§ 2.6.13 - L.R. 14 febbraio 1994, n. 2.
Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:14/02/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Figura professionale).
Art. 3.  (Albo professionale dei maestri di sci).
Art. 4.  (Modalità di iscrizione all'albo).
Art. 5.  (Abilitazione professionale).
Art. 6.  (Comitato tecnico).
Art. 7.  (Corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci).
Art. 8.  (Esami di abilitazione).
Art. 9.  (Istruttori delle scuole militari alpine e atleti della rappresentativa nazionale di sci).
Art. 10.  (Commissioni d'esame).
Art. 11.  (Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).
Art. 12.  (Formazione istruttori e corsi di specializzazione).
Art. 13.  (Programmazione dei corsi ed assicurazione).
Art. 14.  (Tariffe).
Art. 15.  (Collegio regionale dei maestri di sci).
Art. 16.  (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati).
Art. 17.  (Esercizio della professione di maestro di sci in forma singola).
Art. 18.  (Scuole di sci).
Art. 19.  (Apertura di scuole di sci).
Art. 20.  (Sanzioni disciplinari e ricorsi).
Art. 21.  (Sanzioni amministrative).
Art. 22.  (Vigilanza).
Art. 23.  (Regolamento di esecuzione e norme transitorie).
Art. 24.  (Norma finanziaria).
Art. 25.  (Abrogazione).
Art. 26.  (Procedura d'urgenza).


§ 2.6.13 - L.R. 14 febbraio 1994, n. 2.

Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia. [1]

(B.U. 17 febbraio 1994, n. 7 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia con la presente legge definisce e regolamenta, tra le attività tipiche e tradizionali delle popolazioni alpine, la professione di maestro di sci nelle discipline alpina e dello sci da fondo, compreso lo sci estivo, in attuazione alla legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», per una migliore qualificazione dell'offerta turistica.

 

     Art. 2. (Figura professionale).

     1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole od a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

     2. L'attività dei maestri di sci si può svolgere nelle aree sciistiche riconosciute dalla regione Lombardia, in attuazione della legge regionale vigente in materia di ordinamento delle piste per la pratica dello sci.

 

     Art. 3. (Albo professionale dei maestri di sci).

     1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della regione, dal collegio regionale dei maestri di sci, di cui al successivo art. 15.

     2. I maestri che intendono esercitare la professione nel territorio regionale devono essere iscritti nell'albo della regione Lombardia.

     3. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo e stabilisce la divisa di maestro di sci della Lombardia.

 

     Art. 4. (Modalità di iscrizione all'albo).

     1. Possono essere iscritti all'albo professionale dei maestri di sci della Lombardia coloro che sono in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione per le rispettive discipline alpina e dello sci da fondo, conseguita con le modalità di cui al successivo art. 5, nonché dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente alla comunità economica europea (CEE);

     b) maggiore età;

     c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità socio sanitaria locale (USSL) del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport, con data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda;

     d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

     e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     2. L'abilitazione tecnica di cui al precedente primo comma deve essere comunque conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione tecnica in data anteriore ai tre anni, siano in possesso dei requisiti di cui alla l.r. n. 37/82, oppure abbiano superato l'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 ed abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al successivo art. 11 entro il triennio precedente.

 

     Art. 5. (Abilitazione professionale).

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dell'apposito corso tecnico-didattico e culturale, di cui al successivo art. 7 ed il superamento del relativo esame, di cui al successivo art. 8 della presente legge.

     2. I corsi sono organizzati dalla regione con la collaborazione del collegio regionale di cui al successivo art. 15, nonché degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali (FISI) per quanto riguarda i corsi tecnico-didattici, secondo le modalità da stabilire in accordo con il collegio nazionale dei maestri di sci e quelle previste dal successivo art. 7.

     3. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, è rilasciata dalla giunta regionale, rispettivamente per la disciplina alpina e per quella dello sci da fondo, e dalla stessa revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari al rilascio.

     4. I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci per la sola disciplina alpina non possono impartire lezioni nella disciplina dello sci da fondo e viceversa.

     La violazione di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma del successivo art. 21.

 

          Art. 6. (Comitato tecnico). [2]

     1. La Giunta regionale costituisce un comitato tecnico preposto allo studio e alla formulazione dei programmi dei corsi e degli esami per i candidati maestri di sci e per l’aggiornamento tecnico-didattico e culturale degli iscritti all’albo di cui all’art. 3. Il comitato dura in carica per la durata della legislatura.

