§ 95.28.27 – Deliberazione 5 dicembre 2000, n. 3.
Statuto. (Deliberazione n. 3/2000).


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.28 uffici finanziari
Data:05/12/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Agenzia delle dogane.
Art. 2.  Fini istituzionali.
Art. 3.  Federalismo fiscale.
Art. 4.  Attribuzioni.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Attribuzioni del Direttore.
Art. 7.  Attribuzioni del Comitato direttivo.
Art. 8.  Funzionamento del Comitato direttivo.
Art. 9.  Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 10.  Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Dirigenza.
Art. 12.  Strutture di controllo interno.
Art. 13.  Principi generali di organizzazione e funzionamento.
Art. 14.  Attività dell'Agenzia.
Art. 15.  Bilancio dell'Agenzia.
Art. 16.  Personale e relazioni sindacali.
Art. 17.  Norma transitoria.


§ 95.28.27 – Deliberazione 5 dicembre 2000, n. 3.

Statuto. (Deliberazione n. 3/2000).

(G.U. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.).

 

     l'unito Statuto definitivo dell'Agenzia delle dogane in conformità al disposto dell'articolo 66, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che viene sottoposto al Ministro delle finanze.

 

 

Agenzia delle dogane

Statuto - 5/12/2000

 

     Art. 1. Agenzia delle dogane.

     1. L'Agenzia delle dogane, di seguito denominata Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

     2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge [1].

     3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

     4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

 

          Art. 2. Fini istituzionali.

     1. L'Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, e di connessa tassazione ambientale ed energetica. Nell'esercizio di tali funzioni opera con gli organi comunitari ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea. A tal fine, l'Agenzia assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia [2].

     2. L'Agenzia assicura in materia di dogane e di accise, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto istitutivo. Ad essa sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni già di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze [3].

     3. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

     4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

 

          Art. 3. Federalismo fiscale.

     1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

     2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

     3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

 

          Art. 4. Attribuzioni.

     1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

     a) gestione dei servizi doganali, assicurandone l'adeguamento alle esigenze degli scambi internazionali e la migliore integrazione nel complesso delle attività connesse alla circolazione delle merci, garantendo l'applicazione del codice doganale comunitario e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;

     b) amministrazione dei tributi, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna degli scambi internazionali, le accise con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati,la tassazione energetica e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici, l'erogazione delle restituzioni all'esportazione e dei relativi aiuti comunitari [4];

     c) contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari, curando in particolare l'analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolgendo, anche in collaborazione con la guardia di finanza, in applicazione delle direttive impartite dal ministro delle finanze, i relativi controlli, verifiche ed indagini con i poteri attribuiti al personale doganale dalle normative vigenti, con riferimento alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; verifica, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, dell'applicazione dell'IVA alle merci circolanti in ambito comunitario e cura della relativa raccolta e trasmissione dei dati;

     d) gestione dei laboratori chimici, assicurando l'equilibrio fra costi e benefici, attraverso l'offerta di servizi specialistici ed altri enti, imprese e privati;

     e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione [5];

     f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, imprese e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;

     g) promozione e partecipazione ai concorsi e alle società previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.

     2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia svolge attività di studio e analisi ai fini dell'attuazione della legislazione nazionale e comunitaria, assicura la qualità dei servizi di assistenza e di consulenza e la minima onerosità nell'adempimento degli obblighi da parte degli operatori economici e dei cittadini e incrementando l'efficacia e l'efficienza delle strutture di supporto agli scambi economici e alla produzione industriale ed energetica.

 

          Art. 5. Organi.

     1. Ai fini dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

     a) il Direttore dell'Agenzia;

     b) Il Comitato direttivo;

     c) Il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Il direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

     3. Il Comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da sei membri, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Tre dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti alle strutture di vertice centrali denominate Aree e alle Direzioni regionali. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.

     4. Le incompatibilità sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavori di cui al comma 2 del presente articolo.

     5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

     6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 3 sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

          Art. 6. Attribuzioni del Direttore.

     1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ed altri organi e in particolare:

     a) presiede il Comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione e la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;

     b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato direttivo;

     c) stipula la convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato direttivo e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;

     d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato direttivo [6];

     e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

     f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti [7];

     g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo;

     h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle finanze;

     i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle Agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia;

     l) [8].

     2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato direttivo nominato dal Comitato direttivo stesso tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto. La relativa deliberazione viene trasmessa al Ministro [9].

 

          Art. 7. Attribuzioni del Comitato direttivo.

     1. Il Comitato direttivo:

     a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

     b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e amministrazione;

     c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

 

          Art. 8. Funzionamento del Comitato direttivo.

     1. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno; si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

     2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti interni ed esterni nelle materie da trattare.

     3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

     4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il Direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il Comitato è convocato dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

     5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

     6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

     7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza de presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

     8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

     9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

 

          Art. 9. Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti:

     a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

     b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento di contabilità;

     c) esamina il budget e controlla il bilancio [10];

     d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

     e) redige le relazioni di propria competenza;

     f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

     g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     h) esercita ogni altro compito relativo alla funzione di revisore dei conti [11].

     2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato direttivo, decadono dall'ufficio.

 

          Art. 10. Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

     2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

     3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

 

          Art. 11. Dirigenza.

     1. I dirigenti dell'agenzia:

     a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate [12];

     b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;

     c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

     d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

 

          Art. 12. Strutture di controllo interno.

     1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

 

          Art. 13. Principi generali di organizzazione e funzionamento.

     1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e territoriali. Tale articolazione, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite all'Agenzia.

     2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizione della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

 

          Art. 14. Attività dell'Agenzia.

     1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materia ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

 

          Art. 15. Bilancio dell'Agenzia.

     1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo.

     2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

 

          Art. 16. Personale e relazioni sindacali.

     1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2 del decreto istitutivo.

     2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.

     3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

 

          Art. 17. Norma transitoria.

     1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

     2. Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri e dal contratto integrativo del Ministero delle finanze è applicato fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto Agenzie [13].

     3. Entro il termine di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore e il Comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 300 [14].


[1] Comma così modificato dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[2] Comma così modificato dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[3] Comma così modificato dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[4] Lettera così modificata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[5] Lettera così modificata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[6] Lettera così modificata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[7] Lettera così modificata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[8] Lettera abrogata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[9] Comma così modificato dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[10] Lettera così modificata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[11] Lettera aggiunta dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[12] Lettera così modificata dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[13] Comma aggiunto dalla Deliberazione 14 dicembre 2000, n. 5/2000.

[14] Comma aggiunto dalla Deliberazione 30 gennaio 2001, n. 10/2001.