§ 2.1.1080 - D.G.R. 9 febbraio 2000, n. 6/48083 .
Assenso allo schema di convenzione per l'assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:09/02/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione 
Art. 2 - Prestazioni dell'Ente Assicuratore 
Art. 3 - Aventi diritto all'assistenza 
Art. 4 - Accesso alle prestazioni da parte degli assicurati 
Art. 5 - Corrispettivo a favore dell'Ente Assicuratore 
Art. 6 - Rapporti tra Ente Assicuratore ed assicurati 
Art. 7 - Regime delle esenzioni 
Art. 8 - Operatori e strutture sanitarie convenzionate 
Art. 9 - Tariffario, natura delle prestazioni e modulistica 
Art. 10 - Controlli, verifiche e violazioni disciplinari 
Art. 11 - Facoltà di recesso 
Art. 12 - Garanzie all'amministrazione 
Art. 13 - Norma transitoria 
Art. 14 - Spese 
Art. 15 - Controversie, diritto regolatore del contratto, arbitrato 


§ 2.1.1080 - D.G.R. 9 febbraio 2000, n. 6/48083 .

Assenso allo schema di convenzione per l'assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia.

(B.U. 21 febbraio 2000, n. 8.)

 

La Giunta regionale

Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente la delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria nel territorio del Comune di Campione d'Italia;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616 nel quale viene stabilito che l'assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia deve essere garantita mediante convenzione stipulata dal Sindaco del Comune suddetto, con enti istituzioni o medici operanti nel territorio Svizzero sulla base di un apposito schema approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamato il decreto interministeriale del 10 febbraio 1995 modificativo di alcune disposizioni del D.P.R. n. 616/1980, che prevede, tra l'altro, che l'assistenza medico-generica, infermieristica domiciliare ambulatoriale e farmaceutica, venga assicurata, mediante le Convenzioni suddette, da enti o istituzioni operanti in territorio Svizzero, previo assenso del competente organo deliberante della Regione Lombardia e previo parere del Direttore Generale dell'Azienda ASL;

Vista la Delib.G.R. 28 ottobre 1999, n. 6/45937 recante «Direttive per l'organizzazione ed il finanziamento del distretto speciale del Comune di Campione d'Italia» che in applicazione dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 31/1997, ha definito le direttive per l'organizzazione ed il finanziamento del distretto speciale del comune di Campione d'Italia stabilendo, tra le altre cose, che lo schema di Convenzione predisposto dal Comune di Campione d'Italia deve essere preventivamente sottoposto al parere del direttore generale della ASL competente per territorio prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale lombarda;

Rilevato che con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000 il Consiglio comunale del Comune di Campione d'Italia ha approvato lo schema di convenzione per l'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, parte integrante della presente deliberazione, nel quale vengono parzialmente recepite le proposte della ASL della Provincia di Como;

Vista la nota del 14 gennaio 2000, prot. n. 727, della Azienda Sanitaria locale della Provincia di Como, competente per territorio con cui il Direttore Generale ha comunicato di aver espresso il previsto parere preventivo;

Preso atto che nello schema di convenzione sono state recepite alcune osservazioni formulate con nota prot. n. 70865 del 29 dicembre 1999 dal Servizio Strutture Sanitarie e attività territoriale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Strutture Sanitarie e attività territoriale riferisce della necessità di approvare lo schema di convenzione in oggetto e della necessità che l'intera materia venga regolamentata, e ciò anche ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616;

Ritenuto opportuno ribadire che sul territorio di Campione d'Italia devono essere garantiti i livelli uniformi di assistenza previsti dal Servizio sanitario italiano e dal Servizio sanitario elvetico così come indicato dall'art. 2, comma 1, della bozza di Convenzione predisposta dall'Amministrazione comunale di Campione d'Italia;

Rilevata la necessità di invitare il Comune di Campione d'Italia a provvedere, così come previsto dall'art. 1, comma 4 della Convenzione attualmente in vigore, ad una proroga dell'attuale Convenzione per il periodo necessario alla conclusione dell'iter amministrativo della nuova Convenzione qualora l'iter stesso si concluda successivamente al 29 febbraio 2000;

Ritenuto di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

delibera

 

 

1) di esprimere il proprio assenso allo schema di convenzione per l'assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia approvata dal Consiglio Comunale di Campione d'Italia con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, che fa parte integrante della presente deliberazione;

2) di ribadire che i livelli uniformi di assistenza da garantire sul territorio del Comune di Campione d'Italia sono quelli previsti dal Servizio sanitario italiano e dal Sistema sanitario elvetico, così come previsto dall'art. 2, comma 1, della Convenzione;

3) di invitare il Comune di Campione d'Italia a provvedere ad una proroga della Convenzione attualmente vigente qualora l'iter amministrativo per l'entrata in vigore della nuova Convenzione si protragga successivamente al 29 febbraio 2000;

4) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

 

 

Allegato

Comune di Campione d'Italia - Assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia - Esame ed approvazione bozza di convenzione (Deliberazione n. 3 del 10 gennaio 2000)

Omissis

Il Consiglio comunale

Omissis

delibera

1) di approvare lo schema di convenzione per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia emendato come in narrativa ed allegato alla presente (allegato 1), per formarne parte integrante;

2) di dare atto che si procederà all'affidamento dei servizi di cui allo schema di convenzione citato mediante licitazione privata che verrà indetta secondo le modalità di cui all'art. 89 lettera b), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e previa opportuna determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa tenuto conto che la gara sarà rivolta a Istituti di Assicurazione autorizzati a praticare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero, aventi, peraltro, i seguenti requisiti:

- abbiano una filiale ubicata nel Canton Ticino, operante da almeno 5 anni;

- siano membri della Federazione Ticinese degli Assicuratori Malattie;

- abbiano fra i propri iscritti almeno 8.000 assicurati in Canton Ticino;

3) di dare atto che, anteriormente alla futura stipula della convenzione dovranno essere acquisiti il parere del direttore generale della ASL di Como (pervenuto nel frattempo) oltre all'apposita delibera di assenso della Giunta regionale in quanto prescritta dal D.I. 10 febbraio 1995 ai fini dell'avvio delle prestazioni assistenziali;

4) di stabilire che, nell'eventualità in cui la stipula della futura convenzione non possa essere perfezionata per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale entro il 29 febbraio 2000, la convenzione attualmente vigente con la Cassa Malati Supra (avente appunto la predetta data di scadenza) potrà essere prorogata per il tempo strettamente occorrente a formalizzare la stipula della nuova convenzione, fermo restando che la predetta eventuale proroga non potrà comunque eccedere la data del 30 aprile 2000.

(Omissis)

 

 

Allegato 1

Convenzione tra il Comune di Campione d'Italia e l'Ente Assicuratore ............... per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia ed equiparati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 6I6 e del decreto interministeriale del 10 febbraio 1995.

L'anno duemila, addì ............... del mese di ............... alle ore ............... in Campione d'Italia, avanti a me dott. ............... Segretario Generale, Pubblico Ufficiale, autorizzato per legge a redigere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i Signori comparenti, col mio consenso, espressamente rinunciato, si sono presentati i signori sottodescritti per la stipula della convenzione di cui all'oggetto tra:

A) Comune di Campione d'Italia, nella persona di ............... del Comune di Campione d'Italia, nato a ............... il ............... ed ivi residente in ..............., per la carica legalmente domiciliato presso la locale Casa Comunale, contraente che in seguito verrà anche indicato come «Comune» o come «Amministrazione» (codice fiscale n. 80009700131).

- da una parte -

B) Ente Assicuratore ..............., con sede legale in ..............., in CH. ..............., nella persona di ..............., nato a ..............., il ..............., domiciliato in ..............., autorizzato alla firma della presente convenzione, come risulta dall'allegata dichiarazione della Direzione Generale di ..............., contraente che in seguito verrà anche indicato come «Ente Assicuratore» (codice fiscale ...............)

- da altra parte -

PREMESSO

a) che, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. n. 616/1980 integrato con D.I. 10 febbraio 1995, l'assistenza sanitaria viene erogata in Comune di Campione d'Italia tramite convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed enti o istituzioni ............... operanti in territorio svizzero ...............;

b) che il Comune di Campione d'Italia ha indetto, con deliberazione di Consiglio Comunale in data ............... una procedura di confronto concorrenziale per l'individuazione dell'Ente Assicuratore a cui affidare l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria indicate alla precedente premessa «a»;

c) che, in esito alla procedura indicata alla precedente premessa «b», l'Ente Assicuratore ............... si è resa aggiudicataria del servizio in questione, il tutto come meglio risulta dalla determinazione n. ............... (esecutiva ai sensi di legge), che qui si allega in copia autentica, a formar parte integrante della presente convenzione;

d) che pertanto occorre ora formalizzare la convenzione per l'affidamento della succitata erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei cittadini del Comune di Campione d'Italia e dei soggetti equiparati;

e) che il testo della formalizzanda convenzione ha ricevuto i prescritti pareri ed è stato assentito dall'organo deliberante della Regione Lombardia a ciò competente ex art. 3 del D.P.R. n. 616/1980 come modificato con D.I. 10 febbraio 1995;

f) che il testo della formalizzanda convenzione è altresì coerente con quanto previsto dalla Delib.G.R. 28 ottobre 1999, n. 6/45937 ad oggetto: «Direttive per l'organizzazione ed il finanziamento del distretto speciale del comune di Campione d'Italia» per effetto dei medesimi pareri ed approvazioni menzionate al precedente punto.

