§ 1.7.26 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 44.
Disposizioni per l'adeguamento dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:23/12/1991
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Copertura delle spese per l'esercizio di alcune funzioni delegate alle Province).
Art. 2.  (Integrazioni e modificazioni alle leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28 e 27 giugno 1979, n. 24).
Art. 3.  (Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28).
Art. 4.  (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 24).
Art. 5.  (Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6).
Art. 6.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1987 n. 7).
Art. 7.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1987 n. 24).
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8).
Art. 9.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1991 n. 13).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.7.26 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 44.

Disposizioni per l'adeguamento dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.

(B.U. 27 dicembre 1991, n. 18).

 

     Art. 1. (Copertura delle spese per l'esercizio di alcune funzioni delegate alle Province).

     1. La Regione Liguria, a concorde chiusura del confronto con le Amministrazioni Provinciali sul finanziamento delle funzioni ad esse delegate attribuisce, a copertura in conto arretrato fino al 31 dicembre 1990 delle spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate con le leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28, 27 giugno 1979, n. 24, 28 febbraio 1983, n. 6, le seguenti somme alle

 

 

Province:

                                                           lire

Provincia di Genova                               1.355.000.000

Provincia di La Spezia                              280.000.000

Provincia di Savona                                 350.000.000

Provincia di Imperia                                490.000.000

 

 

     2. Gli importi suddetti saranno ripartiti nei due esercizi finanziari 1991 e 1992, secondo le previsioni contenute nell'assestamento del bilancio 1991 e nel bilancio 1992.

     3. Restano fermi per il 1992 gli stanziamenti previsti, per le leggi di cui al comma 1, nel bilancio di previsione 1991.

 

     Art. 2. (Integrazioni e modificazioni alle leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28 e 27 giugno 1979, n. 24). [1]

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28). [2]

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 24). [3]

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6). [4]

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1987 n. 7). [5]

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1987 n. 24). [6]

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8). [7]

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1991 n. 13). [8]

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)

     (Omissis).

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.

[2] Abroga gli artt. 10 e 11 della L.R. 30 agosto 1974, n. 28.

[3] Abroga gli artt. 4 e 5 della L.R. 27 giugno 1979, n. 24.

[4] Integra la L.R. 28 febbraio 1983, n. 6.

[5] Integra l'art. 9 della L.R. 6 aprile 1987, n. 7.

[6] Integra l'art. 5 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[7] Modifica l'art. 5, comma 2, della L.R. 25 febbraio 1988, n. 8.

[8] Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.R. 22 luglio 1991, n. 13.