§ 3.1.69 - L.R. 10 agosto 2004, n. 14.
Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:10/08/2004
Numero:14


Sommario
Art. 14.  (Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica)


§ 3.1.69 - L.R. 10 agosto 2004, n. 14. [1]

Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco).

(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)

 

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

 

     Artt. 1. - 13.

     (Omissis)

 

Art. 14. (Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica) [2]

     1. Le Aziende di Promozione Turistica (APT), istituite con legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti), sono poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Alla data di cui al comma 1, i Direttori Generali delle APT assumono le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle stesse, da attuarsi entro il 31 dicembre 2005, termine entro il quale le APT sono soppresse [3].

     3. I Commissari straordinari svolgono in particolare le seguenti funzioni:

     a) fino alla soppressione delle APT adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni delle Aziende e la loro regolare gestione economica e patrimoniale;

     b) entro il termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico sottopongono all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto nonché l'inventario dei beni esistenti.

     4. Durante il periodo della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni i Collegi dei Revisori dei Conti.

     5. Ai Commissari straordinari spetta un compenso pari a quello già percepito in qualità di Direttori Generali.

 

     Artt. 15. - 24.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28, ad esclusione dell’art. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28 alla data di soppressione delle APT.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 31 dicembre 2006 dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2005, n. 18.