Si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto e durata della convenzione

1. Il Comune di Campione d'Italia affida all'Ente Assicuratore ..............., che accetta, l'erogazione del servizio di assistenza sanitaria a favore dei soggetti precisati al successivo art. 3, per la durata di tre anni da ............... e, cioè, sino al ...............

2. L'Ente Assicuratore, nell'accettare tale affidamento, si obbliga, ad effettuare le proprie prestazioni nell'integrale e puntuale rispetto di tutti i patti contrattuali contenuti nella presente convenzione.

3. Alla scadenza dell'affidamento, come indicata al precedente comma 1 del presente articolo, il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e l'Ente Assicuratore cesserà di diritto senza necessità di ulteriori manifestazioni normali di volontà in tal senso da parte dei contraenti.

4. A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, è consentito all'Amministrazione di prorogare la durata della convenzione per una sola volta e per un ulteriore periodo comunque non superiore a un anno, alle seguenti tassative condizioni concorrenti fra loro:

a) che la proroga sia necessaria allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria nel periodo di istruttoria, di approvazione deliberativa e di svolgimento del procedimento amministrativo di predisposizione di futura convenzione destinata a succedere alla presente e nel periodo di attuazione della relativa gara d'affidamento;

b) che l'Amministrazione Comunale dia comunicazione all'Ente Assicuratore della propria determinazione di proroga mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della data di scadenza del rapporto indicata al comma 1 del presente articolo.

Nell'eventuale periodo di proroga derivante dall'applicazione del presente comma le parti contraenti restano vincolate reciprocamente ai patti e condizioni previsti dalla presente convenzione.

5. Il recesso unilaterale dalla presente convenzione durante il suo periodo di effettiva esecuzione è ammesso unicamente nei casi e con le formalità precisate al successivo art. 11.

6. Negli articoli che seguono gli aventi diritto all'assistenza sanitaria verranno designati anche con il termine «assicurati» e l'Ente Assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale malattie ai sensi del diritto svizzero verrà designato oltre che col termine «Ente Assicuratore», anche nella forma abbreviata «E.A.».

     Art. 2 - Prestazioni dell'Ente Assicuratore

1. In esecuzione della presente convenzione e ferma restando la libera scelta dell'assistito in ordine al medico di medicina generale, l'Ente Assicuratore erogherà agli assicurati le prestazioni previste dal Sistema Sanitario Italiano e dal Sistema Sanitario Elvetico in relazione a tutti i casi di malattia, infortunio o maternità di cui gli artt. 1 e 2 della LAMal, avvalendosi a tal fine di medici, di operatori sanitari o di strutture sanitarie italiane accreditate ovvero svizzere convenzionate con l'E.A. stesso le cui prestazioni provvederà a retribuire direttamente (sistema del terzo pagante).

I pagamenti dell'E.A. agli operatori sanitari devono avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Le prestazioni attualmente previste dal Sistema Sanitario Elvetico sono quelle desumibili dalla vigente legge federale sull'Assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, dall'Ordinanza sulle Prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria e delle cure medico-sanitarie (OPre) del 29 settembre 1995 e, pertanto si conviene espressamente che in caso di future modificazioni di tali normative elvetiche, le prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione s'intenderanno automaticamente integrate con le nuove previsioni che ne derivassero.

3. L'assistenza medica ed infermieristica comprende tutte le prestazioni disciplinate dal prontuario sanitario svizzero e verrà fornita sia in forma ambulatoriale che domiciliare.

Dovranno comunque essere assicurati i compiti di medicina primaria per la cui individuazione si fa riferimento all'elencazione contenuta negli artt. 31, comma 2, e 32, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, nonché dalle Delib.G.R. n. 6/42041/99 e Delib.G.R. n. 6/42042/99 o negli accordi in tal senso stipulati dalla ASL di Como.

Le forme di assistenza sanitaria riguardanti la pediatria dovranno comunque essere fornite dall'Ente Assicuratore in conformità ai livelli assistenziali previsti dalla normativa elvetica. L'E.A. si impegna a comunicare al Distretto Speciale entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, la tipologia delle prestazioni erogate agli assistiti in età pediatrica. Il Distretto Speciale garantisce, con oneri a carico dell'Ente Assicuratore, le prestazioni pediatriche differenziali tra quelle garantite dal sistema svizzero e quelle garantite dal servizio sanitario italiano.

Nell'ambito dell'assistenza medico-generica, il Distretto Speciale della ASL di Como provvede direttamente all'organizzazione del servizio di continuità assistenziale notturna, prefestiva e festiva, secondo la vigente legislazione italiana.