     2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci).

     1. La giunta regionale promuove almeno ogni due anni un corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci per ciascuna disciplina, di cui al precedente art. 1 e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione [3].

     2. Il corso ha una durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento e prevede periodi di preparazione tecnico-didattica e culturale.

     3. Il corso è organizzato secondo i principi e le procedure previste dalla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia" e successive modificazioni, sentito il parere della consulta regionale. I programmi del corso e del relativo esame sono attuati con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della FISI.

     4. La partecipazione al corso di formazione e preparazione all'esame per maestro di sci sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della CEE;

     c) possesso di diploma di scuola dell'obbligo;

     d) certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla USSL del comune di residenza, o da un centro di medicina dello sport con data non anteriore a tre mesi da quello di presentazione della domanda;

     e) attestazione del superamento della prova attitudinale tecnico- pratica, sostenuta davanti la competente sottocomissione tecnica della regione Lombardia, di cui al successivo art. 10.

     5. La domanda per la partecipazione al corso di formazione e preparazione all'esame corredata dai documenti di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), deve essere inoltrata al settore istruzione e formazione professionale della giunta regionale.

     6. La giunta regionale indice, almeno ogni due anni, una prova attitudinale tecnico-pratica nelle rispettive discipline alpina e dello sci da fondo al fine di individuare i candidati idonei a frequentare il corso di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione. Le prove si effettuano davanti alla sottocomissione tecnica di cui al successivo art. 10 ed i requisiti richiesti al candidato sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente quarto comma [4].

     7. La sottocomissione ha facoltà, durante lo svolgimento delle prove, di effettuare tutti gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.

 

     Art. 8. (Esami di abilitazione).

     1. Gli esami per l'abilitazione della professione di maestro di sci sono indetti annualmente in due sessioni dalla giunta regionale, vengono effettuati davanti l'apposita commissione regionale di cui al successivo art. 10 e consistono nelle seguenti prove:

     - tecnico-pratica;

     - didattica;

     - teorico-culturale.

     2. L'ammissione agli esami di cui al precedente comma è subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo del corso di formazione e preparazione, di cui al precedente art. 7.

     3. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnica- pratica; successivamente è ammesso alla prova teorico-culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova tecnico- pratica consente di frequentare nuovamente il corso di formazione e preparazione dell'esame medesimo, senza necessità di dover ripetere la prova attitudinale tecnico-pratica. In questo caso la partecipazione al corso non è obbligatoria, ma è comunque vincolata all'accettazione della domanda da parte del settore istruzione e formazione professionale. Il candidato che non ha superato la prova tecnico-pratica ha la facoltà di ripetere l'esame una sola volta in ogni sessione utile, entro i due anni successivi.

     4. Il mancato superamento della prova didattica e/o della prova teorico-culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione utile successiva, entro un termine massimo di due anni dal mancato superamento della prima prova. Allo scadere di tale termine, qualora l'intera serie di prove previste per l'attestazione professionale non siano state superate, il candidato perde il diritto di accedere ai corsi ed agli esami e deve ripetere nuovamente e superare la prova attitudinale tecnico-pratica.

     5. I candidati devono far pervenire alla giunta regionale, a mezzo del servizio postale raccomandato, la domanda di ammissione alla prova attitudinale ed agli esami abilitativi almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento. Le domande prive della idonea documentazione richiesta dalla presente legge, non sono accettate e sono, di conseguenza, restituite con provvedimento motivato.

     6. La giunta regionale rende noto, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BUR), i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento. Il predetto Bollettino Ufficiale della regione Lombardia viene diffuso a tutte le scuole di sci della regione.

     7. La sottocommissione tecnica ha facoltà, durante lo svolgimento delle prove tecnico-pratiche, di effettuare tutti gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche del campo di prova.

 

     Art. 9. (Istruttori delle scuole militari alpine e atleti della rappresentativa nazionale di sci).

     1. Gli istruttori delle discipline alpina e dello sci da fondo in forza presso le scuole militari alpine, in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità militare, possono essere ammessi direttamente ai corsi di preparazione e formazione prescindendo dall'effettuazione della prova attitudinale tecnico-pratica. Nel caso in cui l'istruttore delle scuole militari alpine fosse in congedo, ha la possibilità di accedere al corso entro due anni dal collocamento in congedo.

