa privata.

 

     Art. 27. Sanzioni disciplinari e amministrative.

     1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

     1) diffida verbale o scritta;

     2) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;

     3) sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 106-107 del TULCP vigente;

     4) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;

     5) revoca della concessione del punto di vendita quando ricorrano i casi di cui all'art. 21 della presente legge.

     2. Le sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 del precedente comma sono inflitte dal direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

     3. Le sanzioni di cui al punto 3 sono erogate dal sindaco.

     4. Le sanzioni di cui ai nn. 4 e 5 del primo comma del presente articolo sono inflitte dalla commissione di mercato, d'ufficio o su proposta del direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

     5. La sanzione di cui al n. 4 del primo comma del presente articolo può essere inflitta, quando non possa essere disposta tempestivamente dalla commissione di mercato e vi siano ragioni di gravità e urgenza, dal direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua adozione, dalla commissione di mercato, che deve all'uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa del direttore.

 

     Art. 28. Campo di applicazione della legge.

     1. La presente legge si applica a tutti i mercati all'ingrosso della regione Lombardia; cessa di avere applicazione nel territorio regionale ogni disposizione contraria o incompatibile con essa.

 

     Art. 29. Norma transitoria.

     1. Gli enti che gestiscono i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono provvedere, entro un anno dalla stessa data, a modificare il regolamento di mercato uniformandolo ai principi della presente legge.

     2. Trascorso inutilmente detto termine nel caso dei mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 4 la sezione competente del comitato regionale di controllo, previa diffida, nomina un commissario che provvede all'adempimento di tale obbligo; nel caso dei mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera b) del quarto comma dell'art. 4, a tale nomina, previa diffida, provvederà il consiglio comunale del comune ove ha sede il mercato.

 


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 21 agosto 1981, n. 50.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 2006, n. 11.