§ 4.1.7 - L.R. 8 marzo 1978, n. 16.
Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/03/1978
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina i programmi ministeriali di attuazione e detta disposizioni per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il programma pluriennale è costituito dai seguenti elaborati:
Art. 5.      Il primo programma pluriennale di attuazione identifica gli interventi da realizzarsi sul territorio comunale con riferimento ad un periodo di tre anni.
Art. 6.      Con il programma pluriennale di attuazione sono definiti i termini, non inferiori a sei mesi ed ove occorra differenziati in rapporto alle caratteristiche peculiari di ciascun tipo di [...]
Art. 7. 
Art. 8.      La stipulazione, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di convenzioni attuative di piano di lottizzazione o di piani
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      I Comuni il cui territorio è disciplinato da un piano regolatore intercomunale possono dotarsi di un programma pluriennale di attuazione unitario.
Art. 13.      Ciascun programma pluriennale di attuazione deve essere deliberato dopo le decisioni del Consiglio comunale di cui al 1° comma dell'art, 16 della presente legge e comunque entro tre mesi dalla [...]
Art. 14.      Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del programma pluriennale di attuazione e la sua entrata in vigore il comune può assentire solo le concessioni che riguardino gli interventi di cui [...]
Art. 15.      Sono ammesse varianti di aggiornamento del programma pluriennale se assunte in conseguenza di varianti agli strumenti urbanistici generali o al fine dell'attuazione di un piano di zona per [...]
Art. 16.      Il Sindaco, dopo che sono stati assunti i provvedimenti relativi a tutte le istanze di concessione o di autorizzazione
Art. 17.      Nel caso in cui il privato si impegni ad eseguire direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione di pertinenza dell'intervento anche se non sia obbligatorio lo strumento urbanistico [...]
Art. 18.      Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94
Art. 19.      I Comuni provvedono alla deliberazione del primo programma pluriennale di attuazione entro il 31 ottobre 1979 se obbligati con la presente legge ovvero entro il termine all'uopo fissato dal [...]
Art. 20.      Sino alla deliberazione del primo programma pluriennale e comunque non oltre il termine di cui agli artt, 19 e 21 della presente legge, i Comuni obbligati possono assentire concessioni oltre che [...]
Art. 21.      I Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale d'attuazione che siano sprovvisti di strumento urbanistico generale oppure, se dotati, siano tenuti alla sua revisione ai sensi degli [...]


§ 4.1.7 - L.R. 8 marzo 1978, n. 16.

Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli.

(B.U. 22 marzo 1978, n. 12).

 

(Abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36). [*]

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina i programmi ministeriali di attuazione e detta disposizioni per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni [1] sino all'approvazione, da parte della Regione, della legge urbanistica generale.

 

     Art. 2. [2]

     Al fine di assicurare un'ordinata ed organica attuazione delle previsioni di assetto territoriale le previsioni degli strumenti urbanistici generali sono attuale mediante programmi pluriennali di attuazione, oltre che dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, anche dai Comuni inseriti in apposito elenco approvato dal Consiglio regionale sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6, primo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94; tale elenco può essere modificato con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri indicati nel predetto articolo 6.

     Anche i Comuni non compresi fra quelli indicati nel comma precedente possono con motivata deliberazione stabilire che lo strumento urbanistico generale sia attuato mediante programma pluriennale di attuazione; anche in tal caso il contenuto, il procedimento di formazione e gli effetti dei programmi sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2 bis. [3]

     Ai fini del conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, emana direttive preordinate principalmente ad assicurare nei programmi pluriennali di attuazione:

     a) il coordinamento delle scelte comunali in riferimento agli obiettivi ed alle priorità di intervento fissati dalla Regione per i diversi sistemi territoriali sub regionali;

     b) il corretto dimensionamento dei diversi tipi di insediamento previsti in rapporto sia alle dinamiche in atto ed ai fabbisogni emergenti sul territorio sia alle linee programmatiche di sviluppo definite dalla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno abitativo come determinato dal programma quadriennale regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 «Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari»;

     c) la congruità delle infrastrutture e dei servizi in relazione al dimensionamento stesso;

     d) il rispetto del rapporto fra ciascun programma e la programmazione regionale sulla base di un'adeguata valutazione delle risorse pubbliche e private disponibili.