     2. Si prescinde in ogni caso dalla prova attitudinale per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, nei tre anni precedenti l'organizzazione del corso, delle squadre nazionali per le discipline alpina e per lo sci da fondo, limitatamente alle rispettive specialità.

 

     Art. 10. (Commissioni d'esame). [5]

     1. Gli esami di cui all’articolo 8 sono espletati da due distinte commissioni, una per la disciplina alpina e una per lo sci da fondo, la cui composizione, modalità di funzionamento e entità dei compensi spettanti ai componenti sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

     2. Limitatamente all’espletamento delle prove tecnico-pratiche e didattiche, le commissioni sono articolate in sottocommissioni, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

     3. Per ciascun membro effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un membro supplente, che viene convocato in caso di assenza per qualunque causa del membro effettivo.

     4. Le commissioni e sottocommissioni sono nominate dal direttore generale competente e durano in carica per quattro anni.

 

     Art. 11. (Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).

     1. La giunta regionale istituisce annualmente corsi di aggiornamento per maestri di sci nelle due discipline alpina e dello sci da fondo e fissa l'ammontare della tassa di iscrizione.

     2. Per l'insegnamento nei predetti corsi la giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica degli istruttori nazionali, iscritti negli albi professionali tenuti dal collegio regionale, dando la precedenza agli iscritti nell'albo del collegio della regione Lombardia.

     3. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dalla regione avvalendosi per la parte tecnico-didattica degli istruttori nazionali [6].

     4. Gli iscritti all'albo professionale hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione di maestro di sci, di dimostrare, con frequenza triennale, di possedere la idoneità psico-fisica nei modi previsti dalla lett. c), primo comma del precedente art. 4 e di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento; sono esentati da tali obblighi i maestri- istruttori in regola con gli aggiornamenti annuali FISI.

     5. In caso di impossibilità di frequenza dei corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore; il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la possibilità di esercitare la professione è prorogata fino alla frequenza di tale corso ed in ogni caso per un periodo massimo di un anno, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico- fisica di cui al precedente comma e agli altri requisiti di legge.

     6. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie branche dell'insegnamento oggetto della professione, mediante la frequenza con esito favorevole di corsi di formazione organizzati secondo le modalità determinate dalla regione, sentito il collegio regionale.

 

     Art. 12. (Formazione istruttori e corsi di specializzazione). [7]

 

     Art. 13. (Programmazione dei corsi ed assicurazione).

     1. I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti artt. 7 e 12 sono disciplinati, per quanto non diversamente previsto, dalla l.r. n. 95/80 e successive modificazioni.

     2. La giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni, di cui al precedente art. 10, degli insegnanti e degli allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

 

     Art. 14. (Tariffe).

     1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci, da parte delle scuole di sci autorizzate dalla regione, vengono fissati entro il 30 aprile di ogni anno dalla giunta regionale, sulla base delle proposte presentate dal collegio regionale, dei maestri di sci, prevedendo tariffe diverse per lezioni individuali, di gruppo di non più di quattro allievi e per lezioni collettive per gruppi di non più di dieci allievi.

     2. La tariffa di cui al comma precedente è unica per tutto il territorio regionale.

     3. Tariffe preferenziali possono essere praticate per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle prestazioni di maestri di sci stranieri a favore di organizzazioni estere.

 

     Art. 15. (Collegio regionale dei maestri di sci).

     1. E' istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell'albo della regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

     2. Sono organi del collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

     b) il consiglio direttivo, composto dagli eletti fra tutti i membri del collegio, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino e da fondo, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lett. d) del successivo terzo comma;

     c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

     3. Spetta all'assemblea del collegio:

     a) eleggere il consiglio direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

     c) eleggere i membri del collegio nazionale, come previsto all'art. 15 della legge-quadro n. 81/91;

     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

     e) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

     4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, in collaborazione con le competenti autorità regionali.

     5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lett. d) del precedente terzo comma, spettano alla giunta regionale.

 

     Art. 16. (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati).

     1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Lombardia debbono richiedere, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, l'iscrizione nell'albo professionale della regione Lombardia.

     2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo. Il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione in albi di altre regioni.

