§ 4.4.11 - L.R. 7 settembre 1994, n. 47.
Disposizioni relative all'attività venatoria 1994/95.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:07/09/1994
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Sospensione dell'efficacia di norme regionali).
Art. 2.  (Caccia programmata).
Art. 3.  (Limitazioni all'attività venatoria).
Art. 4.  (Tesserino per l'esercizio venatorio).
Art. 5.  (Vigilanza).
Art. 6.  (Comunicazioni alla Regione).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Giornate di caccia).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.11 - L.R. 7 settembre 1994, n. 47. [1]

Disposizioni relative all'attività venatoria 1994/95.

(B.U. 14 settembre 1994, n. 21).

 

Art. 1. (Sospensione dell'efficacia di norme regionali).

     1. Al fine di rendere meglio operante la nuova normativa in materia di attività venatoria a seguito della sua ritardata entrata in vigore, l'efficacia della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è sospesa fino alla chiusura dell'annata venatoria 1994/95.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, restano in vigore gli articoli 47 (esclusa lettera c) primo comma), 48 e 49 della legge regionale n. 29/1994.

     3. Per l'annata venatoria 1994/95 si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti nonché le norme in precedenza vigenti, in quanto compatibili con la legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 2. (Caccia programmata).

     1. Per l'annata venatoria 1994/95 si applica il seguente regime di caccia programmata:

     1) Periodi di caccia

     a) dal 18 settembre al 4 dicembre 1994 la caccia della selvaggina stanziale è consentita per tre giornate settimanali e precisamente:

     - nei giorni di mercoledì, sabato e domenica nei territori delle province di Imperia e Savona;

     - nei tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, nei territori delle province di Genova e La Spezia.

     Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

     b) dal 1° ottobre al 30 novembre 1994 la caccia alla sola selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni di cui alla lettera a) per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento raggiunto con fucile scarico e racchiuso in custodia e con i cani al guinzaglio;

     c) ai sensi dell'articolo 18 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non è mai consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

     d) dal 5 dicembre 1994 al 30 gennaio 1995 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì, limitatamente agli ambiti territoriali stabiliti dalle Province. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia al cinghiale e alla volpe.

     2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

     nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie:

     a) dal 18 settembre al 4 dicembre 1994: fagiano, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico;

     b) dal 18 settembre al 31 dicembre 1994: quaglia, tortora, merlo, passero, passera mattuggia, passera oltremontana, taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, allodola;

     c) dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, volpe, beccaccino;

     d) sono altresì cacciabili limitatamente al territorio della Provincia di La Spezia dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995: alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, pavoncella;

     c) dal 1° ottobre al 30 novembre 1994: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi).

     3) Caccia al cinghiale:

     è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti scegliendo tra i seguenti periodi:

     dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 2 novembre al 31 gennaio secondo norme regolamentari emanate dalle province.

     4) Caccia al fagiano di monte:

     le Amministrazioni Provinciali di Savona e Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

     5) Caccia alla volpe:

     si svolge sino al 4 dicembre 1994 in ogni giornata aperta alla caccia alla selvaggina stanziale. Nel periodo compreso tra il 5 dicembre 1994 e il 30 gennaio 1995, è consentita al singolo cacciatore e con specifiche autorizzazioni nominative alle squadre appositamente costituite, rilasciate dalla Provincia, con l'impiego di ausiliari in località determinata nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

     6) Specie vietate per insufficiente consistenza faunistica:

     pernice bianca, coturnice, lepre bianca, camoscio, capriolo, cervo e daino

     Sull'intero territorio della provincia di Genova è altresì vietata la caccia alla pernice rossa.

     7) Zona Alpi:

     l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 18 settembre al 31 gennaio 1995 su conformi disposizioni emanate dalle Province.

     8) Orario di caccia:

     la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 1994:

     - dal 18 settembre al 25 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

     - dal 27 settembre al 14 ottobre dalle ore 5,45 alle ore 17,45;

     - dal 15 al 31 ottobre:

     dalle ore 6,00 alle ore 17,30;

     - dal 1° al 14 novembre:

     dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

     - dal 15 al 30 novembre:

     dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

     - dal 1° al 15 dicembre:

     dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

     - dal 16 al 31 dicembre:

     dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

     per l'anno 1995:

     - dal 1° al 15 gennaio:

     dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

     - dal 16 al 31 gennaio:

     dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

     9) Caccia con il falco e con l'arco:

     la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da seguito. L'uso dell'arco è consentito per le località, le specie, i modi ed giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

     10) Allenamento cani:

     l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto all'11 settembre 1994, esclusi i giorni di martedì e venerdì da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto.

