§ 4.2.4 - L.R. 23 aprile 1982, n. 22.
Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:23/04/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Procedure per la scelta dei soggetti attuatori).
Art. 3.  (Presupposti dei concorsi).
Art. 4.  (Oggetto dei concorsi).
Art. 5.  (Obiettivi dei concorsi).
Art. 6.  (Bando di concorso).
Art. 7.  (Approvazione dei bandi di concorso).
Art. 8.  (Presentazione delle domande).
Art. 9.  (Predisposizione delle graduatorie. Commissione giudicatrice regionale: composizione e funzionamento).
Art. 10.  (Compiti della Commissione giudicatrice regionale).
Art. 11.  (Esito dei concorsi e designazione dei soggetti attuatori. Esclusione dalla graduatoria).
Art. 12.  (Designazione dei soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti).
Art. 13.  (Presupposti dei concorsi).
Art. 14.  (Oggetto dei concorsi).
Art. 15.  (Obiettivi dei concorsi).
Art. 16.  (Bando di concorso).
Art. 17.  (Approvazione dei bandi di concorso).
Art. 18.  (Presentazione delle domande).
Art. 19.  (Predisposizione delle graduatorie. Commissione giudicatrice comunale: composizione e funzionamento).
Art. 20.  (Esito dei concorsi).
Art. 21.  (Designazione dei soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti).
Art. 22.  (Requisiti ed adempimenti delle cooperative di abitazione).
Art. 23.  (Requisiti ed adempimenti delle imprese).
Art. 24.  (Requisiti ed adempimenti dei privati).
Art. 25.  (Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata).
Art. 26.  (Controllo del possesso dei requisiti soggettivi).
Art. 26 bis.  (Obblighi dei beneficiari)
Art. 27.  (Delega di talune funzioni dei procedimenti di selezione dei soggetti attuatori).


§ 4.2.4 - L.R. 23 aprile 1982, n. 22.

Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata.

(B.U. 12 maggio 1982, n. 19).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).

     La presente legge, in attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, disciplina il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, di seguito indicati soggetti attuatori, fra le seguenti categorie di operatori:

     a) enti pubblici, ivi compresi i Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari;

     b) cooperative di abitazione a proprietà individuale e a proprietà indivisa e loro consorzi;

     c) imprese di costruzione e loro consorzi;

     d) privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà destinati ad abitazione.

 

     Art. 2. (Procedure per la scelta dei soggetti attuatori).

     Le procedure per la scelta dei soggetti attuatori riguardano i seguenti tipi di interventi:

     a) nuova costruzione da affidare ad enti pubblici;

     b) nuova costruzione da affidare a cooperative di abitazione o ad imprese;

     c) recupero da affidare ai privati proprietari, a cooperative e ad imprese;

     d) recupero da affidare ad enti pubblici.

     I soggetti attuatori degli interventi di cui alle lett. a) e d) vengono individuati dalla Regione in sede di formazione del progetto regionale di intervento.

     I concorsi per la selezione dei soggetti attuatori sono banditi per interventi definiti in tutte le loro caratteristiche sulla base del programma quadriennale regionale sia per il recupero del patrimonio edilizio esistente sia per le nuove costruzioni [1].

     I concorsi per interventi di nuova costruzione localizzati nel programma quadriennale regionale ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 possono essere indetti qualora i Comuni sede degli interventi abbiano dato attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla legge medesima [2].

     I concorsi sono banditi previo nulla osta della Giunta regionale sulla base delle prescrizioni relative ai concorsi stessi contenute nel programma quadriennale regionale e relative procedure di attuazione costituenti i progetti biennali di intervento [3].

 

TITOLO II

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DA ADOTTARE

A COOPERATIVE O AD IMPRESE

 

     Art. 3. (Presupposti dei concorsi). [4]

     I presupposti di ciascun concorso relativo a interventi di nuova costruzione sono:

     a) la categoria degli operatori cui gli interventi sono riservati;

     b) la localizzazione degli interventi;

     c) l'ambito territoriale di utenza;

     d) la consistenza degli interventi.

 

     Art. 4. (Oggetto dei concorsi).

     Costituisce oggetto di concorso ogni intervento di nuova costruzione da affidare a cooperative o a imprese previsto dal programma quadriennale regionale e relative procedure di attuazione costituenti i progetti biennali di intervento [5].

