§ 4.1.43 - L.R. 13 settembre 1994, n. 52.
Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:13/09/1994
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Rilascio delle autorizzazioni di massima nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale).
Art. 2.  (Autorizzazioni di massima relative agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio del Monte di Portofino e conseguenti autorizzazioni paesistico-ambientali).
Art. 3.  (Contenuto).
Art. 4.  (Direttive per la formazione dei Regolamenti edilizi).
Art. 5.  (Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi).
Art. 6.  (Aumento del contributo alle Province).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.43 - L.R. 13 settembre 1994, n. 52. [1]

Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi.

(B.U. 21 settembre 1994, n. 22).

 

CAPO I [2]

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MASSIMA

DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE

REGIONALE 8 LUGLIO 1987 N. 24

"DISPOSIZIONI PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

URBANISTICHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE

28 FEBBRAIO 1985 N. 47 E DISCIPLINA DEGLI

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI"

 

Art. 1. (Rilascio delle autorizzazioni di massima nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale).

     1. Nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale come individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, le funzioni di rilascio dell'autorizzazione di massima prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 sono delegate alle Province che vi provvedono in sede di controllo di tali strumenti.

     2. Agli effetti di cui al comma 1:

     a) il parere di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 24/1987 è reso dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale in composizione integrata dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato;

     b) il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 24/1987 è elevato a novanta giorni, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione si ha per rilasciata e lo strumento urbanistico attuativo può essere attuato;

     c) ove l'autorizzazione di massima venga rilasciata con la prescrizione di determinate modifiche allo strumento urbanistico attuativo, il Comune deve apportarle ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/1987, ancorché non siano state formulate osservazioni a norma del comma 5 dello stesso articolo;

     d) il diniego dell'autorizzazione di massima comporta la decadenza dello strumento urbanistico attuativo.

     3. Qualora contestualmente agli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 venga adottata una variante allo strumento urbanistico generale a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 24/1987, il rilascio dell'autorizzazione di massima nei confronti di essi resta di competenza della Regione la quale vi provvede all'atto dell'approvazione della variante stessa.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione di massima già presentate alla Regione o sulle quali la Regione si sia già pronunciata in via interlocutoria prima della entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Autorizzazioni di massima relative agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio del Monte di Portofino e conseguenti autorizzazioni paesistico-ambientali).

     1. Restano ferme le competenze della Regione di rilascio dell'autorizzazione di massima ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 24/1987 nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino come individuato con legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 e successive modificazioni.

     2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nei confronti degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, continuano ad essere esercitate a titolo di subdelega dall'Ente Regionale Monte di Portofino ai sensi della legge regionale n. 32/1986 e successive modificazioni.

 

CAPO II

REGOLAMENTI EDILIZI

 

     Art. 3. (Contenuto). [3]

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Direttive per la formazione dei Regolamenti edilizi). [4]

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Procedimento di formazione dei Regolamenti edilizi). [5]

     (Omissis)

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 6. (Aumento del contributo alle Province).

     1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 24/1987 come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44 è elevato di lire 150.000.000.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 150.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal Capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 e corrispondente aumento per pari importo in termini di competenza e di cassa del Capitolo 0597 "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia" iscritto nel medesimo stato di previsione della spesa.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Capo abrogato dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, salvo quanto stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II, della L.R. 36/97 cit.

[3] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[4] Articolo sostituito dall'art. 64 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[5] Articolo modificato dall'art. 64 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.