Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 19/11/1968 |
Numero: | 1187 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione. |
Art. 4. Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati [...] |
Art. 5. |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 38.4.17 - L. 19 novembre 1968, n. 1187.
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
(G.U. 30 novembre 1968, n. 304).
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'art. 3 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Sostituisce l'art. 7 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del
[3] Sostituisce il primo comma, art. 40, della