     Ogni intervento deve essere definito nei suoi aspetti urbanistici edilizi ed amministrative essenziali e deve indicare:

     a) l'ubicazione dell'area interessata dell'intervento;

     b) il quadro degli indirizzi e dei vincoli urbanistici da rendere operanti nell'area stessa;

     c) la consistenza dimensionale e qualitativa dell'intervento definita, secondo la normativa tecnica regionale per l'edilizia residenziale, tramite le caratteristiche dimensionali e tecnologiche degli alloggi, dell'organismo abitativo e delle eventuali attrezzature residenziali [6];

     d) le caratteristiche geomorfologiche dell'area di intervento documentata a mezzo di rilievi del terreno e di sondaggi geotecnici;

     e) gli oneri per la concessione in diritto di superficie o per la cessione in proprietà delle aree di intervento;

     f) le opere e gli oneri di urbanizzazione a carico dell'intervento;

     g) le clausole vincolanti da rispettare a seguito della stipulazione delle convenzioni e le relative sanzioni ed in particolare quelle da applicarsi in relazione alla mancata osservanza degli impegni assunti dall'operatore, riguardanti la qualificazione progettuale dell'intervento, valutati positivamente ai fini del concorso [7];

     h) le clausole speciali riguardanti le caratteristiche del soggetto attuatore ove previste dal programma quadriennale regionale e relative procedure di attuazione costituenti i progetti biennali di intervento [8].

 

     Art. 5. (Obiettivi dei concorsi).

     Attraverso i concorsi per la scelta dei soggetti attuattori degli interventi di nuova costruzione, la Regione intende perseguire:

     1) obiettivi sociali a favore delle fasce di utenza più deboli, in particolare riconoscendo titoli preferenziali:

     a) alle cooperative di abitazione che:

     - organizzino maggiori quote di domanda abitativa espressa da soci in condizioni di reddito meno agiato,

     - presentino maggiori livelli di organizzazione,

     - dimostrino maggiori capacità operative, produttive ed organizzative;

     b) alle imprese di costruzione che:

     - assicurino maggiori livelli di soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalle fasce di utenza più deboli,

     - presentino maggiori capacità produttive, operative ed organizzative ed una maggiore qualificazione in ordine agli obiettivi di qualità produttiva e di industrializzazione del settore edile [9];

     2) obiettivi di qualificazione ambientale e tecnologica dell'intervento, perseguibili tramite il controllo, dei parametri fisico- ambientali, fisico-dimensionali e fisico-prestazionali del complesso insediativo, dell'organismo abitativo e dell'alloggio;

     3) obiettivi economici di contenimento dei costi globali di intervento.

     A tal fine la Regione determina i criteri oggettivi di scelta e i relativi punteggi costituenti parte integrante del bando tipo di concorso di cui all'articolo 6 [10].

 

     Art. 6. (Bando di concorso).

     Per ciascun concorso viene emanato un bando conforme al bando tipo [11].

     In particolare il bando di concorso deve specificare oltre alla definizione del tipo di intervento, della categoria di operatori e dell'ambito territoriale di utenza:

     a) l'oggetto del concorso come definito dall'art. 4;

     b) i criteri oggettivi di scelta ed i relativi punteggi previsti all'art. 5, ultimo comma;

     c) i requisiti e gli adempimenti per l'ammissibilità di cui agli artt. 22, 23 e 24;

     d) le modalità ed i termini per la partecipazione al concorso;

     e) la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. In particolare le cooperative devono presentare la documentazione di cui all'art. 95, punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     f) le procedure di formazione della graduatoria;

     g) l'elenco dei documenti che l'operatore designato quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 11, deve esibire per comprovare i requisiti dichiarativi, ivi compresa la lettera di impegno a rispettare, in fase di esecuzione, di controllo del cantiere e di gestione dell'intervento, tutti i valori relativi alle specifiche tecniche e tutti gli adempimenti indicati come vincolanti nella domanda nonché le clausole vincolanti specificate nella convenzione [12].

 

     Art. 7. (Approvazione dei bandi di concorso).

     I bandi di concorso devono essere emanati non appena ottenuto il nulla osta della Giunta regionale [13].

