Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 14/11/2008 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Tipologie delle vestigia) |
Art. 3. (Soggetti attuatori) |
Art. 4. (Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili) |
Art. 5. (Norme per la raccolta e la conservazione dei reperti mobili) |
Art. 6. (Commercio di reperti mobili) |
Art. 7. (Collezioni private) |
Art. 8. (Registro dei collezionisti) |
Art. 9. (Caduti della Prima guerra mondiale) |
Art. 10. (Comitato scientifico) |
Art. 11. (Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia) |
Art. 12. (Regolamento) |
Art. 13. (Contributi) |
Art. 13 bis. (Vigilanza e sanzioni) |
Art. 13 ter. (Norma transitoria relativa al periodo di commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale) |
Art. 14. (Norma finanziaria) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.84 - L.R. 14 novembre 2008, n. 28. [1]
Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia
(B.U. 18 novembre 2008, n. 47 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione della
2. Nell'ambito delle proprie competenze, per la migliore valorizzazione e fruizione delle eccellenze culturali della Lombardia, per consentire un'adeguata comprensione dell'impatto della Prima guerra mondiale sulla società lombarda e con la finalità di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, per le tipologie di vestigia relative alla Prima guerra mondiale di cui all'articolo 2, promuove e sostiene [2]:
a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;
b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione;
c) la conoscenza degli eventi storici del territorio alpino anche attraverso attività didattiche ed educative nelle scuole e nelle università, nonché attraverso la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei [3];
c bis) la preservazione degli aspetti paesaggistici e culturali riconducibili alla Prima guerra mondiale [4];
d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico- culturali;
e) iniziative culturali anche sovraregionali coinvolgendo prioritariamente le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché iniziative a livello nazionale ed europeo [5];
f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l'obiettivo di unire le risorse disponibili;
g) lo sviluppo di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte della Guerra bianca e della Linea Cadorna;
h) l'attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa, in relazione anche a quanto stabilito dalla
h bis) il patrimonio linguistico, canoro, di brani e scritti relativi alla Prima guerra mondiale come testimonianza del sacrificio e dell'esperienza vissuta dalle generazioni coinvolte sul fronte [7].
3. La Regione individua annualmente le priorità di intervento anche attraverso la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del
Art. 2. (Tipologie delle vestigia)
1. Le attività e gli interventi di conservazione e valorizzazione sono rivolti alle vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale esistenti sul territorio lombardo quali:
a) forti, fortificazioni permanenti, baracche e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade,vie e parchi delle Rimembranze, mulattiere, sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione [8];
c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali, fotografici, cinematografici, sonori, sia pubblici che privati;
f) ogni altro reperto e residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale;
g) i contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia;
h) il patrimonio immateriale della Prima guerra mondiale.
Art. 3. (Soggetti attuatori)
1. La Regione promuove, coordina e, ove necessario, realizza gli interventi di cui all'articolo 1.
2. La Regione può altresì promuovere od attuare interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle vestigia di cui all'articolo 2, in conformità alla normativa vigente in materia, sia in forma diretta sia tramite:
a) le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco e altri enti pubblici, singoli od associati;
b) le associazioni culturali senza fine di lucro, le fondazioni e i privati iscritti nel registro di cui all'articolo 8;
c) le università, gli istituti di ricerca, gli istituti scolastici e i musei [9];
c bis) le associazioni d'arma e reduci [10].
Art. 4. (Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili)
1. E' fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g).
2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività devono chiedere le necessarie autorizzazioni alla Soprintendenza competente per territorio ai sensi della legislazione statale [11].
3. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.
Art. 5. (Norme per la raccolta e la conservazione dei reperti mobili)
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della
2. Sul restante territorio della Regione le attività di ricerca e raccolta sono soggette al regolamento di cui all'articolo 12.
3. Chiunque, sul territorio della Regione, sia fortuitamente, cioè a vista e senza manomissione dell'ambiente circostante, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette reperti mobili di notevole valore storico o documentario relativi alla Prima guerra mondiale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio anche tramite le forze dell'ordine, entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.
4. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.
5. I reperti mobili di cui al comma 3 devono essere valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), deve essere garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.
6. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 5 in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.
Art. 6. (Commercio di reperti mobili)
1. Ai reperti mobili della Prima guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali, nonché nelle aree protette del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del
Art. 7. (Collezioni private)
1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.
2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto delle norme civili e penali vigenti nonché di quanto disposto dalla presente legge, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale sul territorio.
Art. 8. (Registro dei collezionisti)
1. I soggetti di cui all'articolo 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 10, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione [12].
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Prima guerra mondiale.
Art. 9. (Caduti della Prima guerra mondiale)
1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 10, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal web, l'elenco di tutti i caduti lombardi della Prima guerra mondiale.
2. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 10, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l'inumazione dei resti dei caduti della Prima guerra mondiale rinvenuti sul suolo lombardo.
Art. 10. (Comitato scientifico) [13]
1. Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato scientifico, con funzioni propositive e consultive, composto fino a un massimo di dieci componenti scelti tra docenti universitari, storici, specialisti ed esperti, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche e private, competenti per materia, nominati dall'Assessore con delega alla cultura.
2. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla
3. Nella prima seduta il Comitato scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il Comitato scientifico rimane in carica cinque anni dalla sua costituzione. La partecipazione al Comitato scientifico è a titolo gratuito.
5. Il Comitato scientifico fornisce consulenza per la definizione di obiettivi, priorità, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio e dei percorsi storici legati alla Prima guerra mondiale.
6. Il Comitato scientifico presenta una relazione annuale alla Giunta regionale e al Consiglio regionale in merito all'attività svolta ai sensi della presente legge.
Art. 11. (Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia)
1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia e provvede al suo costante aggiornamento allo scopo di creare una interfaccia digitale, con libero accesso, per cittadini, studiosi e persone interessate, enti locali, università e associazioni, sia in campo nazionale sia internazionale [14].
2. Con accordo stipulato ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del
3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.
Art. 12. (Regolamento)
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'attività di raccolta dei reperti mobili di cui alla presente legge.
Art. 13. (Contributi)
1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti concernenti:
a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di reperti immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni e la bonifica territoriale conseguente al ritrovamento di residuati bellici;
b) l'acquisizione o la sistemazione dei reperti immobili da destinare ad uso museale;
c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi alla Prima guerra mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nella Prima guerra mondiale;
d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione culturale, anche transfrontaliera, di sentieri e percorsi storici con creazione di punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;
e) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema, con l'obiettivo di unire le risorse disponibili, condividere le informazioni, attivare attorno ad iniziative specifiche il valore aggiunto del volontariato e dell'associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni combattentistiche e d'arma.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche le associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se prive di personalità giuridica.
3. La Regione può concedere contributi anche a soggetti privati sui terreni di proprietà dei quali insistano reperti immobili di particolare rilevanza storica; i contributi sono finalizzati alla manutenzione, conservazione, nonché alla fruizione da parte della collettività, dei reperti stessi. La particolare rilevanza storica è determinata dalla Giunta regionale sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 10.
4. Gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 10 e della competente commissione consiliare.
5. I contributi sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 13 bis. (Vigilanza e sanzioni) [16]
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle sanzioni relative alle violazioni della presente legge sono esercitate dal corpo forestale regionale, dalla polizia locale, dalle guardie dei parchi regionali e dalle guardie ecologiche volontarie. L'irrogazione delle sanzioni è attribuita, nei territori di rispettiva competenza, alle comunità montane e agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, cui spetta il relativo introito. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo, nel rispetto della
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della
3. Chiunque effettua attività di ricerca e raccolta di reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale nei luoghi vietati alla raccolta individuati dal regolamento di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore dell'area protetta dispongono la confisca dei reperti mobili e dei cimeli raccolti e la loro destinazione a un museo di un ente pubblico o comunque a finalità di pubblico interesse.
5. In caso di distruzioni o danneggiamenti, le autorità competenti intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza, sono posti a carico di quest'ultimo gli oneri relativi al ripristino. Restano ferme le competenze sanzionatorie e le sanzioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia di aree protette.