4. L'assistenza farmaceutica verrà fornita in relazione a tutte le specialità medicinali previste dal prontuario italiano o dal diritto svizzero, indipendentemente dalla tipologia della confezione: lo stesso dicasi per i farmaci galenici.

Nelle farmacie esercenti in Campione d'Italia dovrà comunque essere garantita la disponibilità dei farmaci previsti come obbligatori dalla legislazione italiana, per lo meno nella forma dei corrispettivi prodotti svizzeri e/o principi attivi.

5. L'assistenza medica domiciliare integrata e le forme di assistenza paramedica a ciò correlate saranno fornite agli assicurati nell'ambito del servizio socio-assistenziale esercitato in Campione d'Italia, fermo restando la facoltà del Distretto Speciale della ASL di Como di assicurare in via autonoma propri servizi nei medesimi settori senza modificazione del corrispettivo di convenzione.

Si precisa inoltre che, in forza del paragrafo «Attività socio-sanitarie integrate» delle linee guida approvate con Delib.G.R. 28 ottobre 1999, n. 6/45937, è ammesso e garantito l'accesso alle strutture gestite dalla suddetta ASL di Como o con essa convenzionate, per le prestazioni riguardanti:

- assistenza socio-sanitarie ai minori;

- cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;

- assistenza ai disabili;

- assistenza socio-sanitarie agli anziani;

- attività rese nell'ambito dei consultori familiari.

Gli oneri per le suddette prestazioni sono a carico dell'E.A.

6. Verranno inoltre garantite altresì, secondo le disposizioni del diritto italiano le ulteriori forme di assistenza medica integrativa generale (es.: quelle aventi natura riabilitativa, riabilitativa-domiciliare, protesica, igienica, termale o similari) nonché quelle integrative particolari riguardanti casi di tubercolosi, d'infortunio sul lavoro o di malattie professionali.

7. Le forme di assistenza sanitaria riguardanti la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, dell'alcoolismo e situazioni similari dovranno comunque essere garantite dall'Ente Assicuratore in conformità alle disposizioni di legge svizzere per quanto attiene alla sottoposizione dei pazienti a programmi metadonici o interventi similari.

8. Le forme di assistenza relative alle patologie psichiatriche verranno fornite anche presso strutture di degenza italiane ma, in tale caso, l'E.A. provvederà al rimborso della relativa spesa solo in misura non superiore al costo della degenza per identica patologia praticato dalla Clinica psichiatrica cantonale.

     Art. 3 - Aventi diritto all'assistenza

1. L'Ente Assicuratore erogherà integralmente l'assistenza sanitaria, nei termini di cui al precedente art. 2, a tutti i seguenti soggetti ed ai familiari a loro carico secondo il diritto italiano:

a) cittadini italiani o equiparati aventi residenza anagrafica in Campione d'Italia ovvero che possano comprovare la residenza di fatto nel Comune ai sensi dell'art. 43 del codice civile italiano e presentino contestuale richiesta d'iscrizione nei registri anagrafici comunali;

b) cittadini italiani o equiparati dimoranti abitualmente in Campione d'Italia, per il periodo d'attesa da parte loro dell'iscrizione anagrafica della residenza nel Comune;

c) cittadini italiani residenti anagraficamente in Svizzera ma che svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo in Campione d'Italia, ovvero l'abbiano svolta in passato conseguendo il relativo diritto ad un trattamento previdenziale di quiescenza.

2. L'Ente Assicuratore erogherà inoltre l'assistenza sanitaria nei termini di cui al precedente art. 2 anche ai restanti cittadini italiani o equiparati che siano temporaneamente presenti in Campione d'Italia per qualsivoglia motivo, alla condizione che ricorrano i casi di eccezionale e comprovata urgenza di cui al successivo comma 4, del presente articolo.

3. L'assistenza sanitaria, nei termini di cui al precedente art. 2, è fornita anche a tutti i cittadini italiani o equiparati che siano temporaneamente presenti in Campione d'Italia e non rientrino nei casi di cui ai precedenti comma 1 e 2.

Si precisa tuttavia che, in tale caso, le prestazioni dovranno essere erogate dai presidi e servizi della ASL di Como e non potranno essere rese da altre strutture convenzionate con l'Ente Assicuratore.

4. Il giudizio sulla sussistenza della comprovata urgenza ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 2 dei presente articolo, è demandato al medico e/o alla struttura sanitaria che presta la prima assistenza all'interessato o lo accoglie in degenza anche temporanea.

     Art. 4 - Accesso alle prestazioni da parte degli assicurati

1. Tutti gli assicurati possono liberamente accedere, con oneri a carico dell'E.A., alle prestazioni erogate dai soggetti accreditati dal Servizio Sanitario Italiano, con la sola osservanza delle formalità per tale caso previste dalla normativa italiana vigente.