     Entro dieci giorni dall'esecutività del relativo provvedimento il bando è affisso per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune sede dell'intervento e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è dato avviso preventivo a mezzo stampa.

     I bandi devono essere altresì inviati, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

 

     Art. 8. (Presentazione delle domande).

     I bandi di concorso devono prevedere un termine per la presentazione delle domande non superiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o, ove necessario, da quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

 

     Art. 9. (Predisposizione delle graduatorie. Commissione giudicatrice regionale: composizione e funzionamento).

     Le graduatorie, provvisorie e definitive, degli operatori sono predisposte da una Commissione giudicatrice regionale costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale [14].

     La Commissione è composta da:

     a) un rappresentante della Giunta regionale designato dalla stessa anche al di fuori dei propri componenti, con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) [15];

     c) tre rappresentanti delle cooperative di abitazione;

     d) tre rappresentanti delle imprese di costruzione;

     e) due esperti di edilizia residenziale;

     f) un dipendente regionale del Settore edilizia sociale e residenziale.

     Fanno altresì parte della Commissione un rappresentante del Comune sede dell'intervento oggetto del concorso ed un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente.

     Per ogni membro della Commissione è nominato un supplente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento [16].

     I componenti di cui alle lett. c) e d) sono designati dalle organizzazioni ed associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale; gli esperti ed il dipendente regionale di cui alle lett. e) ed f) sono destinati dalla Giunta regionale.

     Le designazioni devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine la Commissione, fatte salve le designazioni successive, può essere nominata e validamente riunita con la designazione e la presenza di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente [17].

     La Commissione giudicatrice si riunisce presso il Comune sede dell'intervento. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, la Commissione si avvale degli uffici del Comune stesso, il quale designa a tal fine un proprio dipendente.

     Qualora un unico intervento abbia sede nel territorio di più Comuni, questi ultimi designano d'intesa il rappresentante comunale di cui al 3° comma; in tal caso la Commissione si riunisce presso il Comune con il maggiore numero di abitanti il quale provvede altresì agli adempimenti indicati al comma precedente.

     Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del numero di concorsi da espletare e del numero delle domande di partecipazione pervenute può costituire più Commissioni, aventi ciascuna competenza su di un ambito territoriale determinato.

     Agli esperti di cui alla lettera e) è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1981, n. 13; a tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 [18].

 

     Art. 10. (Compiti della Commissione giudicatrice regionale).

     La Commissione giudicatrice regionale provvede per ciascun concorso:

     a) all'istruttoria delle domande avvalendosi degli uffici del Comune sede dell'intervento;

     b) all'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri oggettivi di scelta definiti nel bando di concorso;

     c) alla formazione della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria è affissa per cinque giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune sede dell'intervento: gli interessati possono far pervenire osservazioni alla Commissione non oltre i successivi cinque giorni.

     La Commissione, valutate le osservazioni alla graduatoria provvisoria eventualmente pervenute, predispone la graduatoria definitiva previo eventuale sorteggio per definire la posizione degli operatori aventi identico punteggio.

     La graduatoria definitiva viene trasmessa alla Giunta regionale ed al Comune sede dell'intervento per la pubblicazione all'Albo pretorio.

 

     Art. 11. (Esito dei concorsi e designazione dei soggetti attuatori. Esclusione dalla graduatoria).

     Sulla base della graduatoria definitiva, gli operatori collocati in posizione utile sono invitati a presentare entro dieci giorni la documentazione indicata nel bando di concorso ai sensi dell'art. 6, lett. g), ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente dichiarazione dei vincitori.

     Sono esclusi dalla graduatoria e sostituiti da coloro che si trovano nelle posizioni immediatamente successive gli operatori che:

     a) abbiano rinunciato;

     b) non abbiano rispettato il termine di dieci giorni indicato al primo comma;

     c) non risultino in possesso dei requisiti quali indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

     La dichiarazione de vincitori è trasmessa dal Comune sede dell'intervento al Presidente della Giunta regionale ai fini delle designazioni di cui all'articolo 12 [19].

