Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia sociale |
Data: | 09/08/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 25) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 26) |
Art. 3. (Introduzione dell'articolo 26 bis) |
Art. 4. (Contributi ai Comuni per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale) |
Art. 5. (Interpretazione autentica) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
Art. 7. (Norme transitorie) |
§ 4.2.42 - L.R. 9 agosto 2004, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari).
(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 25)
1. (Omissis) [1]
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 26)
1. (Omissis) [2]
Art. 3. (Introduzione dell'articolo 26 bis)
1. (Omissis) [3]
Art. 4. (Contributi ai Comuni per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale)
1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 5. (Interpretazione autentica)
1. L'articolo 48 della
Art. 6. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 7. (Norme transitorie)
1. Sino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di definizione dei requisiti e dei criteri per accedere ai benefici di edilizia agevolata continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni.
[1] Sostituisce l'art. 25 della
[2] Sostituisce l'art. 26 della
[3] Inserisce l'art. 26 bis nella