Il Distretto Speciale dell'Azienda ASL di Como dovrà fornire ai medici operanti in Campione il ricettario unico nazionale in uso in Italia.

Ai successivi comma da 2 a 4 sono fissate le ulteriori regole previste per l'accesso degli assicurati ai servizi di medicina generica in territorio di Campione d'Italia, ai servizi di medicina specialistica o diagnostica e di laboratorio ed all'assistenza ospedaliera.

2. Gli assicurati:

a) accedono al servizio di medicina generica tramite medico curante liberamente scelto, al momento della prestazione, a loro discrezione tra quelli convenzionati con l'E.A. ed operanti in Campione d'Italia;

b) accedono al servizio di medicina specialistica, a quello di diagnostica strumentale e di laboratorio del sistema sanitario svizzero o italiano solo previa richiesta del medico curante di cui alla precedente lettera «a», fatta eccezione per le prestazioni oculistiche (limitatamente alle misurazioni optometriche), ostetriche, ginecologiche, odontoiatriche, pediatriche e psichiatriche, per le quali l'accesso può avvenire direttamente.

Nei casi sopra indicati il medico curante, se ne determina la necessità di un passaggio in cura, ammette l'assicurato ai servizi di medicina specialistica, limitatamente ad una determinata patologia, per un periodo di sei mesi, decorso il quale è necessaria una nuova richiesta del medico di medicina generale.

3. Verrà fornita l'assistenza ospedaliera, anche illimitata nelle strutture stazionarie del Canton Ticino comprese nella pianificazione cantonale.

Per i ricoveri presso strutture stazionarie fuori del Canton Ticino si applicano le disposizioni in materia emanate dal Cantone stesso e in difetto di pianificazione cantonale si applicano i disposti in materia previsti dal diritto cantonale.

4. Gli assicurati indicati al precedente art. 3, comma 1, lettera «c» possono accedere direttamente anche ai servizi di medicina generale e specialistica resi dai medici operanti in territorio del Canton Ticino.

5. Tutte le prestazioni sanitarie fornite agli assicurati dai servizi sanitari di Stati diversi da quello italiano o elvetico sono escluse dalla presente convenzione e saranno pertanto regolate dal Distretto Speciale della ASL di Como in conformità alle singole convenzioni o trattati, con particolare riferimento, in ambito comunitario, ai casi di rilascio della documentazione «E111».

6. Gli assistiti che non risultino adempienti agli obblighi di pagamento delle partecipazioni previste al successivo art. 6 comma 1 e che, preventivamente diffidati per iscritto, non versino quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni, vengono nominativamente segnalati al Direttore del Distretto, il quale assume in merito i provvedimenti previsti dalla legge italiana.

     Art. 5 - Corrispettivo a favore dell'Ente Assicuratore

1. Per il primo anno d'esecuzione del servizio, il Distretto Speciale della ASL di Como corrisponderà all'Ente Assicuratore, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte nella presente convenzione:

a) l'importo di frsv. ............... (diconsi franchi svizzeri ...............), per le prestazioni relative agli assicurati di cui al precedente art. 3, comma 1, determinato sulla base di n. ............... assistiti di età inferiore a diciotto anni e n. assistiti di età superiore a quella predetta;

b) l'ulteriore importo forfettario ed omnicomprensivo globale di frsv. ............... (franchi svizzeri ...............), per le prestazioni di cui al precedente art. 3, comma 2 e 3.

Il corrispettivo complessivo da corrispondere all'Ente Assicuratore per il primo anno di convenzione assomma pertanto a frsv. ............... (diconsi franchi svizzeri ...............).

2. Il corrispettivo indicato al precedente comma 1, lettera a) subirà automaticamente variazioni in aumento o in diminuzione nell'arco temporale di effettiva esecuzione della convenzione in ragione di variazioni al numero degli assistiti, con decorrenza dall'inizio del mese in corso o del mese successivo, a seconda che la singola variazione nel numero degli assistiti sia intervenuta nella prima o nella seconda quindicina del mese.

3. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma, l'E.A. ha inoltre la facoltà di richiedere, almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno contrattuale, un adeguamento del corrispettivo purché ciò sia conforme a quanto previsto in tema di equiparazione di trattamento tra cittadini campionesi e ticinesi dal Foglio Ufficiale 17 marzo 1998 del Canton Ticino, recante il decreto legislativo del 10 marzo 1998, e comunque, in misura non superiore alle variazioni applicate effettivamente, nel medesimo anno, sul territorio del Canton Ticino, come confermato dal Dipartimento delle Opere Sociali (DOS) di Bellinzona.

4. Il corrispettivo annuo verrà pagato dal Distretto Speciale della ASL di Como all'E.A. in rate mensili posticipate mentre i conguagli verranno liquidati nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della relativa documentazione contabile-fiscale.

