§ 2.1.180 - L.R. 2 aprile 1994, n. 8.
Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:02/04/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. La regione al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività destinata al mantenimento e [...]
Art. 2.      1. La regione considera fondamentale per un miglioramento qualitativo dell'attività assistenziale il perseguimento dei seguenti obiettivi
Art. 3.      1. La direzione sanitaria è tenuta ad individuare il personale sanitario di riferimento che provveda ad informare i soggetti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644 [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare il costante progresso tecnologico-scientifico e formativo delle unità operative di rianimazione e di trapianti d'organo e tessuto e di garantire la necessaria formazione [...]
Art. 5. Art. 5.
Art. 5.  [2]
Art. 6.      1. Le USSL, gli ospedali multizonali e gli istituti pubblici di ricerca e di ricovero e cura a carattere scientifico inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al settore regionale sanità e [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      1. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio atto deliberativo, le modalità per l'attuazione dei principi in essa contenuti, ed in [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi di cui al precedente art. 4, secondo comma, lett. a) è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa complessiva di L. 3.000.000.000
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino [...]


§ 2.1.180 - L.R. 2 aprile 1994, n. 8. [1]

Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e trapianto d'organi e dei reparti di rianimazione.

(B.U. 5 aprile 1994, n. 14 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività destinata al mantenimento e al recupero della vita umana anche in caso di grave compromissione delle funzioni primarie ritenendo, altresì, importante promuovere la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi come elemento di solidarietà sociale essenziale per la collettività.

 

     Art. 2.

     1. La regione considera fondamentale per un miglioramento qualitativo dell'attività assistenziale il perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) il potenziamento delle rianimazioni cui afferiscono cerebrolesi e delle strutture ospedaliere con unità operative di neurochirurgia d'urgenza esistenti al fine di rendere più efficienti:

     a1) le terapie intensive ove si svolgono attività di recupero dei cerebrolesi acuti;

     a2) i reparti e i servizi, ivi compresi quelli medico-legali che svolgano attività di espianto e/o prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto o che concorrano a tale attività;

     b) il miglioramento qualitativo clinico-scientifico delle unità ospedaliere autorizzate al trapianto di organi da potenziare nell'ambito della programmazione regionale;

     c) la qualificazione degli operatori sanitari dei settori di cui alle precedenti lett. a) e b) per i quali è necessaria una elevata specializzazione;

     d) il superamento dei disagi riscontrati nella attivazione continua dei collegi medici ex art. 5 1. 644175 nelle strutture sanitarie della regione per non vanificare una disponibilità alla donazione di organi;

     e) l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo dei centri di riferimento regionali per gli innesti corneali.

     2. Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone un piano annuale di interventi secondo la procedura stabilita dall'art. 7.

 

     Art. 3.

     1. La direzione sanitaria è tenuta ad individuare il personale sanitario di riferimento che provveda ad informare i soggetti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, circa il diritto di assenso o di opposizione al prelievo secondo le disposizioni statali vigenti, anche mediante lo stampato informativo di cui al secondo comma.

     2. La giunta regionale, per assicurare omogeneità di informazione, predispone uno stampato informativo che riporta, altresì, il modulo per la dichiarazione di assenso e di opposizione da sottoscrivere da parte dei soggetti di cui al primo comma; il testo dello stampato è formulato dalla giunta stessa sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare il costante progresso tecnologico-scientifico e formativo delle unità operative di rianimazione e di trapianti d'organo e tessuto e di garantire la necessaria formazione professionale degli operatori, la regione provvede ad assegnare i contributi secondo le modalità di cui ai successivi commi.

     2. L'assegnazione di contributi regionali deve prioritariamente essere finalizzata:

     a) al potenziamento delle attrezzature scientifiche;

     b) all'incremento di personale qualificato;

     c) alla costituzione sperimentale di una équipe di personale qualificato per garantire la disponibilità continua dei collegi medici ex art. 5 legge 644175 in tutte le strutture sanitarie.

     3. Una quota di contributi è destinata ai centri autorizzati ai prelievi di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975 n. 644 che hanno eseguito prelievi e che abbiano documentato una significativa attività nell'ultimo anno, tenuto conto dell'esperienza maturata e delle difficoltà incontrate nel primo anno di attività.

     4. Di norma almeno il 50% dei fondi è obbligatoriamente vincolato agli interventi e alle iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 2.

     5. L'erogazione dei contributi è effettuata a favore dei soggetti interessati con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5.

 

     Art. 5.

     Art. 5. [2]

     1. La Giunta regionale costituisce un comitato tecnico-scientifico con il compito di collaborare con le strutture regionali, al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e gli interventi per prelievo e trapianto d’organi e tessuti.

     2. La composizione del comitato, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     1. Le USSL, gli ospedali multizonali e gli istituti pubblici di ricerca e di ricovero e cura a carattere scientifico inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al settore regionale sanità e igiene, che la trasmetterà alla competente commissione consiliare, una relazione redatta secondo precise indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico contenente il resoconto dell'attività svolta con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 e l'individuazione delle principali necessità per un migliore funzionamento della struttura, acquisite le indicazioni dei primari interessati.

     2. Le relazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Comitato tecnico scientifico.

     3. L'assessore alla sanità trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al presidente del consiglio regionale una dettagliata relazione sulla attuazione della presente legge.

 

     Art. 7. [3]

     1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5 assegnandone le relative quote alle strutture identificate nei piani di riparto dei finanziamenti per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

 

     Art. 8.

     1. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio atto deliberativo, le modalità per l'attuazione dei principi in essa contenuti, ed in particolare per:

     a) il miglioramento qualitativo delle unità ospedaliere autorizzate al trapianto d'organo nonché l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali;

     b) la formazione e la qualificazione degli operatori sanitari;

     c) la razionalizzazione dell'utilizzo delle competenze necessarie alla costituzione dei collegi medici ex art. 5 legge 644175 ed alla promozione di una sensibilizzazione e collaborazione all'interno degli enti, per il miglioramento qualitativo dell'attività di prelievo e trapianto d'organo e di tessuto;

     d) la responsabilizzazione delle direzioni sanitarie in considerazione del ruolo istituzionale di coordinamento ai fini organizzativi, igienici e formativi.

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi di cui al precedente art. 4, secondo comma, lett. a) è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa complessiva di L. 3.000.000.000.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte, mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Agli oneri conseguenti al funzionamento del «Comitato tecnico scientifico» di cui all'art. 5 della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate dal capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, e indennità di missione ed i rimborsi spese».

     4. Le spese correnti di cui al precedente art. 4, secondo comma, lett. b), trovano copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con il fondo sanitario regionale di parte corrente, autorizzati annualmente dal bilancio regionale.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 2, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 2.3.2.2.3668 «Contributi in capitale per il potenziamento delle unità operative di rianimazione e di trapianto d'organo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.