Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 27/02/1984 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali della somma di lire 5.000 miliardi [...] |
Art. 2. All'onere di lire 5.000 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 27.7.185 – L. 27 febbraio 1984, n. 22. [1]
Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.
(G.U. 1 marzo 1984, n. 61).
Per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali della somma di lire 5.000 miliardi ripartita per lire 3.635 miliardi all'IRI, per lire 1.071 miliardi all'ENI, per lire 270 miliardi all'EFIM e per lire 24 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.
All'onere di lire 5.000 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del