§ 3.6.53 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.
Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:28/10/2004
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla l.r. 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie.


§ 3.6.53 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 29. [1]

Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"».

(B.U. 25 ottobre 2004, n. 44 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Modifiche alla l.r. 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie.

     1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali»;

     b) dopo il comma 2 dell'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.»;

     c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;»;

     d) al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole «sei settimane» sono aggiunte le seguenti: «e per una sola volta in ciascun anno solare.»;

     e) il comma 11 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.»;

     f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. Vendite promozionali.

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.»;

     g) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.»;

     h) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5.

1-ter. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.»;

     i) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5 bis. Orari attività di vendita.

1. I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

2. I comuni possono altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.».


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.