     Art. 6 - Rapporti tra Ente Assicuratore ed assicurati

1. L'Ente Assicuratore non richiederà agli assicurati nessun corrispettivo per le proprie prestazioni di assistenza sanitaria, fatta eccezione per le seguenti somme in partecipazione:

a) una somma in franchigia annua pari a frsv. ............... per persona;

b) il pagamento di una somma percentuale pari al 10% dei costi tariffari delle prestazioni al di là della franchigia di cui alla precedente lettera «a» e questo fino al limite massimo stabilito dalla LAMal;

c) il pagamento della somma di frsv. 10 giornalieri in caso di degenza ospedaliera in territorio elvetico dal quale sono tuttavia esentati gli assicurati che convivono con una o più persone alle quali sono legate da un rapporto contemplato dal diritto di famiglia.

2. A tutti gli assicurati di cui al precedente art. 3, comma 1, verrà rilasciata dal Distretto Speciale della ASL di Como la tessera d'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano recante la denominazione dell'E.A., che attesta nei confronti della stessa il diritto alle prestazioni.

L'E.A. rilascia inoltre ai medesimi assicurati un'altra propria tessera (anche sotto forma di carta magnetica), che attesta in capo al suo titolare la qualità di membro.

Nei casi regolati al precedente art. 3, comma 2 e 3, il diritto alle prestazioni è comprovato dalla richiesta o certificazione del medico o della struttura sanitaria alla quale l'interessato si è rivolto.

     Art. 7 - Regime delle esenzioni

1. Il Distretto Speciale della ASL di Como provvederà al rimborso degli importi corrisposti all'Ente Assicuratore ai sensi del precedente art. 6, comma 1 ad assicurati che, in base al diritto italiano, abbiano titolo all'esenzione dai costi sanitari.

Nei casi sopra indicati il rimborso delle spese farmaceutiche avviene dietro presentazione al Distretto Speciale di copia delle ricette rilasciate dall'operatore sanitario.

     Art. 8 - Operatori e strutture sanitarie convenzionate

1. L'assistenza medica primaria e di base di cui alla presente convenzione verrà fornita dall'E.A. per il tramite dei medici con esso convenzionati, ferme restando le cause di incompatibilità all'instaurazione del rapporto col Servizio Sanitario Italiano e l'obbligo di attenersi a quanto disposto al paragrafo «Medicina generale e pediatria di libera scelta» delle linee guida approvate con Delib.G.R. 28 ottobre 1999, n. 6/45937.

2. L'E.A. si convenziona per l'erogazione del servizio di medicina generale con un numero massimo di medici operanti in Campione d'Italia, pari a quello risultante dall'applicazione del successivo comma 3, che vengono a loro volta individuati nominativamente come previsto al successivo comma 4.

3. Il numero massimo di medici convenzionati con l'Ente Assicuratore ed operanti in Campione d'Italia deve risultare conforme a quello derivante dall'applicazione dei seguenti criteri, nella cui determinazione si è tenuto conto dell'incidenza di fatto della popolazione pediatrica effettivamente in carico ai medici stessi:

a) il numero di assicurati utili è pari a quello dei residenti anagrafici nel comune al 31 dicembre precedente, dedotti gli iscritti alle liste anagrafiche comunali AIRE (residenti in Svizzera o altri Stati esteri);

b) per ciascun medico convenzionato si stabilisce un massimale teorico di assicurati utili pari a 1.200 (milleduecento);

c) la sommatoria dei coefficienti così stabiliti va sottratta al numero degli assicurati utili, computato come previsto al precedente punto «a» del presente comma;

d) se il risultato della sottrazione produce un numero di assicurati superiore a 600 (seicento), la corrispondente carenza di medici di medicina generale è coperta con l'inserimento di un sanitario ogni ulteriori 1.200 (milleduecento) assicurati o frazione superiore a 600 (seicento) unità.

4. Fermo restando che, ai sensi del precitato paragrafo delle linee guida approvate con Delib.G.R. n. 6/45937/99 è garantita la priorità per i professionisti che già esercitano tale attività in Campione d'Italia in regime di convenzione. La copertura nominativa dell'ulteriore numero di posti di medico di medicina generale carenti in Campione d'Italia, come sopra determinato, è soddisfatta attingendo in ordine decrescente ad una graduatoria speciale da redigersi a cura del Direttore del Distretto Speciale:

a) aggiungendo al punteggio di graduatoria regionale dei medici aspiranti all'inclusione negli elenchi dei medici convenzionati per la medicina generale, proprio di ciascun medico di medicina generale già operante in Campione d'Italia od aspirante ex novo al convenzionamento con un Ente Assicuratore, punti 0,20 (zero virgola venti) per ciascun mese di attività di medico di medicina generale o di assistenza primaria già prestata in regime di convenzione o in qualità di sostituto di un medico convenzionato con l'E.A.;

b) aggiungendo al punteggio così raggiunto ulteriori 5 punti per i candidati iscritti alle liste anagrafiche comunali di Campione d'Italia da almeno due anni antecedenti la data di stipula della presente convenzione.

