Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 16/05/1983 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Alla legge regionale 8 marzo 1978, n 16 «Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [...] |
Art. 13. Nei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge continuano a valere le disposizioni della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16 come modificata ed integrata ai sensi della presente legge, [...] |
Art. 14. (Omissis) |
§ 4.1.14 - L.R. 16 maggio 1983, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 16: “Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per l'esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli”.
(B.U. 1 giugno 1983, n. 22).
TITOLO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1978, N. 16
Alla
Artt. 2. - 12. [1]
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Nei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge continuano a valere le disposizioni della
Nei casi in cui il programma pluriennale di attuazione sia già stato trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della
Qualora, invece, la Giunta regionale non si sia pronunciata, l'Assessore incaricato comunica al Comune le osservazioni di cui all'articolo 10, quarto comma, della
In tutti i casi in cui il programma pluriennale di attuazione sia già stato pubblicato e non ancora trasmesso alla. Regione, il Comune deve provvedere a tale adempimento per consentire all'Assessore regionale incaricato di formulare entro trenta giorni dal ricevimento degli atti le osservazioni di cui all'articolo 10, quarto comma della
(Omissis) [2].
[1] Modificano la
[2] Reca dichiarazione d'urgenza.