 

TITOLO II

CONTENUTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

 

     Art. 3. [4]

     I Comuni, sula base delle direttive regionali di cui all'articolo 2 bis, con i programmi pluriennali di attuazione determinano

quantitativamente ed identificano sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive ed ai servizi, nell'arco di tempo considerato, valutando la disponibilità delle risorse pubbliche e private.

     Formano oggetto del programma pluriennale di attuazione:

     a) le nuove costruzioni destinate alla residenza e alle attività produttive;

     b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente assoggettati all'obbligo di strumento urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale e non rientranti fra quelli previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     c) le infrastrutture di carattere urbano e intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, funzionali alle scelte del programma.

     Il programma pluriennale di attuazione determina, nell'ambito delle aree in cui la realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale deve avvenire tramite strumento urbanistico attuativo, quelle in cui gli aventi titolo devono presentare uno strumento attuativo di iniziativa privata, fissando all'uopo un termine; qualora entro tale termine detto strumento non sia presentato al Comune, quest'ultimo procede con proprio strumento attuativo.

     Nei casi in cui lo strumento urbanistico generale consente che gli interventi possano essere assentiti alternativamente sulla base della sola concessione di edificare oppure previa approvazione di un piano di lottizzazione, il programma pluriennale di attuazione determina le modalità, fra quelle consentite, con le quali devono; essere effettuati tali interventi.

     Possono non formare oggetto del programma pluriennale di attuazione, in base a specifici criteri e limiti stabiliti dal programma stesso, gli interventi di ampliamento di complessi produttivi esistenti, ivi comprese le nuove costruzioni eventualmente necessarie.

     Gli interventi che possono essere effettuati, nel rispetto di tutte le previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico-generale, al di fuori delle aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione sono disciplinati dal combinato disposto dell'articolo 13, quarto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dell'articolo 6, terzo e quarto comma del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e dell'articolo 13, quarto comma della presente legge.

 

     Art. 4.

     Il programma pluriennale è costituito dai seguenti elaborati:

     a) relazione nella quale siano dimostrati e determinati i fabbisogni ed illustrati i criteri assunti per il loro soddisfacimento nonché per l'individuazione delle aree incluse nel programma, con particolare riferimento alle scelte operate nel settore dell'edilizia economica e popolare, e tenuto conto dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale;

     b) planimetria dello strumento urbanistico generale nella quale siano evidenziati:

     - le aree (escluse quelle a destinazione agricola con indice non superiore a 0,03 mc/mq) nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale non sono state ancora attuate, distinte a seconda che si tratti di aree inedificate destinate a nuova edificazione o di aree edificate soggette ad interventi da realizzarsi con strumento urbanistico attuativo;

     - le aree destinate ad infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora realizzate o delle quali si prevedono sostanziali modificazioni;

     c) planimetria dello strumento urbanistico generale nella quale siano identificate le aree incluse nel programma pluriennale di attuazione con specificazione - per i Comuni obbligati alla formazione del piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e per quelli che ne siano provvisti o lo abbiano adottato - di quelle comprese in detto piano, nel rispetto della proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare ed aree destinate all'attività edilizia privata stabilita dall'art. 3 della citata legge n. 167 come modificato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché delle aree eventualmente comprese nei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     d) elenco delle aree di cui al punto c) con specificazione, per ognuna di esse, delle modalità di intervento, ivi comprese le determinazioni di cui al penultimo comma dell'art. 3, nonché della superficie, della volumetria esistente e realizzabile e, per quelle relative ad infrastrutture e servizi, del prezzo stimabile di esproprio;

     e) elenco delle infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che formano oggetto del programma pluriennale di attuazione, con specificazione di massima delle caratteristiche tecniche progettuali e del costo di realizzazione, e con indicazione di quelle i cui progetti siano già definitivamente approvati;

     f) relazione finanziaria in cui siano specificati i costi presumibili da sopportare da parte del Comune e le correlative fonti di finanziamento pubbliche e private.

 

     Art. 5.

     Il primo programma pluriennale di attuazione identifica gli interventi da realizzarsi sul territorio comunale con riferimento ad un periodo di tre anni.

     I Comuni definiscono la durata dei successivi programmi che, in ogni caso, non può essere inferiore a tre e superiore a cinque anni.

 

     Art. 6.

