§ 2.1.219 - L.R. 24 novembre 2000, n. 26.
Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensib del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:24/11/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Strumenti ordinatori).
Art. 2.  (Elezione dei rappresentanti).
Art. 3.  (Efficacia dell'accordo ed abrogazioni).


§ 2.1.219 - L.R. 24 novembre 2000, n. 26. [1]

Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensib del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

(B.U. 28 novembre 2000, n. 48 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Strumenti ordinatori).

     1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna sono disciplinate, in attuazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

     2. Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia, approvati con leggi regionali.

 

     Art. 2. (Elezione dei rappresentanti).

     1. L'elezione dei rappresentanti della Regione Lombardia nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dell'istituto, è disciplinata dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) [2].

     2. L'elezione dei rappresentanti di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 10 della l.r. 14/1995.

 

     Art. 3. (Efficacia dell'accordo ed abrogazioni).

     1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione dello stesso.

     2. Dalla stessa data sono abrogate:

     a) la legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 (Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna);

     b) la legge regionale della Lombardia 7 luglio 1986, n. 25 (Integrazione dell'accordo interregionale Emilia Rornagna - Lombardia di cui alla l.r. 13 dicembre 1977, n. 62 sulla regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale).

 

ACCORDO

 

tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

 

     Articolo 1. (Competenze regionali).

     1. In applicazione al d.lgs 270/1993, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, nonché le funzioni regionali di vigilanza amministrativa, di indirizzo e di verifica sullo stesso sono disciplinate congiuntamente dalle due regioni secondo le norme del presente accordo.

 

     Articolo 2. (Generalità).

     1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica.

     2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3, opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna e, in particolare, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alle regioni e ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) le prestazioni e la collaborazione

tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

 

     Articolo 3. (Compiti).

     1. L'istituto zooprofilattico sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

     2. Le regioni definiscono nella programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL con l'Agenzia regionale di protezione per l'ambiente (ARPA), nonché con le istituzioni o Aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.

     3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. n. 270/1993 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'Articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), provvede in via primaria ai seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffusive degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

     c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi risanamento ed eradicazione;

     d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

     e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

     f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

     g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

     h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

     i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

     l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

     m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaboiazione con l'Università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

     n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;

     o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;

     p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Sanità;

     q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

     r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

     4. L'Istituto zooprofilattico opera come strumento tecnicoscientifico delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizzozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni disposte dalle regioni;

     5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

 

     Articolo 4. (Produzioni).

     1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

     2. Le regioni possono incaricare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per le profilassi ed altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

     3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, previa informazione alle competenti giunte regionali, può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali ovvero ad aziende pubbliche o private per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

     4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

 

     Articolo 5. (Prestazioni nell'interesse dei privati).

     1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fenno restando che tali attività debbono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali.

     2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attività sono stabilite di concerto tra i Presidenti delle giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna o, se delegati, tra i rispettivi assessori competenti per materia.

     3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, le giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ciascuna per il territorio di competenza e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della Sanità con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 270/1993, approvano con proprio provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo.

 

     Articolo 6. (Organizzazione e funzionamento).

     1. L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ha la sede legale e centrale in Brescia ed è articolato sul territorio delle due regioni in sezioni provinciali.

     2. L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della giunta della regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

     3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;

     b) l'organizzazione centrale e territoriale deve garantire, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i servizi veterinari delle ASL;

     c) l'organizzazione prevede, a livello regionale, consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attìvità.

     4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

 

     Articolo 7. (Organi dell'Istituto).

     1. Sono organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:

     a) il consiglio di amministrazione ed il suo presidente;

     b) il direttore generale;

     c) il collegio dei revisori.

 

     Articolo 8. (Il Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità [3].

     2. Il consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della designazione del Ministro della Sanità e delle nomine regionali [4].

     3. Non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione:

     a) i membri dei due consigli regionali;

     b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto;

     c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

     d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla regione.

     4. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

     a) scioglimento del consiglio;

     b) dimissioni volontarie;

     c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;

     d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

     e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

     5. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 4, informa senza ritardo il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.

     6. In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla sostituzione con le modalità previste dai commi 1 e 2. I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

     7. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

     8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, uno dei due presidenti delle giunte regionali o almeno due dei suoi componenti.

     9. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Il direttore arruninistrativo svolge funzioni di segretario.

     10. La misura delle indennità spettanti al presidente, al vicepresidente ed ai membri del consiglio di amministrazione è stabilita dalla Giunta regionale della Lombardia di concerto con quella dell'Emilia Romagna nella misura massima del 65% dell'indennità prevista per i consiglieri della regione in cui ha sede legale l'Istituto, differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte.

 

     Articolo 9. (Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento, e verifica delle attività dell'Istituto.

     2. Nell'ambito delle proprie competenze il consiglio di amministrazione, in particolare:

     a) elegge il presidente ed il vicepresidente, ciascuno a rappresentanza di una delle due regioni;

     b) predispone lo statuto, e sue successive eventuali variazioni e lo trasmette per l'approvazione alle Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

     c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;

     d) definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dAl'Istituto;

     e) approva la relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte regionali ed al direttore generale;

     f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti, predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, inviando le proprie osservazioni alle giunte regionali ed al direttore generale;

     g) approva il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il conto consuntivo, predisposti dal direttore generale, trasmettendo alle giunte regionali ed al direttore generale le relative osservazioni;

     h) valuta la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo alle giunte regionali ed al direttore generale le relative osservazioni;

     i) propone il tariffario delle prestazioni, di cui all'articolo 5 da sottoporre all'approvazione delle giunte regionali.