 

     Art. 12. (Designazione dei soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti). [20]

     Il Presidente della Giunta regionale, sulla basse della dichiarazione dei vincitori di cui all'articolo 11, designa i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti; il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La designazione viene effettuata seguendo l'ordine cronologico con il quale sono pervenute al Presidente della Giunta regionale le dichiarazioni inerenti ai vincitori, fino ad esaurire nell'ambito territoriale di utenza interessato le disponibilità finanziarie per ciascun progetto biennale regionale di intervento.

     In caso di non completa utilizzazione da parte dei soggetti attuatori dichiarati vincitori dei fondi localizzati, si procede destinando i finanziamenti ai soggetti attuatori non vincitori nell'ordine della graduatoria dello stesso ambito territoriale di utenza e, di seguito, ai vincitori negli altri ambiti della stessa Provincia e, successivamente, della Regione.

 

TITOLO III

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO

EDILIZIO ESISTENTE

 

     Art. 13. (Presupposti dei concorsi).

     I presupposti di ciascun concorso relativo ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, indicati nel programma quadriennale regionale, sono:

     a) la localizzazione di norma comunale degli interventi [21];

     b) l'ammontare dei finanziamenti;

     c) le eventuali indicazioni sui modi di intervento.

 

     Art. 14. (Oggetto dei concorsi).

     Costituisce oggetto di concorso ogni intervento per edilizia agevolata-convenzionata destinato dal programma quadriennale regionale al recupero del patrimonio edilizio esistente fatta eccezione per gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 2.

     Ogni intervento deve indicare:

     a) le porzioni di patrimonio edilizio;

     b) il quadro degli indirizzi e dei vincoli urbanistici da rendere operanti negli immobili da recuperare;

     c) gli oneri e le opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore;

     d) le clausole vincolanti da rispettare nella stipulazione delle convenzioni;

     e) le clausole speciali riguardanti le caratteristiche degli interventi e dei soggetti attuatori ove previsto dal programma quadriennale regionale.

     Le porzioni di patrimonio edilizio esistente di cui alla lett. a) sono individuate tenuto conto della verifica dei requisiti di fattibilità eseguita dal Comune con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale sulle procedure in materia di edilizia residenziale.

 

     Art. 15. (Obiettivi dei concorsi).

     Attraverso i concorsi per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di recupero la Regione intende perseguire:

     a) obiettivi sociali a favore delle fasce di utenza più debole;

     b) obiettivi di qualificazione ambientale e tecnologica in relazione a:

     1) riqualificazione urbana ed edilizia;

     2) funzionalità e coordinamento degli interventi di recupero;

     3) rispondenza ai livelli di degrado ed ai tipi di intervento di recupero indicati come prioritari dal programma quadriennale regionale;

     c) obiettivi economici di contenimento dei costi globali di intervento e di migliore utilizzazione del patrimonio esistente.

     A tal fine la Regione, in sede di formazione del programma quadriennale regionale, determina i criteri oggettivi di scelta ed i relativi punteggi costituenti parte integrante del bando di concorso di cui all'articolo 16 [22].

 

     Art. 16. (Bando di concorso).

     Per ciascun concorso viene emanato un bando conforme al bando tipo [23].

     In particolare il bando di concorso deve specificare:

     a) l'oggetto del concorso, come definito dall'art. 14, ivi compresi i requisiti di fattibilità;

     b) i requisiti e gli adempimenti per l'ammissibilità di cui agli artt. 22, 23 e 24;

     c) i criteri oggettivi per la scelta degli interventi e dei soggetti attuatori ed i relativi punteggi previsti all'art. 15, ultimo comma;

     d) le modalità ed i termini per la partecipazione al concorso;

     e) la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;

     f) le procedure di formazione della graduatoria;

     g) l'elenco dei documenti che l'operatore designato quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 11 deve esibire per comprovare i requisiti dichiarati, ivi compresa la lettera di impegno a rispettare, in fase di esecuzione, di controllo dei cantieri o di gestione dell'intervento, tutti i valori relativi alle specifiche tecniche e tutti gli adempimenti indicati come vincolanti nella domanda nonché le clausole vincolanti specificate nella convenzione [24].

 

     Art. 17. (Approvazione dei bandi di concorso).

     I bandi di concorso devono essere emanati dal Comune sede dell'intervento non appena ottenuto il nulla osta della Giunta regionale [25].