     Con il programma pluriennale di attuazione sono definiti i termini, non inferiori a sei mesi ed ove occorra differenziati in rapporto alle caratteristiche peculiari di ciascun tipo di intervento, entro i quali gli aventi titolo debbono presentare istanza di concessione di edificare. Quando sia prevista come obbligatoria la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi, i termini per la presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione decorrono dalla data di approvazione del relativo piano particolareggiato o piano di lottizzazione.

     Il Sindaco, tre mesi prima della scadenza del termine indicato nel programma pluriennale di attuazione, invita gli aventi titolo a presentare istanza di concessione nel termine previsto con l'avvertimento che, in mancanza, l'area sarà espropriabile ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 7. [5]

 

     Art. 8.

     La stipulazione, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di convenzioni attuative di piano di lottizzazione o di piani

particolareggiati non costituisce impegno per il Comune ad inserire i relativi interventi in tutto o in parte nei programmi pluriennali di attuazione.

     La Regione nel programmare i propri finanziamenti per le opere e per gli interventi pubblici di sua competenza tiene conto delle esigenze evidenziate dalle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione.

 

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PROGRAMMA

PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

 

     Art. 9. [5a]

 

     Art. 10. [6]

     Per la formazione del programma pluriennale di attuazione il Comune promuove ampie consultazioni con la popolazione e le organizzazioni interessate nonché con le pubbliche amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti, delle attrezzature e delle opere pubbliche o di interesse generale.

     Il programma deliberato dal Consiglio comunale è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale contemporaneamente all'invio alla competente sezione del Comitato di controllo e, ad avvenuta esecutività del relativo provvedimento, è depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante manifesti e mediante avviso da affiggersi all'Albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     Entro trenta giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione chiunque può presentare osservazioni.

     Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'Assessore regionale incaricato può comunicare al Comune osservazioni con particolare riferimento alle finalità dell'articolo 2-bis.

     Qualora siano state presentate osservazioni, entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di scadenza del relativo termine il Consiglio comunale esamina le osservazioni stesse e, sulla base di queste, apporta al programma le modifiche ritenute opportune.

     Il programma così eventualmente modificato non è soggetto alla pubblicazione di cui al secondo comma.

     Il programma pluriennale può essere attuato solo dopo che la deliberazione di cui al quinto comma sia divenuta esecutiva oppure dopo che sia scaduto il termine di trenta giorni indicato al terzo comma senza che siano pervenute osservazioni.

     Il programma pluriennale, non appena divenuto operante, è depositato a libera visione del pubblico nella Segreteria comunale.

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12.

     I Comuni il cui territorio è disciplinato da un piano regolatore intercomunale possono dotarsi di un programma pluriennale di attuazione unitario.

     Il programma pluriennale di attuazione unitario è approvato da ciascuno dei comuni interessati negli stessi modi e termini stabiliti dalla presente legge.

     In caso di programma pluriennale di attuazione unitario il rispetto del rapporto tra aree destinate a edilizia economica e popolare e aree destinate a edilizia privata deve essere assicurato a livello intercomunale, considerando in termini unitari il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa e gli interventi di edilizia economica e popolare, anche nel caso in cui non tutti i Comuni interessati siano nelle condizioni previste dal precedente art. 4, lett. c).

 

     Art. 13.

     Ciascun programma pluriennale di attuazione deve essere deliberato dopo le decisioni del Consiglio comunale di cui al 1° comma dell'art, 16 della presente legge e comunque entro tre mesi dalla scadenza del programma pluriennale precedente.

     Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale, ove lo ritenga necessario ai fini di una corretta ed organica programmazione dello sviluppo regionale, sentita la Giunta, diffida il Comune a dotarsi del programma pluriennale entro il termine all'uopo assegnato.

     Se il Comune non provvede nel termine stabilito il Presidente della Giunta regionale dispone la nomina di un commissario per gli adempimenti necessari.

     Esauritosi il periodo di operatività del programma pluriennale di attuazione nessuna concessione di edificare può essere rilasciata fino all'entrata in vigore di un nuovo programma, se non per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non assoggettati all'obbligo di strumento urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, per quelli di ampliamento di complessi produttivi esistenti, nonché per le opere e gli interventi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed all'articolo 6, terzo e quarto comma del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 [7].

 

     Art. 14.

     Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del programma pluriennale di attuazione e la sua entrata in vigore il comune può assentire solo le concessioni che riguardino gli interventi di cui all'art. 13, ultimo comma, della presente legge.

 

     Art. 15.