 

     Articolo 10. (Scioglimento del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della Giunta della Regione Lombardia di concerto con la Giunta della Regione Emilia Romagna, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente del consiglio stesso.

     2. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

 

     Articolo 11. (Il presidente).

     1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto a turni alterni, tra i rappresentanti designati dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

     2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

     3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del presidente o di scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione si procede al rinnovo della presidenza e il nuovo presidente viene scelto tra i rappresentanti della regione cui appartiene il presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.

 

     Articolo 12. (Compiti del presidente).

     1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, inserendo gli argomenti la cui discussione sia proposta dai singoli consiglieri, dal direttore generale o dai presidenti delle giunte regionali.

     2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'Istituto. I provvedimenti d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

 

     Articolo 13. (Il Direttore Generale).

     1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce, ne garantisce l'attività scientifica ed in particolare provvede a:

     a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;

     b) predisporre ed adottare il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del consiglio,di amministrazione;

     c) predisporre la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;

     d) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

     e) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposte dai dirigenti;

     f) proporre il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;

     g) predisporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, e proporlo per la verifica al consiglio di amministrazione;

     h) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto e proporla per la valutazione al consiglio di amministrazione;

     i) predisporre ed adottare il tariffario di cui all'articolo 5.

     2. Il direttore generale è nominato con delibera della Giunta regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia Romagna, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, articolo 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

     3. In mancanza di concerto, su richiesta del Presidente della Giunta regionale della Lombardia, provvede alla nomina il Ministro della Sanità.

     4. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministratìvo, da un direttore sanitario veterinario e dal consiglio dei sanitari di cui all'art. 17. Il direttore amministratIvo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

     5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

     6. Il contratto del Direttore Generale è stipulato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia.

     7. In caso di assenza e di impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario.

     8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la Giunta della Regione Lombardia di concerto con la Giunta della Regione Emilia Romagna, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore Generale.

     9. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

 

     Articolo 14. (Il collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui:

     a) uno designato dal Ministero del Tesoro;

     b) due designati rispettivamente dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del contratto di legge dei documenti contabili).

     2. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta.

     3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

     4. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale.

     5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

     6. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n. 88 del 1992.

 

     Articolo 15. (Il direttore amministrativo).

     1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

     2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

     Articolo 16. (Il direttore sanitario).

     1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della Sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

     2. Il direttore sanitario fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

     Articolo 17. (Il consiglio dei sanitari).

     1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo del direttore generale. Il numero, i requisiti, le modalità di nomina, il periodo di durata in carica dei componenti, nonché le modalità di funzionamento dello stesso sono stabilite nello statuto.

 

     Articolo 18. (Personale).

     1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

     2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche.

 

     Articolo 19. (Finanziamento).

     1. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è assicurato:

     a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;

     b) dalle regioni e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;

     c) dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

     d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimeniti regionali di cui all'articolo 5.

     2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è inoltre assicurato:

     a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3 del presente accordo;

     b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;

     c) dai redditi del proprio patrimonio;

     d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

     e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;

     f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

 

     Articolo 20. (Patrimonio).

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.

     2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     Articolo 21. (Comitato di controllo).

     1. E' istituito un comitato di controllo composto da:

     a) i Presidenti delle Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, o gli assessori da loro delegati; uno di essi, a turni annuali, presiede il comitato;

     b) un dipendente dirigente regionale veterinario, per ciascuna regione;

     c) un dipendente dirigente regionale amministrativo, per ciascuna regione.

     2. Esercita le funzioni di segretario del comitato il dipendente regionale amministrativo della regione cui spetta la presidenza del comitato.

     3. Il comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. Il comitato si riunisce presso la sede della regione cui appartiene il presidente di turno.

 

     Articolo 22. (Oggetto ed esercizio del controllo).

     1. Sono sottoposti all'approvazione del comitato di cui al precedente articolo:

     a) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del personale;

     b) il bilancio di previsione e la relazione programmatica allo stesso;

     c) il conto consuntivo e la relativa relazione gestionale;

     d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

     e) le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio immobiliare;

     f) il trattamento economico del personale.

     2. Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati ai presidenti delle giunte regionali ed al comitato entro dieci giorni dalla loro adozione; essi si intendono approvati qualora il comitato non si sia pronunciato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

     3. Il direttore generale dell'Istituto invia altresì mensilmente ai presidenti delle due regioni gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

     4. Nell'esercizio del potere di vigilanza il comitato dispone ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.

 

     Articolo 23. (Norme finali e transitorie).

     1. Il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

     2. Ai sensi del comma 2, articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e mantengono le attuali competenze ed attribuzioni fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione.

     3. Il comitato di controllo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

     4. Fino all'istituzione del comitato di controllo di cui all'articolo 21 è confermato il comitato di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo, con le attuali attribuzioni e competenze.

     5. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 8, provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

     6. Lo statuto è approvato con delibera della Giunta della Regione Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia Romagna.

     7. Entro il termine di cui al comma 5 il consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

     8. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 5 e 7, la Giunta regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia Romagna, nomina un commissario che provvede entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2014, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 marzo 2012, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 marzo 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 marzo 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.