     Entro dieci giorni dall'esecutività del relativo provvedimento il bando è affisso per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune sede dell'intervento e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è dato avviso preventivo a mezzo stampa.

 

     Art. 18. (Presentazione delle domande).

     I bandi di concorso devono prevedere un termine per la presentazione delle domande non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. (Predisposizione delle graduatorie. Commissione giudicatrice comunale: composizione e funzionamento).

     Le graduatorie, provvisoria e definitiva, degli operatori sono predisposte da una commissione giudicatrice comunale, nominata entro otto mesi dalla pubblicazione di ogni programma quadriennale regionale e composta da:

     a) il Sindaco del Comune sede dell'intervento o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente;

     c) un rappresentante delle cooperative di abitazione;

     d) un rappresentante delle imprese di costruzione;

     e) un rappresentante della proprietà edilizia;

     f) un rappresentante delle organizzazioni degli inquilini ed assegnatari;

     g) un esperto di edilizia residenziale.

     Per lo svolgimento delle funzioni di segretario la Commissione si avvale degli uffici del Comune sede dell'intervento il quale designa a tal fine un proprio dipendente. Il Presidente della Commissione può richiedere la presenza, con funzioni di supporto tecnico e senza diritto di voto, di un dipendente regionale del competente Servizio [26].

     I componenti di cui alle lett. c), d), e), f) sono designati dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale; il componente di cui alla lett. g) è nominato su designazioni di associazioni culturali e di ordini professionali competenti in materia. Le designazioni devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta.

     Trascorsa quest'ultima data la Commissione può essere nominata e validamente riunita con la presenza di almeno quattro componenti.

     Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     All'esperto di cui alla lettera g) è corrisposto un gettone per ogni giornata di presenza in misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13; a tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 [27].

     La Commissione giudicatrice comunale provvede a tutti gli adempimenti relativi alla formazione delle graduatorie procedendo in conformità all'art. 10.

 

     Art. 20. (Esito dei concorsi).

     Sulla base della graduatoria definitiva sono indicati i soggetti attuatori dell'intervento ed i finanziamenti integrativi necessari per:

     a) assicurare la fattibilità degli interventi di recupero che si trovino in posizione utile nella graduatoria;

     b) il trasferimento ed il rialloggiamento temporaneo delle famiglie e la prosecuzione delle attività economiche.

     La Regione, sulla base delle indicazioni di cui al 1° comma, definisce in sede di progetto biennale di intervento l'ammontare delle agevolazioni creditizie e dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata necessari ad ogni Comune per la realizzazione degli interventi di recupero, per il trasferimento ed il rialloggiamento temporaneo delle famiglie e per la prosecuzione delle attività economiche.

     Gli operatori collocati in posizione utile nella graduatoria, sono invitati a presentare entro venti giorni la documentazione indicata nel bando di concorso ai sensi dell'art. 16, lett. g) ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e della conseguente dichiarazione dei vincitori.

     Sono esclusi dalla graduatoria e sostituiti da coloro che si trovano nelle posizioni immediatamente successive gli operatori che:

     a) abbiano rinunciato;

     b) non abbiano rispettato il termine di venti giorni previsto al 3° comma del presente articolo;

     c) non risultino in possesso dei requisiti quali indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

     In caso di sostituzione deve essere verificata la fattibilità dell'intervento complessivo in cui l'operatore è inserito e, ove no sussista, si procede all'esclusione dell'intero intervento e dei relativi operatori e ad una nuova sostituzione.

     La dichiarazione dei vincitori è trasmessa dal Comune al Presidente della Giunta regionale ai fini delle designazioni di cui all'articolo 21 [28].

 

     Art. 21. (Designazione dei soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti). [29]

     Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della dichiarazione dei vincitori di cui all'articolo 20, designa i soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti; il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 12.

 

TITOLO IV

REQUISITI ED ADEMPIMENTI PER

L'AMMISSIBILITA' AI CONCORSI

 

     Art. 22. (Requisiti ed adempimenti delle cooperative di abitazione).

     I requisiti e gli adempimenti cui è subordinata l'ammissione delle cooperative di abitazione ai concorsi disciplinati dalla presente legge sono:

     a) possesso da parte dei soci prenotatari e supplenti di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 25 della presente legge;

     b) iscrizione all'Albo prefettizio delle cooperative;

     c) aver ottemperato agli adempimenti prescritti dalla Regione nell'esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative, ai sensi della legge regionale sulle procedure in materia di edilizia residenziale.