Art. 13 ter. (Norma transitoria relativa al periodo di commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale) [17]
1. Nel periodo di commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale, 2014 - 2018, e comunque fino alla completa attuazione delle relative iniziative programmate e in corso di realizzazione, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.
2. In armonia con i principi fondamentali dello Statuto d'autonomia, presso la Giunta regionale è istituito il 'Comitato regionale lombardo per le commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale', di seguito denominato Comitato regionale, costituito con decreto del Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla
3. Il Comitato regionale è composto dall'Assessore con delega alla cultura, che lo presiede, dal Presidente dell'Unione Province Lombarde e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Lombardia, oppure da loro delegati, nonché da cinque consiglieri regionali di cui due in rappresentanza delle minoranze. I componenti del Comitato regionale ricoprono l'incarico a titolo gratuito.
4. Il Comitato regionale è organo consultivo e propositivo per le commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale e resta in carica per il periodo indicato al comma 1.
5. Il Comitato regionale ha il compito di ideare e coordinare il Programma annuale delle commemorazioni regionali del centesimo anniversario della Prima guerra mondiale, di seguito nominato Programma anche nel contesto delle commemorazioni nazionali ed europee.
6. Il Programma, oltre a quanto già previsto all'articolo 1, riguarda in particolare:
a) iniziative per incentivare la fruizione al pubblico dei luoghi, dei musei ed ecomusei della Prima guerra mondiale;
b) la realizzazione e conservazione di monumenti rievocativi;
c) la promozione e il sostegno di iniziative degli enti locali lombardi, con particolare attenzione ai comuni dove si svolsero operazioni belliche della Prima guerra mondiale;
d) la promozione di mostre permanenti per la durata delle commemorazioni e il sostegno alle iniziative museali anche all'aperto;
e) convegni, mostre e seminari riguardanti il coinvolgimento del territorio lombardo durante il conflitto, nonché progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende belliche dell'Adamello, del passo del Tonale e dello Stelvio, importante segmento lombardo del più vasto fronte della Prima guerra mondiale;
f) la fruizione e valorizzazione dei luoghi legati a personaggi storici e a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione della Prima guerra mondiale;
g) la promozione di iniziative dei comuni lombardi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, attraverso eventi che ricordino i caduti;
h) iniziative promosse dalle associazioni d'arma per valorizzare il ricordo dei corpi d'arma che hanno partecipato alle iniziative belliche nelle valli lombarde.
7. Il Programma è predisposto dal Comitato regionale entro il mese di novembre dell'anno antecedente alle manifestazioni e trasmesso alla Giunta regionale per la sua approvazione. Al Programma viene data attuazione dai soggetti di cui all'articolo 3.
8. In fase di prima attuazione, il Programma per l'anno 2014 è predisposto dal Comitato regionale e trasmesso alla Giunta regionale per la sua approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla
9. Il Comitato regionale si avvale della collaborazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 10.
10. I contributi sono erogati secondo le modalità previste dall'articolo 13, salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo.
11. Nel periodo di efficacia del presente articolo, il parere del Comitato scientifico previsto all'articolo 13, comma 4, è reso dal Comitato regionale.
12. L'apertura delle commemorazioni per il centenario della Prima guerra mondiale in Consiglio regionale si svolgerà in una seduta dell'estate del 2014.
Art. 14. (Norma finanziaria) [18]
1. Alle spese in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate rispettivamente in euro 100.000,00 per il 2014 ed euro 100.000,00 per il 2015, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo 2 Spese in conto capitale - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
2. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate rispettivamente in euro 50.000,00 per il 2014 e euro 100.000,00 per il 2015, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo 1 Spese correnti - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[4] Lettera inserita dall'art. 1 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[9] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall'art. 7 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[14] Comma così modificato dall'art. 1 della
[15] Comma così modificato dall'art. 7 della
[16] Articolo inserito dall'art. 1 della
[17] Articolo inserito dall'art. 1 della
[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 della