§ 4.1.14 - L.R. 16 maggio 1983, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 16: “Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:16/05/1983
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 8 marzo 1978, n 16 «Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [...]
Art. 13.      Nei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge continuano a valere le disposizioni della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16 come modificata ed integrata ai sensi della presente legge, [...]
Art. 14.      (Omissis)


§ 4.1.14 - L.R. 16 maggio 1983, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 16: “Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli”.

(B.U. 1 giugno 1983, n. 22).

 

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1978, N. 16

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 8 marzo 1978, n 16 «Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli» sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli successivi.

 

     Artt. 2. - 12. [1]

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13.

     Nei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge continuano a valere le disposizioni della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16 come modificata ed integrata ai sensi della presente legge, salvo quanto disposto nei commi successivi.

     Nei casi in cui il programma pluriennale di attuazione sia già stato trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16 e la Giunta regionale abbia già formulato le osservazioni a norma di tale articolo continuano ad applicarsi le disposizioni ivi contenute.

     Qualora, invece, la Giunta regionale non si sia pronunciata, l'Assessore incaricato comunica al Comune le osservazioni di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16 come sostituito dall'articolo 7 della presente legge entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     In tutti i casi in cui il programma pluriennale di attuazione sia già stato pubblicato e non ancora trasmesso alla. Regione, il Comune deve provvedere a tale adempimento per consentire all'Assessore regionale incaricato di formulare entro trenta giorni dal ricevimento degli atti le osservazioni di cui all'articolo 10, quarto comma della legge 8 marzo 1978, n. 16 come sostituito dall'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [2].

 


[1] Modificano la L.R. 8 marzo 1978, n. 16.

[2] Reca dichiarazione d'urgenza.