     Le cooperative di abitazione devono inoltre impegnarsi ad affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese che garantiscano di eseguire esclusivamente tramite propri dipendenti le opere edilizie costituenti le fondamenta, le strutture in elevazione, i solai, le muratori ed i tamponamenti eseguiti in rito nonché le coperture non speciali.

 

     Art. 23. (Requisiti ed adempimenti delle imprese).

     I requisiti e gli adempimenti cui è subordinata l'ammissione delle imprese a concorsi disciplinati dalla presente legge sono:

     a) impegno a cedere in proprietà gli alloggi realizzati con i finanziamenti di edilizia agevolata-convenzionata esclusivamente ad acquirenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 25 della presente legge;

     b) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dal concorso, quali sono definite dall'art. 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584;

     c) impegno ad eseguire esclusivamente tramite propri addetti dipendenti le opere edilizie costituenti le fondamenta, le strutture in elevazione, i solai, le murature ed i tamponamenti eseguiti in sito nonché le coperture non speciali;

     d) impegno a fornire, su richiesta:

     1) dichiarazione bancaria sull'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa;

     2) bilancio o estratto del bilancio dell'impresa;

     3) dichiarazione concernente la cifra degli affari, globale ed in lavori, dell'impresa negli ultimi cinque esercizi;

     e) impegno a fornire su richiesta, a dimostrazione della capacità tecnica ad eseguire interventi:

     1) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa o dei responsabili della conduzione dei lavori;

     2) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni, corredato di certificazione di regolare esecuzione degli stessi e precisante l'avvenuta attuazione a regola d'arte e con buon esito;

     3) la consistenza e la qualificazione dei tecnici e degli organi tecnici che fanno parte integrante dell'impresa di cui l'imprenditore dispone per l'esecuzione dell'opera.

 

     Art. 24. (Requisiti ed adempimenti dei privati).

     I privati, per essere ammessi ai concorsi disciplinati dalla presente legge, devono possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 25 della presente legge.

 

     Art. 25. (Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata). [30]

     1. Sono beneficiari di edilizia agevolata:

     a) i privati che acquistano, costruiscono o recuperano la propria abitazione con contributi di edilizia agevolata;

     b) gli acquirenti, gli assegnatari anche in godimento, i conduttori in locazione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati con contributi di edilizia agevolata da:

     1) imprese di costruzione o loro consorzi, enti, società e soggetti privati;

     2) cooperative di abitazione o loro consorzi;

     3) Comuni e A.R.T.E..

     2. La Giunta regionale definisce i requisiti ed i criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata tenuto conto del reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con un maggior numero di figli e la presenza di persone portatrici di handicap.

     3. I requisiti di cui al comma 2 comunque prevedono:

     a) il possesso della cittadinanza italiana o di altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia agevolata;

     b) il possesso della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa, esclusiva o principale, in un Comune appartenente all'ambito territoriale regionale;

     c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

     d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

     e) i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare.

     4. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche i requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare dell'assegnatario, dell'acquirente, del privato proprietario dell'immobile oggetto di recupero, nonché del conduttore in locazione o dell'assegnatario in godimento.

     5. Per nucleo familiare s'intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.

     6. Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia agevolata devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo proprietario, assegnatario in godimento o conduttore secondo quanto previsto nei criteri di cui al comma 2.

     7. Possono accedere ai benefici dell'edilizia agevolata i privati proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso organismo edilizio, i quali sono obbligati, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali, a cedere o a locare gli alloggi recuperati a soggetti che possiedano i requisiti di cui al presente articolo da iscrivere nell'anagrafe di edilizia di cui alla legge regionale 30 marzo 1993 n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale), pena la revoca del contributo.

     8. Si deroga ai requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione dei requisiti inerenti l'assenza di precedenti contributi, per i privati proprietari di immobili oggetto di interventi di recupero primario o sulle parti comuni degli edifici da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dalla vigente normativa.

 

     Art. 26. (Controllo del possesso dei requisiti soggettivi). [31]

     1. Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, è effettuato dal Comune competente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).