5. La prestazione dei servizi di medicina specialistica effettuata da operatori che esercitano nell'ambito territoriale di Campione d'Italia, è riservata al Distretto Speciale della ASL di Como.

6. Gli operatori sanitari sono tenuti ad osservare quanto previsto dagli artt. 21, comma 2, 22, comma 5 e 6, e 23, comma 1 del D.P.R. n. 484/1996.

7. Il rapporto di convenzione tra l'E.A. e gli operatori sanitari operanti in Campione d'Italia potrà essere rescisso per i motivi e nei casi previsti dall'art. 4 e dall'art. 6, comma 1, 2, 4 e 5, del D.P.R. n. 484/1996 e nei casi previsti dal diritto svizzero.

8. È fatto obbligo ai medici convenzionati di partecipare ai progetti distrettuali.

     Art. 9 - Tariffario, natura delle prestazioni e modulistica

1. Per le prestazioni rese si applica a favore dell'operatore sanitario la tariffa medica prevista per il Canton Ticino dal prontuario o da altro atto previsto dalla legge svizzera o delle normative svizzere di applicazione per ciascun tipo di attività.

2. L'Ente Assicuratore provvede, a propria cura e spese, ad istituire in Campione d'Italia un apposito ufficio pubblico di recapito ed a dotarlo del personale necessario per la distribuzione della modulistica agli assistiti ed agli operatori sanitari, nonché per ogni altra necessità informativa o burocratica.

L'Ufficio in questione deve assicurare il proprio servizio quotidianamente nei giorni feriali secondo il calendario italiano ed il personale ad esso addetto deve essere residente in Campione d'Italia ed ottenere il parere favorevole del Distretto Sanitario.

     Art. 10 - Controlli, verifiche e violazioni disciplinari

1. Fermo restando l'obbligo dell'E.A. di provvedere ai controlli ed alle verifiche di sua competenza ai sensi della presente convenzione, il Comune di Campione d'Italia demanda al Distretto Speciale della ASL di Como il compito di supervisione generale sull'attività stessa.

Si precisa, a tale proposito, che s'intendono qui trascritte e vigenti tra le parti tutte le disposizioni delle linee guida approvate con Delib.G.R. n. 6/45937/99 riguardanti le prerogative, il ruolo e le previsioni del Direttore del Distretto sanitario di Campione d'Italia.

Spetta altresì al Distretto Speciale la verifica ed il controllo sul rispetto di quanto previsto nel precedente art. 8.

2. Ai fini di consentire i controlli burocratici e contabili previsti al precedente comma, l'E.A. è tenuto a fornire almeno semestralmente al Distretto Speciale un rendiconto finanziario dettagliato in lingua italiana, distinto per voci di spesa ed un prospetto delle competenze liquidate ad ogni singolo operatore sanitario.

Il Distretto Speciale ha inoltre diritto di ottenere, a semplice richiesta, una copia (anche su supporto informatico) di tutta la documentazione sanitaria (prescrizioni mediche, farmaceutiche, schede ospedaliere, etc.) ivi compresi i relativi documenti contabili, fermo restando l'obbligo del Distretto Speciale di garantire la riservatezza assoluta dei dati stessi sia in relazione al segreto professionale che ai diritti personali degli assistiti.

3. I controlli qualitativi e di efficienza sull'attività sanitaria svolta e quelli sulle eventuali violazioni ai propri obblighi da parte degli operatori sanitari convenzionati sono demandati all'E.A. che, tuttavia, è obbligato a notiziare sia l'Amministrazione che il Distretto Speciale di ogni episodio d'irregolarità o inefficienza riscontrato, comunicando altresì i provvedimenti assunti in merito.

Qualora i suddetti provvedimenti assunti dall'E.A. siano giudicati inadeguati o insufficienti, sia il Distretto Speciale che l'Amministrazione hanno facoltà di sottoporre la questione ad una Commissione Tecnica composta da un medico, con funzioni di Presidente nominato dal Distretto Speciale, da un medico nominato dall'Amministrazione Comunale e da uno nominato dall'E.A.

L'E.A. è obbligato ad adempiere alle eventuali ulteriori disposizioni che il Collegio da ultimo menzionato assuma in merito.

