Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 04/09/2001 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche di norme). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
Art. 3. (Abrogazione di norme). |
§ 4.6.27 - L.R. 4 settembre 2001, n. 31.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale 1 marzo 1996, n. 11.
(B.U. 5 settembre 2001, n. 9).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. [4].
5. [5].
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare l'attività di sparo sull'AVML, con particolare attenzione ai posti tappa di cui all'Allegato 1 della
Art. 3. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della
b) il comma 2 dell'articolo 5 della
c) il comma 2 dell'articolo 47 della
[1] Sostituisce la lettera b) nell'art. 2 comma 1 della
[2] Sostitusce il comma 3 dell'art. 3 della
[3] Sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della
[4] Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della
[5] Aggiunge i commi 2) e 3) all'art. 10 bis della