     3. I maestri di sci iscritti in albi di altre regioni, che intendono esercitare per periodi superiori ai quindici giorni in Lombardia, debbono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci della regione Lombardia, indicando la/le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

     4. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma precedente l'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi dalle regioni o province autonome o da altri Stati.

     5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare l'attività professionale per periodi superiori a quindici giorni nell'ambito regionale devono richiedere preventivamente il nullaosta del collegio regionale. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente nell'ambito regionale è richiesta l'iscrizione nell'albo professionale regionale. Il nullaosta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati nel precedente art. 4 ed al riconoscimento, da parte della FISI, in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

 

     Art. 17. (Esercizio della professione di maestro di sci in forma singola).

     1. Chi svolge l'attività in forma singola deve comunicare al collegio regionale dei maestri di sci:

     a) il numero delle polizze assicurative contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivati dallo svolgimento dell'insegnamento;

     b) il documento relativo alla propria posizione fiscale.

     2. Quanto sopra previsto è obbligatorio non solo per chi svolge l'attività in forma singola, ma anche per i maestri di sci provenienti da altre regioni.

     3. I maestri di sci cittadini italiani, in possesso del titolo di maestro di sci e regolarmente iscritti all'albo professionale di altra regione, nonché gli stranieri analogamente qualificati nel paese di origine, qualora siano in visita in Lombardia con i loro clienti, possono insegnare a questi ultimi ed accompagnarli, segnalando preventivamente la propria presenza al collegio regionale maestri di sci; tale attività non deve, peraltro, eccedere i quindici giorni nell'arco della medesima stagione.

 

     Art. 18. (Scuole di sci).

     1. L'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento della pratica dello sci è soggetta ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei seguenti requisiti, da documentarsi a carico dei richiedenti:

     a) organico costituito da un numero minimo di dodici maestri di sci, in possesso di regolare abilitazione ed iscritti all'albo regionale, salvo deroga concessa dalla giunta regionale per i comuni dove non esistano almeno dodici maestri di sci residenti; tale organico deve essere composto da maestri di sci non appartenenti ad altre scuole di sci. nelle scuole che esercitano l'insegnamento dello sci da fondo il numero minimo dell'organico è ridotto a cinque unità;

     b) sede in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola;

     c) organizzazione su base associativa o cooperativa, esclusivamente riservato ai maestri di sci iscritti all'albo e con un ordinamento interno a base democratica, che stabilisca la ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali, esclusivamente fra i maestri di sci, in ragione delle loro effettive prestazioni;

     d) la direzione della scuola di sci deve essere affidata ad un maestro con qualifica di direttore ed a questo è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;

     e) coordinamento con le attività turistiche della stazione, allo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;

     f) impegno della scuola a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;

     g) collaborazione con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive e gli enti turistici, per favorire ed agevolare la pratica dello sci nelle scuole, l'attività sportiva dei cittadini e la promozione turistica;

     h) stipula di una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dall'attività di insegnamento;

     i) la denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

 

     Art. 19. (Apertura di scuole di sci).

     1. L'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci è rilasciata dalla giunta regionale in presenza dei requisiti previsti dal precedente art. 18, sentito il collegio regionale maestri di sci ed il comune dove la scuola ha sede.

     2. I pareri di cui al comma precedente debbono pervenire alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     3. Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e responsabilizzare l'attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà d'esercizio autonomo della professione.

     4. Una scuola può aprire degli uffici periferici nell'ambito comunale al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del comune medesimo.

     5. Le scuole di sci autorizzate dalla regione si distinguono in:

     - scuola di sci estiva;

     - scuola di sci invernale.

     6. La specifica denominazione di «Scuola di sci estiva-invernale» è subordinata ad una relativa distinta domanda.

     7. L'appartenenza di un maestro di sci ad una scuola di sci invernale può consentire l'appartenenza ad una scuola di sci estiva, limitatamente però al periodo di funzionamento della medesima e nella sola stagione estiva e viceversa.

     8. Nel rispetto dei requisiti di cui al precedente comma è sufficiente per le scuole di sci estive un organico di nove maestri.

     9. La provincia, nel cui territorio hanno sede le scuole di sci, verifica annualmente la persistenza di tutti i requisiti indicati al precedente art. 18 della presente legge e ne dà comunicazione alla regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre la giunta regionale approva le iscrizioni e le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle province.

