§ 4.6.16 - L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.
Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:25/01/1993
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità della legge).
Art. 2.  (Definizione dell'AVML).
Art. 3.  (Individuazione del percorso principale, dei raccordi con la rete escursionistica nazionale e dei posti tappa e loro caratteristiche).
Art. 4.  (Norme generali di comportamento).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6.  (Vigilanza).
Art. 7.  (Strutture ricettive dei posti tappa AVML).
Art. 8.  (Tariffe dei posti tappa Alta Via dei Monti Liguri).
Art. 9.  (Definizione e caratteristiche dei ricoveri Alta Via dei Monti Liguri).
Art. 10.  (Associazione Alta Via dei Monti Liguri).
Art. 10 bis.  (Programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri).
Art. 11.  (Risorse finanziarie).


§ 4.6.16 - L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.

Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature.

(B.U. 10 febbraio 1093, n. 5).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità della legge).

     1. La Presente legge individua l'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» (AVML).

     2. L'individuazione del percorso Alta Via dei Monti Liguri è volta in particolare a:

     a) promuoverne la conoscenza e la fruizione, favorendo la pratica di attività sportive e del tempo libero all'aria aperta che si fondano sul rispetto e la conservazione dell'ambiente;

     b) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico culturali e paesaggistici nonché favorirne la fruizione.

 

     Art. 2. (Definizione dell'AVML).

     1. L'Alta Via dei Monti Liguri è costituita:

     a) dall'itinerario escursionistico che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana;

     b) dagli itinerari di raccordo e collegamento che abbiano particolare interesse ai fini escursionistici [1];

     c) dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso denominati «Posti tappa Alta Via dei Monti Liguri», indicati nell'allegato 1.

 

     Art. 3. (Individuazione del percorso principale, dei raccordi con la rete escursionistica nazionale e dei posti tappa e loro caratteristiche).

     1. Il percorso principale dell'Alta Via dei Monti Liguri, i raccordi con i principali itinerari escursionistici europei e nazionali, i principali sentieri di collegamento e le varianti per l'escursionismo equestre, sono individuati nelle planimetrie in scala 1:50.000 numerate progressivamente da 1 a 11 allegate alla presente legge (allegato 2).

     2. I posti tappa Alta Via dei Monti Liguri sono dotati della necessarie attrezzature di interscambio, informazione, ospitalità e soccorso e sono indicati nell'elenco allegato alla presente legge (allegato 1).

     3. L'Associazione Alta Via dei Monti Liguri di cui all'articolo 10 è depositaria della mappatura completa di tutti gli itinerari facenti parte del sistema Alta Via. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione dà comunicazione alla Giunta regionale delle variazioni apportate alla mappatura degli itinerari [2].

 

     Art. 4. (Norme generali di comportamento).

     1. Lungo l'Alta Via dei Monti Liguri e nei terreni limitrofi, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali è fatto divieto di:

     a) di abbandonare rifiuti;

     b) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e «zone umide», sradicare e comunque danneggiare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli silvicoli o di natura scientifica;

     c) asportare e distruggere i nidi, distruggere le tane di animali selvatici, distruggere il loro ambiente, danneggiarlo o alterarlo salvo che questo sia conseguenza di attività agro-silvo-pastorali o altra attività autorizzata;

     d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     e) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica;

     f) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico;

     g) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo dell'itinerario;

     h) (Omissis) [3];

     i) produrre rumori molesti, fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attività agricole.

     2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa regionale in materia di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, è fatto inoltre divieto transitare con mezzi motorizzati a fini ricreativi o sportivi nei tratti di percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri e dei principali sentieri di collegamento costituiti da strade carrabili sterrate.

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento comporta l'obbligo di restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'abbandono dei rifiuti;

     b) da lire 100.000 a lire 600.000 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti di cui all'articolo 4, secondo comma;

     c) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie e delle «zone umide» o lo sradicamento di piante spontanee;

     d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per la distruzione, il danneggiamento o l'alterazione del loro ambiente;

     e) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto;

     f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;

     g) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico;

     h) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;

     i) da lire 50.000 a lire 500.000 per infrazioni ad altri limiti o divieti previsti dalla presente legge:

     2. [4].

