§ 1.10.63 - R.R. 16 luglio 2003 n. 13.
Integrazioni e modifiche al Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7 sulle caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:16/07/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento regionale n. 7/2002.


§ 1.10.63 - R.R. 16 luglio 2003 n. 13. [1]

Integrazioni e modifiche al Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7 sulle caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia.

(B.U. 18 luglio 2003, n. 29, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Modifiche al regolamento regionale n. 7/2002.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 7/2002 le parole "divisa operativa" sono sostituite dalle parole “completo operativo” e le parole "divisa di rappresentanza e divisa di gala" sono sostituite dalle parole “uniforme di rappresentanza ed uniforme da gala”.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 7/2002 è inserito il seguente comma 1-bis:

     “1-bis. Oltre alle uniformi di cui al comma 1 sono previsti, per determinati servizi, i seguenti specifici capi di vestiario:

     a) completo per motociclisti impermeabile e traspirante;

     b) completo per il nucleo a cavallo;

     c) completo per cinofili;

     d) completo per sommozzatori;

     e) completo per il servizio ciclomontato.”

     3. Al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale n 7/2002 le parole "di cui all'art. 24 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del c.d.s.)" sono sostituite dalle parole “previste dalla vigente normativa statale”.

     4. Al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 7/2002 le parole "un anno dalla sua entrata in vigore" sono sostituite dalle parole “previste dalla normativa statale”.

     5. L'allegato A del regolamento regionale n. 7/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 10 del R.R. 4 aprile 2008, n. 1.