Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.14 trapianti e donazioni di organi |
Data: | 12/08/1993 |
Numero: | 301 |
Sommario |
Art. 1. Assenso |
Art. 2. Accertamento della morte mediante mezzi strumentali |
Art. 3. Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea |
Art. 4. Centri di riferimento per gli innesti corneali |
Art. 5. Disposizione finale |
§ 86.14.7 - Legge 12 agosto 1993, n. 301.
Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.
(G.U. 17 agosto 1993, n. 192)
[1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.]
Art. 2. Accertamento della morte mediante mezzi strumentali
1. Il prelievo di cui all'art. 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.
2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.
3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'art. 4.
Art. 3. Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea
1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, da parte di personale medico.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.
Art. 4. Centri di riferimento per gli innesti corneali
1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.
2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
e) promozione degli innesti corneali;
f) promozione della ricerca.
Art. 5. Disposizione finale
1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della