     3. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

 

     Art. 6. (Vigilanza).

     1. La Provincia territorialmente interessata provvede alla vigilanza per l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 4 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

     2. Per i compiti di cui al presente articolo la Provincia si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) nonché delle guardie volontarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) [2].

     2 bis. La vigilanza è altresì affidata ai soggetti indicati dall'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 [5].

     3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'Ente o l'organismo competente.

     4. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 5 sono introitati dalla Provincia.

 

     Art. 7. (Strutture ricettive dei posti tappa AVML).

     1. I posti tappa Alta Via dei Monti Liguri sono dotati di strutture idonee ad offrire ospitalità ed eventuale ristoro a tutti coloro che usufruiscono del suddetto itinerario per la pratica di attività sportive e del tempo libero all'aria aperta nel rispetto dell'ambiente quali l'alpinismo, l'escursionismo, lo sci di fondo, l'escursionismo equestre, il ciclo-escursionismo.

     2. Oltre alle strutture ricettive esistenti e classificate in base alle vigenti leggi in materia, costituiscono strutture ricettive per l'Alta Via dei Monti Liguri i rifugi escursionistici disciplinati dalla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13.

     3. Sono strutture ricettive dei posti tappa Alta Via dei Monti Liguri le aziende ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, i cui proprietari o gestori si impegnino ad offrire ospitalità ai fruitori dell'itinerario escursionistico previa stipula di apposita convenzione con l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri.

     4. L'accesso ai rifugi non custoditi dovrà essere garantito mediante l'individuazione di uno o più depositari di chiavi, riconosciuti dalla convenzione possibilmente tra i gestori dei posti tappa limitrofi.

 

     Art. 8. (Tariffe dei posti tappa Alta Via dei Monti Liguri).

     1. Le tariffe per il pernottamento sono indicate nell'apposita convenzione stipulata tra il gestore o il proprietario della struttura ricettiva e l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri.

 

     Art. 9. (Definizione e caratteristiche dei ricoveri Alta Via dei Monti Liguri).

     1. Sono denominati ricoveri Alta Via dei Monti Liguri i locali, anche facenti parte di edificio a diversa destinazione d'uso, posti lungo il percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri, allestiti con attrezzature che consentano un riparo di emergenza per i fruitori della stessa.

     2. L'Associazione Alta Via dei Monti Liguri stipula apposita convenzione con i proprietari degli immobili in cui è ubicato il ricovero, per favorire l'utilizzo a titolo gratuito degli stessi.

     3. Tali locali, devono essere sempre aperti ed accessibili, e l'onere per la loro manutenzione è affidato all'Associazione Alta Via dei Monti Liguri.

     4. L'ubicazione dei ricoveri non potrà comunque essere nelle vicinanze di altre strutture ricettive dell'AVML.

 

     Art. 10. (Associazione Alta Via dei Monti Liguri).

     1. La Giunta regionale avvalendosi della collaborazione con il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e il Club Alpino Italiano (CAI), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, promuove la costituzione di una Associazione senza fini di lucro, denominata «Associazione Alta Via dei Monti Liguri», al fine di favorire la conoscenza e di garantire la fruizione dell'Alta Via dei Monti Liguri, garantire la percorribilità del percorso principale e dei principali sentieri di collegamento, nonché il coordinamento degli interventi e delle attività degli enti, Associazioni e privati interessati alla fruizione ed alla gestione dei rifugi escursionistici e delle restanti attrezzature dei posti tappa.