     2. I requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 25, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c), devono essere posseduti rispettivamente alla data di:

     a) registrazione del contratto preliminare di compravendita per gli acquirenti da imprese o loro consorzi e da privati proprietari di più abitazioni inserite nello stesso organismo edilizio costruite o recuperate con un finanziamento agevolato;

     b) assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa per i rispettivi soci o da parte dell'Amministratore Unico delle A.R.T.E. mediante proprio decreto per gli acquirenti dell'ente;

     c) registrazione del contratto di locazione per i conduttori di alloggi realizzati o recuperati da cooperative e loro consorzi, imprese e loro consorzi, soggetti privati, enti e società;

     d) presentazione delle domande di ammissione al finanziamento previsto dal bando di concorso per i privati che acquistano e/o recuperano ovvero costruiscono la propria abitazione.

     3. In relazione al requisito relativo al reddito, agli acquirenti da imprese o da enti ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie è consentito, ai soli fini della determinazione della fascia reddituale di appartenenza, di optare o per il limite di reddito complessivo riferito al momento degli atti preliminari, o per l'ultimo reddito percepito alla data del perfezionamento degli atti definitivi di acquisto o assegnazione, da comprovare anteriormente alla stipula degli stessi.

 

          Art. 26 bis. (Obblighi dei beneficiari) [32]

     1. I beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 25 sono tenuti ad occupare stabilmente, come prima casa, gli alloggi per cinque anni decorrenti dalla data dell'atto notarile di acquisto/assegnazione o di ultimazione dei lavori di recupero edilizio come certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali.

     2. E' vietato, per il periodo di cui al comma 1, alienare o locare gli alloggi, se non previa autorizzazione, da rilasciarsi a cura del Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della l.r. 3/1999, in presenza di motivi gravi, sopravvenuti e documentati.

     3. Qualora l'alloggio agevolato non venga adibito ad uso abitativo primario per il richiedente ed il suo nucleo familiare, ovvero non venga rilasciata la suddetta autorizzazione ed il beneficiario proceda comunque all'alienazione o locazione anticipata dell'alloggio, l'ente competente provvede a pronunciare la decadenza dal finanziamento ed a recuperare i contributi a suo tempo liquidati, maggiorati degli interessi legali computati a decorrere dalla data di liquidazione fino alla restituzione degli stessi.

     4. Nei confronti degli inadempienti si procede alla riscossione coattiva.

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

E DELEGA AI COMUNI

 

     Art. 27. (Delega di talune funzioni dei procedimenti di selezione dei soggetti attuatori).

     Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative indicate agli artt. 7, 11, 17 e 20, 1°, 3°, 4° e 5° comma.

     I Comuni sono inoltre delegati a ricevere le domande di partecipazione al concorso di cui agli artt. 8 e 18 nonché a nominare la Commissione giudicatrice comunale, ivi compreso l'esperto di edilizia residenziale, di cui al 1°, 3° e 4° comma dell'art. 19.

     I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     Gli enti destinatari della delega sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'Ente nell'emissione del singolo atto.

     In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

     Rimane ferma la competenza regionale per la definizione dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

 

 

TABELLA A

 

------------------------------------------------------------------

Numero di componenti del nucleo  Numero di stanze

familiare                        dell'abitazione (compresa la

                                  cucina se abitabile)

------------------------------------------------------------------

                1      2       3      4      5       6      7

         ---------------------------------------------------------

         1       x

         2       x        x

         3       x        x       x

         4       x        x       x        x

         5       x        x       x        x

         6       x        x       x        x       x

         7       x        x       x        x       x       x

         8       x        x       x        x       x       x

         più di  x        x       x        x       x       x

         8

------------------------------------------------------------------

 

x condizioni di non idoneità delle abitazioni per sovrautilizzo dovuto ad

un affollamento superiore allo standard.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[9] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[13] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[16] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 maggio 1985. n. 33.

[17] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[18] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[19] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[22] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[23] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[25] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[26] Comma così integrato dall'art. 20 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[27] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[28] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33.

[30] Articolo modificato dagli artt. 24 e 25 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2004, n. 12.

[31] Articolo modificato dall'art. 26 della L.R. 3 maggio 1985, n. 33 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2004, n. 12.

[32] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2004, n. 12.