§ 1.8.3 - L.R. 31 gennaio 1987, n. 8.
Indennità di funzione dei presidenti e dei vice-presidenti degli enti ed aziende istituiti con Legge Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:31/01/1987
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Indennità.


§ 1.8.3 - L.R. 31 gennaio 1987, n. 8.

Indennità di funzione dei presidenti e dei vice-presidenti degli enti ed aziende istituiti con Legge Regionale. [1]

(B.U. 4 febbraio 1987, n. 5, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Indennità.

     1. A modifica ed integrazione di quanto disposto dalle Leggi Regionali istitutive e dai relativi statuti, l'indennità di carica del Presidente e del vice Presidente dei seguenti istituti, enti ed aziende:

     - Azienda regionale delle Foreste (A.R.F.);

     - Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.);

     - Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (I.R.E.F.);

     - Istituto regionale di ricerca (I.Re.R.);

     - Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova;

     - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

     - Istituto lattiero caseario di Mantova;

     - Centro regionale incremento ippico;

     nonché di altri istituti, enti ed aziende successivamente istituiti con Legge Regionale ed operanti per l'intera circoscrizione regionale è determinata nella misura, rispettivamente, del 60% e del 30% dell'indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali.

     2. Al Presidente ed al vice Presidente di istituti, enti ed aziende di cui al precedente primo comma, non spetta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza ed altri compensi di analoga natura per la partecipazione a sedute di commissioni, comitati o collegi comunque denominati, istituiti con Legge ed operanti presso l'amministrazione regionale, nonché presso gli enti da questa dipendenti.

     3. L'attribuzione dell'indennità di funzione, nella misura stabilita dal precedente primo comma, al presidente ed al vice Presidente dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, avrà decorrenza dalla data di approvazione dell'intesa tra le giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna prevista dall'art. 9 dell'accordo allegato alla Legge Regionale 13 dicembre 1977, n. 62 concernente «Regionalizzazione ai sensi della Legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna».

     4. Ove non già stabilito dalle leggi istitutive degli enti, ai consiglieri di amministrazione è attribuita una indennità mensile lorda pari al 5% dell'indennità mensile lorda di funzione spettante ai consiglieri regionali; l'indennità spetta ai consiglieri di amministrazione nella misura del 50% del suo ammontare ed è ridotta proporzionalmente per il residuo 50% in relazione al numero delle assenze accertato trimestralmente; qualora i consiglieri esplichino, nell'ambito di commissioni o di comitati istituiti dai rispettivi consigli di amministrazione, specifiche attività loro attribuite dai medesimi consigli, tale indennità può essere aumentata fino al limite massimo di un ulteriore 5% dell'indennità mensile lorda di funzione spettante ai consiglieri regionali [2].

     4 bis. Al consigliere di amministrazione delegato ai sensi del rispettivo statuto o legge istitutiva a presiedere un organo di alta consulenza scientifica può essere corrisposta un'unica indennità di funzione lorda non superiore a quella stabilita per il vicepresidente dell'ente o dell'azienda; si applicano in tal caso le disposizioni di cui al comma 2 [3].

     4 ter. Il consiglio di amministrazione dell'ente definisce criteri e modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis [4].

     5. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del mandato in atto, gli eventuali trattamenti di miglior favore, spettanti ai sensi della normativa vigente.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 a decorrere dalla data indicata dall’art. 7 della stessa L.R. 15/2002.

[2] I presenti commi 4, 4 bis e 4 ter così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

[3] I presenti commi 4, 4 bis e 4 ter così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

[4] I presenti commi 4, 4 bis e 4 ter così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.