     2. In particolare l'Associazione deve garantire lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) la predisposizione delle convenzioni per la gestione delle strutture connesse all'AVML, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale;

     b) la promozione e la diffusione dell'AVML e delle relative norme di comportamento;

     c) la realizzazione del catasto dei sentieri esistenti e l'individuazione di percorsi nuovi o alternativi da includere nel sistema escursionistico dell'AVML;

     d) le attività di valorizzazione e di miglioramento della rete escursionistica dell'AVML, comprese le strutture ricettive, anche attraverso la definizione di proposte da sottoporre agli Enti competenti in materia.

     Per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere c) e d), l'Associazione AVML si avvale della collaborazione delle Associazioni ambientaliste, escursionistiche e venatorie interessate e degli Ambiti Territoriali di Caccia [6].

     3. In particolare l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri redige ed aggiorna annualmente una proposta di programma che individua le iniziative e gli interventi per la manutenzione e il miglioramento dell'itinerario, il potenziamento dei posti tappa, la promozione e la valorizzazione del percorso [7].

     4. La proposta di programma è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile [8].

 

     Art. 10 bis. (Programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri). [9]

     1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, con riferimento alla proposta formulata dall'Associazione Alta Via dei Monti Liguri, approva ogni anno il programma regionale per l'Alta Via dei Monti Liguri relativo alle iniziative ed agli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 10, individuando i contributi volti alla realizzazione delle iniziative e degli interventi ritenuti prioritari, i soggetti destinatari degli stessi, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'Associazione nella misura dell'80 per cento al momento dell'approvazione del programma e nella misura del restante 20 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma stesso [10].

     3. L'Associazione presenta il proprio rendiconto, che potrà contenere anche spese di carattere straordinario e amministrative, alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno [10].

 

     Art. 11. (Risorse finanziarie).

     (Omissis).

 

ALLEGATO 1

 

Elenco dei posti tappa Alta Via dei Monti Liguri (articolo 2).

 

PT 1. VENTIMIGLIA

PT 2. LA COLLA

PT 3. COLLA SGORA

PT 4. COLLE SCARASSAN

PT 5. SELLA D'AGNARIA

PT 7. COLLE SAN BERNARDO DI MENDATICA

PT 8. COLLE DI NAVA

PT 9. PASSO DI PRALE

PT 10. COLLE SAN BARTOLOMEO D'ARMEA

PT 11. COLLE SAN BERNARDO DI GARESSIO

PT 12. COLLE DI SCRAVAION

PT 13. GIOGO DI TROIANO

PT 14. GIOGO DO GIUSTENICE

PT 15. COLLE DEL MELOGRANO

PT 16. COLLA DI SAN GIACOMO

PT 17. COLLE DI CADIBONA

PT 18. LE MEUGGE

PT 19. COLLE DEL GIOVO

PT 20. PASSO RIONDO

PT 21. PASSO DEL FAIALLO

PT 22. PASSO DEL TURCHINO

PT 23. COLLA PRAGLIA

PT 24. PASSO DELLA BOCCHETTA

PT 25. PASSO DEI GIOVI

PT 26. CROCETTA D'ORERO

PT 27. COLLE DI CRETO

PT 28. PASSO DELLA SCOFFERA

PT 29. SELLA DELLA GIASSINA

PT 30. BARGAGELATA

PT 31. PASSO VENTAROLA

PT 32. PASSO DELLA FORCELLA

PT 33. PASSO DELLA LAME

PT 34. PASSO DELLA SPINGARDA

PT 35. PASSO DEL BOCCO

PT 36. COLLA CRAIOLO

PT 37. PASSO DI CENTO CROCI

PT 38. PASSO DELLA CAPPELLETTA

PT 39. PASSO CALZAVITELLO

PT 40. PASSO DEL RASTELLO

PT 41. PASSO DEI CASONI

PT 42. PASSO ALPICELLA

PT 43. VALICO DEL SOLINI

PT 44. CEPARANA

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[3] Lettera, già sostituita dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 1993, n. 38 e dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 1994, n. 47, e successivamente abrogata dall'art. 55 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 e dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 1993, n. 38 e dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 1994, n. 47.

[6] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 11, e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 11.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1996, n. 11.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 31.