     Art. 11 - Facoltà di recesso

1. L'amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, mediante deliberazione del consiglio comunale divenuta esecutiva e trasmessa all'E.A., nei seguenti casi:

a) nel caso in cui entrino in vigore tra lo Stato Italiano e la Svizzera nuove convenzioni internazionali o protocolli di intesa diretti a regolare l'assistenza sanitaria a Campione d'Italia (anche formalizzati, per parte italiana, a cura dell'amministrazione) e non si addivenga tra gli attuali contraenti alle necessarie modifiche d'adeguamento di questo contratto. Si precisa, a questo proposito, che alla presente convenzione è premesso anche il contenuto del decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Canton Ticino e il comune di Campione d'Italia del 10 marzo 1998, rispetto al quale la convenzione stessa è già stata debitamente adeguata;

b) nel caso in cui il distretto speciale della ASL di Como segnali all'amministrazione la mancata presentazione della documentazione indicata al precedente articolo 10, comma 2 persistita per oltre venti giorni dopo una ulteriore richiesta scritta;

c) nel caso in cui l'E.A. non si attenga alle disposizioni del collegio previsto al precedente articolo 10, terzo comma.

     Art. 12 - Garanzie all'amministrazione

1. L'E.A. costituisce contestualmente alla stipula del presente atto una cauzione (in denaro) a mani dell'amministrazione pari al 3% dell'ammontare complessivo triennale di frsv. ............... ed autorizza incondizionatamente l'amministrazione stessa a rivalersi sul predetto importo per qualsivoglia ragione di credito o di danno in cui sia titolare in dipendenza della presente convenzione con particolare riferimento al caso in cui intervenga uno dei fatti previsti al precedente articolo 11, comma 1, lettere «b» e «c».

2. In tutti i casi in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista al precedente comma, l'E.A. è obbligato alla immediata ricostituzione della cauzione nella sua misura originaria.

3. In qualunque momento è data facoltà all'E.A. di sostituire la cauzione in denaro di cui al precedente comma primo, con la consegna di una fidejussione bancaria od assicurativa a prima richiesta purché rilasciata da primario istituto svizzero di gradimento dell'amministrazione e del distretto speciale della ASL di Como.

     Art. 13 - Norma transitoria

1. La presente convenzione si applica integralmente anche ai casi di patologia, di recrudescenza di patologia, di gravidanza o parto o di altra assistenza sanitaria già insorti alla data della sua stipula e che non siano già stati integralmente coperti dal precedente affidatario del servizio.

     Art. 14 - Spese

1. Tutte le spese anche di natura fiscale connesse o derivanti dalla presente convenzione sono poste a carico esclusivo dell'E.A.

     Art. 15 - Controversie, diritto regolatore del contratto, arbitrato

1. La presente convenzione è stipulata in Campione d'Italia in forma di atto ricevuto da pubblico ufficiale. Essa è integralmente regolata dal diritto italiano (fatta solo eccezione per quanto espressamente regolato dalla convenzione stessa con un esplicito rinvio a previsione di diritto elvetico), anche per quanto attiene alle disposizioni sostanziali da applicare in caso di controversie.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'E.A. e l'amministrazione in ordine all'interpretazione od all'esecuzione del presente contratto sono devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale avente sede in Campione d'Italia.

Qualora si tratti di controversia rispetto alla quale vanti un proprio interesse, il distretto speciale della ASL di Como richiede all'amministrazione comunale di iniziare il procedimento arbitrale, secondo quanto previsto nei comma successivi.

3. Il collegio di cui al precedente comma è composto da un arbitro nominato dall'E.A., un secondo arbitro nominato dall'amministrazione, sentita la ASL di Como, ed un terzo arbitro scelto di comune accordo dai primi due.

I componenti del collegio possono essere cittadini italiani o stranieri.

4. In caso di mancata nomina di uno o più arbitri, come pure di disaccordo sulla scelta del presidente del collegio, provvede in merito il presidente della Corte di Appello di Milano, su istanza dell'E.A. o dell'amministrazione.

5. Il collegio arbitrale, una volta completamente e validamente costituito, decide delle controversie sottopostegli mediante lodo inappellabile equitativo ed è obbligato a far applicazione del diritto sostanziale italiano ed al rispetto di principi del contraddittorio e dell'impulso di parte.

6. Il lodo deve essere consegnato in un originale integralmente sottoscritto a ciascuna parte interessata nel termine di novanta giorni dalla costituzione del collegio, fatte salve le proroghe di detto termine derivanti da norme processuali di diritto italiano o dalla volontà comune dell'E.A. e dell'amministrazione.

7. Il foro convenzionalmente competente per tutte le controversie che a causa di una norma imperativa di diritto italiano, non siano sottoponibili al collegio arbitrale è quello di Como.

CAUZIONE

Le parti danno atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, l'Ente Assicuratore ha presentato cauzione di frsv. ............... a mezzo di fidejussione bancaria ............... n. ............... del ............... previo benestare del ............... Distretto Speciale della ASL e dell'Amministrazione Comunale rispettivamente con nota del ............... n. ............... e con deliberazione ...............