§ 4.8.11 - L.R. 26 maggio 2006, n. 14.
Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale
(B.U. 31 maggio 2006, n. 8)
Art. 1. (Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)
1. Fino all’entrata in vigore del d.P.C.M., di cui all’articolo 63, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), relativo al trasferimento di funzioni all’autorità di bacino distrettuale ed alla regolamentazione del periodo transitorio, in conformità all’articolo 117, comma 3 della Costituzione, la Regione assicura, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità nell’ esercizio delle funzioni, già svolte dalle Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nel rispetto dei provvedimenti, anche legislativi, già assunti in base alla normativa previgente.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 l’Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all’articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l’Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, istituita, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), con Protocollo d’intesa con la Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997 n. 10, proseguono nello svolgimento delle funzioni già esercitate, assicurando la continuità amministrativa ed assumendo gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili. Per l’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra tale continuità è definita d’intesa con la Regione Toscana.
3. Nell’attività ordinaria, di cui al comma 2, si intendono compresi anche i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione degli atti di pianificazione efficaci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006.
4. Limitatamente alle procedure di approvazione dei piani di bacino adottati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla normativa previgente.
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)