§ 4.2.42 - L.R. 9 agosto 2004, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:09/08/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 25)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 26)
Art. 3.  (Introduzione dell'articolo 26 bis)
Art. 4.  (Contributi ai Comuni per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale)
Art. 5.  (Interpretazione autentica)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Norme transitorie)


§ 4.2.42 - L.R. 9 agosto 2004, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari).

(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 25)

     1. (Omissis) [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 26)

     1. (Omissis) [2]

 

     Art. 3. (Introduzione dell'articolo 26 bis)

     1. (Omissis) [3]

 

     Art. 4. (Contributi ai Comuni per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale)

     1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (Conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) con appositi stanziamenti previsti in bilancio.

 

     Art. 5. (Interpretazione autentica)

     1. L'articolo 48 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari) è da intendersi abrogato per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 3/1999.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Norme transitorie)

     1. Sino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di definizione dei requisiti e dei criteri per accedere ai benefici di edilizia agevolata continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni.


[1] Sostituisce l'art. 25 della L.R. 23 aprile 1982, n. 22.

[2] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 23 aprile 1982, n. 22.

[3] Inserisce l'art. 26 bis nella L.R. 23 aprile 1982, n. 22.