     11) Carniere massimo:

     per ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

     a) Selvaggina stanziale:

     - fagiani, starne, pernici rosse, lepri, fagiano di monte: complessivamente due capi dei quali una sola pernice rossa, una sola lepre e un solo fagiano di monte;

     b) Selvaggina migratoria:

     - tordi, merli, cesene, allodole: complessivamente quindici capi;

     - beccacce, beccaccini: complessivamente due capi;

     - germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaghe, gallinelle d'acqua, pavoncelle: complessivamente cinque capi;

     - colombacci: complessivamente otto capi;

     - taccole, cornacchie nere, cornacchie grigie, ghiandaie e gazze: complessivamente tre capi;

     - passeri, passere mattugie, passere oltremontane e storni: non più di quindici capi per ogni specie.

     2. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare, per le specie previste nel decreto concessorio e con esclusione della selvaggina migratoria, l'esercizio della attività venatoria all'interno delle Aziende faunistiche autorizzate con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

     3. Il numero complessivo dei capi di selvaggina stanziale e migratoria che può essere abbattuto in ogni giornata di caccia non può superare i venticinque.

     4. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, più di otto capi di selvaggina stanziale tra lepri e pernici rosse, non più di due fagiani di monte e non più di cinquanta capi, complessivamente, delle seguenti specie:

     - passero, passera mattugia, passera oltremontana, taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza

     e non più di duecento capi della seguente specie:

     - storno.

 

     Art. 3. (Limitazioni all'attività venatoria).

     1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

 

     Art. 4. (Tesserino per l'esercizio venatorio).

     1. Per l'annata venatoria 1994/95 è adottato il modello del tesserino per l'esercizio venatorio predisposto a suo tempo dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     2. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1.

     3. Il tesserino della annata venatoria 1994/95 deve essere riconsegnato entro il 31 marzo 1995 alle Province competenti per territorio che rilasciano apposita ricevuta.

     4. Il rilascio del tesserino relativo alla annata venatoria 1995/96 è condizionato alla riconsegna del tesserino dell'annata 1994/95 da parte del titolare.

     5. Ogni cacciatore all'inizio di ogni giornata di caccia deve procedere alla relativa annotazione sul tesserino venatorio e, subito dopo ogni abbattimento, deve indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio le specie e il numero di capi abbattuti.

     6. Per le specie migratorie il totale dei capi per ogni singola specie dovrà essere indicato al termine di ogni singola giornata di caccia prima di lasciare la postazione.

     7. [2].

     8. [3]

 

     Art. 5. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'ambiente è altresì affidata ai soggetti indicati all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 6. (Comunicazioni alla Regione).

     1. Le Provincie sono tenute a dare comunicazione alla Regione sulla attività inerente alle funzioni previste dalla presente legge e a trasmettere, dl volta in volta, copia dei provvedimenti adottati.

 

     Art. 7. (Sanzioni).

     1. Il contravventore alle norme contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. E' vietato l'uso ai fini venatori di reti da uccellagione o trappole per la fauna selvatica. Per la violazione del presente comma si applica sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ogni singolo strumento o attrezzo. Si applica, inoltre, la confisca degli strumenti o attrezzi ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge n. 157/1992.

     3. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge n. 157/1992, per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l'approvazione del calendario venatorio e concernenti l'abbattimento di fauna selvatica non soggetta già a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima, si sospende il rilascio del tesserino regionale per tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione del rilascio ha durata di anni uno.

     4. Si applica altresì la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni per le violazioni alle disposizioni regionali e provinciali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva è sospeso il rilascio del tesserino per anni uno.

 

     Art. 8. (Giornate di caccia).

     1. Per l'intera stagione venatoria ogni cacciatore non può esercitare un numero di giornate superiore a cinquantacinque.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Sostituisce l'art. 4, comma 1, lett. h), della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.

[3] Aggiunge il comma 2 bis) all'art. 6 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.