     Sono ammesse varianti di aggiornamento del programma pluriennale se assunte in conseguenza di varianti agli strumenti urbanistici generali o al fine dell'attuazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 o di un piano per gli interventi produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ovvero se assunte per l'attuazione di interventi di comprovato pubblico interesse.

     Sono inoltre ammesse varianti di aggiornamento necessarie per aumentare l'ampiezza del programma a seguito di comprovato incremento del fabbisogno o per modificazioni a interventi di carattere produttivo.

     Per l'approvazione delle varianti di aggiornamento si applica la procedura prevista per la formazione del programma.

     Nessuna variazione può essere deliberata nell'ultimo anno del periodo considerato da ciascun programma.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 16.

     Il Sindaco, dopo che sono stati assunti i provvedimenti relativi a tutte le istanze di concessione o di autorizzazione [8] presentate in attuazione del programma pluriennale e comunque alla scadenza del programma stesso, sottopone al Consiglio comunale un consuntivo nel quale sono messi in evidenza gli interventi, pubblici e privati, attuati o in corso di attuazione. Nei successivi trenta giorni il Consiglio comunale assume le proprie deliberazioni in merito alle aree per le quali gli aventi titolo non hanno presentato istanza di concessione entro i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione: a tal fine, per ciascuna area, delibera di procedere all'esproprio, determinandone anche le modalità di attuazione, ovvero di inserirla nel successivo programma.

     L'esproprio è attuato a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. A tale scopo la deliberazione di cui al precedente comma è depositata presso la Segreteria del Comune corredata di quanto richiesto dall'art. 10, 1° comma di tale legge.

     Le aree espropriate destinate ad insediamenti residenziali sono utilizzate secondo il seguente ordine di priorità:

     a) per interventi di edilizia economica e popolare, previa inclusione nel relativo piano di zona;

     b) per interventi di edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante cessione in proprietà o concessione del diritto di superficie, a seguito di pubblica gara, sulla base di un prezzo ragguagliato agli oneri sostenuti per l'acquisizione delle aree;

     c) per interventi di edilizia privata ove sia dimostrata l'impossibilità di utilizzazione a norma del precedente punto b), mediante cessione in proprietà o concessione del diritto di superficie, a seguito di pubblica gara.

     Le aree espropriate destinate ad insediamenti produttivi sono utilizzate dal Comune ai sensi degli ultimi tre commi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     In ogni caso resta salvo il potere del Comune di utilizzare le aree espropriate per attrezzare e servizi pubblici previa approvazione delle necessarie varianti al vigente strumento urbanistico generale.

 

     Art. 17.

     Nel caso in cui il privato si impegni ad eseguire direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione di pertinenza dell'intervento anche se non sia obbligatorio lo strumento urbanistico attuativo, i relativi rapporti con il Comune sono regolati da apposita convenzione o da un atto unilaterale d'obbligo da definirsi contestualmente all'assentimento della concessione.

 

     Art. 18.

     Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 [9] trascorsi i termini previsti dall'art. 31, 6° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni o quelli previsti dall'art. 11 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 come convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, senza che il Sindaco abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare ricorso al Presidente della Giunta regionale.

     Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a pronunciarsi entro un termine all'uopo prefissato.

     Decorso infruttuosamente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per gli adempimenti necessari.

 

     Art. 19.

     I Comuni provvedono alla deliberazione del primo programma pluriennale di attuazione entro il 31 ottobre 1979 se obbligati con la presente legge ovvero entro il termine all'uopo fissato dal Consiglio regionale se obbligati successivamente a norma del precedente art. 2, 1° comma [10].

     Decorso tale termine nessuna concessione di edificare può venire rilasciata, se non per gli interventi previsti dall'art. 13, ultimo comma della presente legge.

     In caso di inerzia del Comune si applica il disposto del 2° e del 3° comma del precedente art. 13.

 

     Art. 20.

     Sino alla deliberazione del primo programma pluriennale e comunque non oltre il termine di cui agli artt, 19 e 21 della presente legge, i Comuni obbligati possono assentire concessioni oltre che nei casi previsti dall'art. 13, ultimo comma della presente legge, soltanto per interventi che riguardino aree già dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno del richiedente a realizzarle, nei termini e nei modi stabiliti dal Comune, anche mediante convenzioni attuative di piani particolareggiati o di lottizzazioni escluse quelle approvate prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Gli interventi non ancora assentiti oggetto di strumenti urbanistici attuativi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono presi in considerazione nel primo programma pluriennale di attuazione - salvo che venga data adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o finanziarie che non rendano conveniente la loro inclusione - e la loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno del primo e occorrendo dei successivi programmi pluriennali.

