§ 3.1.d - R.R. 30 gennaio 2009, n. 2.
Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:30/01/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Gestione unitaria)
Art. 4.  (Convenzioni per la gestione unitaria)
Art. 5.  (Caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 6.  (Calcolo delle superfici delle unità abitative)
Art. 7.  (Superfici delle camere delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 8.  (Superfici delle suite e delle junior suite)
Art. 9.  (Superfici degli appartamenti)
Art. 10.  (Altezze e volumi)
Art. 11.  (Soppalchi)
Art. 12.  (Caratteristiche dei servizi igienici)
Art. 13.  (Dipendenze)
Art. 14.  (Tipologie di ricettività diffusa)
Art. 15.  (Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa)
Art. 16.  (Elementi di localizzazione dell’albergo diffuso)
Art. 17.  (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell’albergo diffuso)
Art. 18.  (Progetti avviati di alberghi diffusi)
Art. 19.  (Ospitalità diffusa)
Art. 20.  (Requisiti gestionali per l’ospitalità diffusa)
Art. 21.  (Elementi di localizzazione dell’ospitalità diffusa)
Art. 22.  (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)
Art. 23.  (Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)
Art. 24.  (Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l’ospitalità diffusa)
Art. 25.  (Villaggio albergo)
Art. 26.  (Villaggio residenza turistica alberghiera)
Art. 27.  (Motel)
Art. 28.  (Country house)
Art. 29.  (Alberghi centro congressi)
Art. 30.  (Club di prodotto)
Art. 31.  (Complessi turistico ricettivi)
Art. 32.  (Classificazione)
Art. 33.  (Classificazione provvisoria)
Art. 34.  (Procedure di classificazione)
Art. 35.  (Variazione del titolare della struttura)
Art. 36.  (Variazione della classificazione e aggiornamento dati)
Art. 37.  (Sopralluoghi)
Art. 38.  (Monitoraggio della qualità)
Art. 39.  (Elenco delle caratteristiche qualitative)
Art. 40.  (Informazioni per il pubblico)
Art. 41.  (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 42.  (Autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 43.  (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)
Art. 44.  (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 70 della Legge)
Art. 45.  (Norma transitoria per la classificazione provvisoria)
Art. 46.  (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 47.  (Costituzione dei C<omitati Tecnici)
Art. 48.  (Funzionamento dei Comitati Tecnici)
Art. 49.  (Funzioni dei Comitati Tecnici)
Art. 50.  (Abrogazioni)


§ 3.1.d - R.R. 30 gennaio 2009, n. 2.

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari).

(B.U. 18 febbraio 2009, n. 3)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

     1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari), disciplina le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II capo I della citata legge.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

     a) per “Legge” la l.r. 2/2008;

     b) per “ambiti in deroga” quelli localizzati nelle zone omogenee classificate “A” ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttiv i e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti) o ad esse assimilabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero classificati “NI” (Nuclei Isolati), “ME” (Manufatti Emergenti) e “SME” (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri ambiti, che i Comuni, in applicazione del presente regolamento, possono individuare, nell’ambito del regolamento edilizio, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio avente valenza storica e culturale;

     c) per “strutture esistenti” le strutture ricettive alberghiere classificate e in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ad una certa data con riferimento a quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Regolamento.

 

     Art. 3. (Gestione unitaria)

     1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva alberghiera si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari.

     2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di pernottamento sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva alberghiera, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti.

     3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 34, 36, 43 e 44 è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi.

     4. Il gestore della struttura ricettiva alberghiera deve avere la disponibilità, in forza di un valido titolo di possesso, degli immobili in cui è svolta l’attività, in mancanza la classificazione non può essere attribuita o, nel caso di strutture esistenti, è revocata.

 

     Art. 4. (Convenzioni per la gestione unitaria)

     1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere in particolare:

     a) l’obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti al livello di classificazione attribuito ai sensi dell’articolo 48 della Legge nonché l’impegno a garantire il buon funzionamento dell’esercizio alberghiero nel suo complesso;

     b) l’obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Provincia.

 

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 5. (Caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere)

     1. Le strutture ricettive alberghiere sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un’offerta libera e indifferenziata al pubblico.

     2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva alberghiera destinati all’alloggio degli ospiti e costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso.

     3. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:

     a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;

     b) suite: costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno privo di posti letto, ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;

     c) junior suite: costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno priva di posti letto annessa alla camera e da questa non separata ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;

     d) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;

     e) appartamento: costituito da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché le attrezzature e le dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.

 

     Art. 6. (Calcolo delle superfici delle unità abitative)

     1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle unità abitative si considera la superficie del piano calpestabile, al netto della superficie dei bagni, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse quali corridoi, disimpegni e simili - purchè non delimitati da serramenti - nella misura massima complessiva di 2 metri quadrati per le camere a due letti e 1,5 metri quadrati per quelle ad un letto. Per corridoi si intendono gli spazi aventi una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari.

 

     Art. 7. (Superfici delle camere delle strutture ricettive alberghiere)

     1. Negli alberghi, nelle locande e nelle residenze d’epoca la superficie minima delle camere, è fissata in 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per quelle a due letti.