     10. Le scuole di sci sono tenute a comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno alla giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate. Le scuole estive devono inoltrare le suddette comunicazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     11. La revoca del riconoscimento, prevista in assenza dei requisiti di cui sopra, è deliberata dalla giunta regionale, sentita la provincia competente e il collegio regionale dei maestri di sci.

 

     Art. 20. (Sanzioni disciplinari e ricorsi).

     1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge- quadro n. 81/91, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

     3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

     4. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

 

     Art. 21. (Sanzioni amministrative).

     1. Chiunque eserciti nell'ambito del territorio della regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa autorizzazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

     2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla giunta regionale, a norma del precedente art. 14, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

     3. L'esercizio di scuola di sci comunque denominata quando non vi sia stata autorizzazione della giunta regionale, a norma del precedente art. 19, comporta la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 a carico in solido di ciascun maestro.

     4. L'accertamento delle violazioni e la erogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuate dal presidente della giunta regionale secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. I rapporti di accertata violazione della presente legge, effettuati dagli appositi organismi di Stato ed agenti operanti in Lombardia, sono inoltrati alla regione che ne riscuote i proventi secondo le procedure di legge.

 

     Art. 22. (Vigilanza).

     1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organismi ed agenti operanti nella regione, la vigilanza nella applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalle province e dal collegio regionale dei maestri di sci.

     2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 18 e 19, il servizio sport e tempo libero può disporre ispezioni ed accertamenti nelle sedi delle scuole di sci, avvalendosi di impiegati regionali a ciò incaricati e richiedendo in visione, se del caso, atti, documenti o prospetti delle scuole stesse.

 

     Art. 23. (Regolamento di esecuzione e norme transitorie).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, sentito il collegio regionale maestri di sci, approva un apposito regolamento di esecuzione.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo professionale e fanno parte del collegio regionale dei maestri di sci tutti i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale, abilitati all'insegnamento dello sci, di cui all'art. 11 della l.r. 15 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci», previa presentazione in originale della documentazione di idoneità rilasciata dalla regione Lombardia, ai sensi della succitata l.r. n. 37/82, oppure tutti i maestri di sci che abbiano superato l'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.

     3. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Lombardia possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione Lombardia, attestando il possesso oltre che dei requisiti previsti dall'art. 2 della l.r.. n. 37/82, del titolo di idoneità tecnico-didattico e culturale, conseguito a seguito della partecipazione ai corsi di formazione e del superamento dei relativi esami previsti dalle leggi regionali o provinciali, oppure attestando il superamento dell'esame di cui agli artt. 236, 237 e 238 del r.d. n. 635/40.

     4. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute di diritto come «Scuole di sci» le scuole autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. n. 37/82 ed i direttori di scuola in carica si intendono confermati nella loro qualifica con l'obbligo per gli stessi della frequenza e del superamento del primo corso di specializzazione per «Direttori di scuola di sci» che sarà indetto dalla regione.

     5. La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal presidente della giunta regionale, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci ed alle scuole di sci. Tale assemblea è presieduta dal presidente della associazione di maestri di sci più rappresentativa in Lombardia o da suo delegato.

     6. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale sono presentati alla giunta regionale che decide in proposito.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     1. Alla determinazione della spesa per gli interventi di cui ai precedenti artt. 7, 10, Il, 12 e 13 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, concernente «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della regione» e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato di cui al precedente art. 6 si provvederà mediante impiego delle somme stanziate nello Stato di previsione delle spese sul capitolo: 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» [8].

     3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate

     - al titolo 3, categoria 3, è istituito per memoria il capitolo 3.3.3694 «Quota di partecipazione alle prove attitudinali tecnico-pratiche, ai corsi di formazione, aggiornamento»;

Stato di previsione delle spese

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 6, parte I, è istituito per memoria il seguente capitolo 3.4.6.1.3695 «Spese per l'organizzazione della prova attitudinale, dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, nonché degli esami abilitativi alla professione di maestro di sci» .

 

     Art. 25. (Abrogazione).

     1. La l.r. 15 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci» è abrogata.

     2. Tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relative alle prove attitudinali pratiche, ai corsi di formazione ed agli esami, vengono concluse nel rispetto della l.r. 15 luglio 1982, n. 37 «Disciplina dell'insegnamento dello sci».

 

     Art. 26. (Procedura d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[6] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.