 

     Art. 21.

     I Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale d'attuazione che siano sprovvisti di strumento urbanistico generale oppure, se dotati, siano tenuti alla sua revisione ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.r. 6 febbraio 1974, n. 7 procedono alla deliberazione del programma pluriennale solo dopo l'approvazione da parte della regione dello strumento urbanistico generale o della variante integrale di revisione, entro i successivi cinque mesi.

     Ove tale termine scada prima di quello stabilito dall'art. 19 della presente legge si applica quest'ultimo.

     Trascorso il predetto termine si applica il disposto di cui all'art. 13, 2° e 3° comma della presente legge e possono essere assentite solo le concessioni che riguardino le opere e gli interventi di cui all'ultimo comma di tale articolo. Tale limitazione si applica altresì nel periodo intercorrente tra l'adozione del programma e la sua definitiva entrata in vigore.

     Restano in vigore le disposizioni di cui alla l.r. 3 settembre 1976, n. 28 ad eccezione di quelle relative alla determinazione degli oneri di urbanizzazione.

 

 

Allegato di cui all'art. 2, 2° comma

 

ELENCO DEI COMUNI NON OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

 

Provincia di Imperia

 

Airole

Apricale

Aquila d'Arroscia

Armo

Aurigo

Badalucco

Balardo

Borghetto d'Arroscia

Borgomaro

Caravonica

Carpasio

Castellaro

Castelvittorio

Ceriana

Cesio

Chiusanico

Chiusavecchia

Civezza

Cosio d'Arroscia

Diano Aretino

Diano S. Pietro

Dolceacqua

Dolcedo

Isolabona

Lucinasco

Mendatica

Molini di Triora

Montalto Ligure

Montegrosso Pian Latte

Olivetta S. Michele

Perinaldo

Pietrabruna

Pigna

Pompeiana

Pornassio

Prelà

Ranzo

Rezzo

Rocchetta Nervina

S. Biagio della Cima

Seborga

Soldano

Terzorio

Triora

Vallebona

Vasia

Vessalico

Villa Faraldi

 

Provincia di Savona

 

Arnasco

Balestrino

Bardineto

Bormida

Calice Ligure

Calizzano

Casanova Lerrone

Castelbianco

Calstelvecchio

Cisano sul Neva

Cosseria

Erli

Garlenda

Giustenice

Giusvalla

Magliolo

Mallare

Massimino

Mioglia

Murialdo

Nasino

Onzo

Orco Feglino

Ortovero

Osiglia

Pallare

Piana Crixia

Plodio

Pontinvrea

Rialto

Roccavignale

Stellanello

Testico

Toriano

Tovo S. Giacomo

Urbe

Vendone

Vezzi Portio

Villanova d'Albenga

Zuccarello

 

Provincia di Genova

 

Avegno

Bargagli

Borzonasca

Castiglione Chiavarese

Coreglia L.

Crocefieschi

Davagna

Fascia

Favale di Malvaro

Fontanigorda

Gorreto

Isola del Cantone

Leivi

Lorsica

Lumarzo

Mezzanego

Moconesi

Montebruno

Montoggio

Neirone

Orero

Propata

Rezzoaglio

Rondanina

Rovegno

S. Colombano Certenoli

Tiglieto

Tribogna

Uscio

Valbrevenna

Vobbia

 

Provincia di La Spezia

 

Beverino

Borghetto Vara

Brugnato

Calice al Cornoviglio

Carro

Carrodano

Maissana

Pignone

Riccò del Golfo

Rocchetta Vara

Sesta Godano

Zignago

 


[*] Legge abrogata ad esclusione dell'art. 18 della presente legge, come disposto dall'art. 88 cit. della medesima L.R. 36/97. Vedi tuttavia quanto stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II, della L.R. 36/97 cit.

[1] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17, salvo quanto disposto dall'art. 13 della stessa L.R. 17/83.

[5a] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 198, n. 21.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17, salvo quanto disposto dall'art. 13 della stessa L.R. 17/83.

[7] Comma così integrato dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[9] Comma così integrato dall'art. 10 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

[10] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 maggio 1983, n. 17.