§ 1.2.1 - L.R. 28 dicembre 1973, n. 48.
Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:28/12/1973
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Natura e regime giuridico).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Modalità di intervento).
Art. 4.  (Limiti finanziari ai diversi tipi di intervento).
Art. 5.  (Capitale sociale e quota regionale).
Art. 6.  (Interventi speciali).
Art. 7.  (Obbligazioni).
Art. 8.  (Relazione previsionale e programmatica. Relazioni periodiche).
Art. 9.  (Bilancio consuntivo).
Art. 10. 
Art. 11.  (Intervento e voto in assemblea).
Art. 12.  (Organismi consultivi).
Art. 13.  (Versamento della quota sociale e copertura di bilancio).
Art. 14.  (Costituzione della Società).
Art. 15. 


§ 1.2.1 - L.R. 28 dicembre 1973, n. 48.

Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.

(B.U. 30 dicembre 1973, n. 47 – S.O.).

 

TITOLO I

REGIME GIURIDICO E FINALITA' DELLA SOCIETA'

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

 

Art. 1. (Natura e regime giuridico).

     La Regione Liguria promuove la costituzione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.

     Essa opera nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto per il raggiungimento dei fini propri della Regione ed in particolare, come previsto dall'art. 5 dello Statuto medesimo, per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti nel territorio regionale nel contesto della politica di piano.

     Oltre alla Regione possono essere soci della FI.L.S.E. gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le banche, le società con partecipazione pubblica, le associazioni di categorie economiche, i consorzi tra gli enti, società ed associazioni predetti, nonché altre aziende private in grado di contribuire al perseguimento delle finalità societarie [1].

     La partecipazione della Regione avviene ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

     Lo Statuto della FI.L.S.E. deve essere approvato dal Consiglio regionale prima della stipulazione dell'atto costitutivo della società.

 

     Art. 2. (Finalità). [2]

1. La FI.L.S.E. è strumento di attuazione della programmazione economica

regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative

comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.

     2. La FI.L.S.E. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.

     3. La FI.L.S.E. coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

     4. L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto, delle seguenti finalità:

     a) la creazione ed il potenziamento - in ottemperanza alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo e del Piano Territoriale Regionale - di aree idonee agli insediamenti produttivi o di altre iniziative imprenditoriali, la creazione ed il potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi, la realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;

     b) l'attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della Regione in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo mediante:

     1) l'elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;

     2) la promozione ed il sostegno all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca anche tramite la creazione e la partecipazione a poli scientifici e tecnologici;

     3) la prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;

     c) la prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della Regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;

     d) la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;

     e) l'incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e la realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;

     f) la gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

     g) la realizzazione e la gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.

 

     Art. 3. (Modalità di intervento). [3]

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la FI.L.S.E., in conformità alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo:

     a) promuove, con partecipazioni anche di maggioranza, la costituzione di consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata;

     b) partecipa, con quote di capitale anche di maggioranza, a consorzi e società già esistenti aventi oggetto conforme alle materie di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e);

     c) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), comprese quelle strumentali al perseguimento delle finalità societarie;

     d) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;

     e) effettua le attività di cui al comma 2 e al comma 4, lettere f) e g) dell'articolo 2, direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli enti locali o di altri enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale. In tali casi il capitale sociale apportato dalla FI.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso ed è possibile un convenzionamento diretto tra la Regione e le stesse società o consorzi. La FI.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere [4].

     2. Lo statuto della FI.L.S.E. stabilisce i limiti e le modalità per i suddetti tipi di operazioni nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b) ed e), la rappresentanza della FI.L.S.E. negli organi direttivi e di controllo delle società e degli enti di cui entra a far parte.

 

     Art. 4. (Limiti finanziari ai diversi tipi di intervento). [5]

     (Omissis).

 

TITOLO II

CAPITALE INTERVENTI SPECIALI BILANCI E CONTROLLI

 

     Art. 5. (Capitale sociale e quota regionale).

     Il capitale sociale della FI.L.S.E. viene inizialmente fissato in L. 1.000.000.000 suddiviso in mille azioni di valore nominale unitario di L. 1.000.000.

     (Omissis) [6].

     La regione sottoscrive all'atto della costituzione della FI.L.S.E. una quota del suo capitale sociale pari a L. 550.000.000 corrispondenti a cinquecentocinquanta azioni.

 

     Art. 6. (Interventi speciali). [7]

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Obbligazioni).

     I prestiti obbligazioni eventualmente emessi dalla FI.L.S.E. possono essere garantiti soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

     La garanzia della Regione sarà concessa con legge regionale nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 8. (Relazione previsionale e programmatica. Relazioni periodiche).

     La FI.L.S.E. deve presentare entro il 15 settembre di ogni anno alla Giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma economico regionale. La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

     La FI.L.S.E. deve inoltre presentare ogni semestre alla Giunta regionale una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate [8].

 

     Art. 9. (Bilancio consuntivo).

     La FI.L.S.E. deve presentare entro il 15 maggio di ogni anno alla Regione il proprio bilancio consuntivo corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

     La documentazione di cui al comma precedente è presentata alla Giunta regionale che provvede a trasmetterla al Consiglio quale allegato al conto consultivo della Regione.

 

     Art. 10. [9]

     1. Per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della FI.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'articolo 2449 del Codice Civile [10].

     2. La Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a tre, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci [11].

     3. La nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio regionale.

     4. Per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun Consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

     5. I presidenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea dei soci.

     6. Lo Statuto della FI.L.S.E. stabilirà i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società.

 

     Art. 11. (Intervento e voto in assemblea).

     Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'assemblea della FI.L.S.E. e di voto è esercitato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, in conformità alle direttive deliberate dalla Giunta.

 

     Art. 12. (Organismi consultivi).

     Lo statuto della FI.L.S.E. prevederà la costituzione di organismi consultivi anche per consentire la partecipazione delle organizzazioni economiche e sindacali della Regione all'attività della FI.L.S.E.

 

TITOLO III

FINANZIAMENT0 - NORME FINALI

 

     Art. 13. (Versamento della quota sociale e copertura di bilancio).

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Costituzione della Società).

     Il Presidente della Giunta Regionale o per sua delega l'Assessore incaricato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società, nonchè a prendere tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione degli articoli precedenti.

 

     Art. 15. [12]

     (Omissis).

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2000, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

[9] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[11] Comma sostituito dall'art. 37 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20.

[12] Reca dichiarazione d'urgenza.