Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 13/09/1994 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. (Rilascio delle autorizzazioni di massima nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale). |
Art. 2. (Autorizzazioni di massima relative agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio del Monte di Portofino e conseguenti autorizzazioni paesistico-ambientali). |
Art. 3. (Contenuto). |
Art. 4. (Direttive per la formazione dei Regolamenti edilizi). |
Art. 5. (Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi). |
Art. 6. (Aumento del contributo alle Province). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.1.43 - L.R. 13 settembre 1994, n. 52. [1]
Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi.
(B.U. 21 settembre 1994, n. 22).
CAPO I [2]
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MASSIMA
DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
REGIONALE 8 LUGLIO 1987 N. 24
"DISPOSIZIONI PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
URBANISTICHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
28 FEBBRAIO 1985 N. 47 E DISCIPLINA DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI"
Art. 1. (Rilascio delle autorizzazioni di massima nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale).
1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della
2. Agli effetti di cui al comma 1:
a) il parere di cui all'articolo 5, comma 4, della
b) il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'articolo 4, comma 5, della
c) ove l'autorizzazione di massima venga rilasciata con la prescrizione di determinate modifiche allo strumento urbanistico attuativo, il Comune deve apportarle ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 della
d) il diniego dell'autorizzazione di massima comporta la decadenza dello strumento urbanistico attuativo.
3. Qualora contestualmente agli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 venga adottata una variante allo strumento urbanistico generale a norma dell'articolo 9 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione di massima già presentate alla Regione o sulle quali la Regione si sia già pronunciata in via interlocutoria prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. (Autorizzazioni di massima relative agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio del Monte di Portofino e conseguenti autorizzazioni paesistico-ambientali).
1. Restano ferme le competenze della Regione di rilascio dell'autorizzazione di massima ai sensi dell'articolo 7 della
2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della
CAPO II
REGOLAMENTI EDILIZI
(Omissis)
Art. 4. (Direttive per la formazione dei Regolamenti edilizi). [4]
(Omissis)
Art. 5. (Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi). [5]
(Omissis)
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6. (Aumento del contributo alle Province).
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, comma 7, della
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 150.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal Capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 e corrispondente aumento per pari importo in termini di competenza e di cassa del Capitolo 0597 "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia" iscritto nel medesimo stato di previsione della spesa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 82 della
[2] Capo abrogato dall'art. 88 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 89 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 64 della
[5] Articolo modificato dall'art. 64 della