Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 01/12/2005 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 3. (Proroga delle APT) |
§ 3.1.71 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 18. [1]
Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica)
(B.U. 7 dicembre 2005, n. 13)
Artt. 1. - 2.
(Omissis)
Art. 3. (Proroga delle APT) [2]
1. Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell’organizzazione turistica, il termine di soppressione delle Aziende di promozione turistica (APT), già previsto dall’articolo 14 comma 2 della
2. Fino alla data di cui al comma 1, i Commissari Straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati secondo le norme di cui alla
3. Fino alla data di cui al comma 1, i Collegi dei Revisori dei Conti continuano ad esercitare le proprie funzioni.
4. Il termine previsto dall’articolo 16 comma 1 della
5. Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti possono stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale "In Liguria" e con le APT per la promozione dei prodotti turistici che gli stessi S.T.L. avranno realizzato.
Artt. 4. - 6.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 32 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della