     2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiuntivi, con un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore di 6 metri quadrati per ogni posto letto. I letti aggiuntivi vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore.

     3. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è consentita, a richiesta, l’aggiunta temporanea, fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di 18 anni [1].

     4. Per gli alberghi classificati successivamente al 26 maggio 1994 – data di entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1994, n. 23 (Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere) – e per quelli di nuova apertura, richiedenti la classificazione a quattro e cinque stelle le superfici minime indicate al comma 1, sono aumentate di 1 metro quadrato per le camere a un letto e di 3 metri quadrati per le camere a due letti. In tali casi le superfici di cui al comma 2 sono aumentate di 2 metri quadrati ogni posto letto aggiuntivo.

     5. Per gli alberghi classificati alla data del 26 maggio 1994 nonché per le locande derivanti dalla trasformazione degli stessi, limitatamente alle camere già autorizzate allora, sono ammesse superfici inferiori a quelle di cui al comma 1 con i seguenti limiti:

     a) 6 metri quadrati per le camere ad un letto e 10,50 metri quadrati per le camere a due letti degli alberghi classificati a una e due stelle;

     b) 6,40 metri quadrati per le camere ad un letto e 11,20 metri quadrati per le camere a due letti degli alberghi classificati a tre e quattro stelle.

     6. Negli alberghi di cui al comma 5, dotati di camere aventi superfici superiori a quelle indicate al citato comma, non è consentita la riduzione delle superfici stesse fatti salvi i casi in cui la riduzione sia finalizzata all’installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, nel rispetto dei limiti delle superfici di cui al comma 5.

     7. Negli alberghi e nelle locande classificati successivamente al 26 maggio 1994 e precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso di installazione di bagni privati è consentita la riduzione delle superfici delle camere di cui al comma 1 con i seguenti limiti:

     a) 6 metri quadrati per le camere ad un letto degli alberghi classificati una stella e per le locande classificate a due stelle;

     b) 7 metri quadrati per le camere ad un letto degli alberghi e delle locande classificati due e tre stelle;

     c) 12 metri quadrati per le camere a due letti degli alberghi e delle locande classificati una, due e tre stelle.

     8. Al fine di evitare l’alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici, non sono assoggettate agli standard di cui ai commi 1 e 4 le strutture ricettive alberghiere esistenti, classificate una, due e tre stelle - localizzate negli ambiti in deroga ovvero soggette ai vincoli storico culturali previsti dalla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137) - nel caso di interventi di ampliamento effettuati su volumi esistenti o comportanti la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici agibili che risultino strutturalmente e architettonicamente connessi con l’organismo edilizio esistente. In tali casi, per le strutture classificate una, due e tre stelle, le superfici sono ridotte a:

     a) 7 metri quadrati per le camere ad un letto;

     b) 12 metri quadrati per le camere a due letti.

     9. Le superfici di cui ai commi precedenti si applicano anche alle camere costituenti le bicamere di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d), nelle quali non è possibile collocare letti aggiuntivi.

     10.La superficie delle camere a due letti degli alberghi diffusi classificati al livello tre stelle può essere ridotta a 12 metri quadrati nei casi in cui si eviti il ricorso a interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici.

     11. Le residenze d’epoca derivanti dalla trasformazione di alberghi classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono mantenere le dimensioni delle camere autorizzate all’atto della precedente classificazione nonché avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

     12. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati, salvo i casi di cui ai commi 5, 7 e 8, è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore.

 

     Art. 8. (Superfici delle suite e delle junior suite)

     1. Nelle strutture ricettive alberghiere di nuova apertura la superficie minima delle suite è fissata in 22 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 26 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle.

     2. La superficie minima del vano soggiorno delle suite di cui al comma 1 è fissata in 6 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 7 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 4 dell’articolo 7.

     3. Nelle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento le dimensioni di cui al comma 1 sono ridotte a 19 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 22 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle.

     4. Nelle strutture ricettive alberghiere di nuova apertura la superficie minima delle junior suite è fissata in 19 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 22 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle.

     5. Nelle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le dimensioni di cui al comma 4, sono ridotte a 18 metri quadrati per le strutture classificate tre stelle e 21 metri quadrati per quelle classificate quattro e cinque stelle.

     6. Nel vano soggiorno delle suite e nella zona soggiorno delle junior suite non è consentito il pernottamento.

     7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità.

 

     Art. 9. (Superfici degli appartamenti)

     1. Gli appartamenti delle residenze turistico-alberghiere, sono configurabili come segue:

     a) monolocale attrezzato per il soggiorno ed il pernottamento;

     b) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati;

     c) trilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.

     2. Il monolocale descritto al comma 1, lettera a) deve possedere una superficie minima di 18 metri quadrati divisa in:

     a) una zona destinata al pernottamento avente una superficie minima di 10 metri quadrati per il primo posto letto, 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di 4 posti letto effettivi che possono essere collocati in modo permanente;

     b) una zona soggiorno avente una superficie minima di 8 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta dell’ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 posti letto aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall’angolo cottura.

     3. Per le residenze turistico-alberghiere (R.T.A.) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il monolocale descritto al comma 1, lettera a) deve possedere una superficie minima di 14 metri quadrati divisa in:

     a) una zona destinata al pernottamento avente una superficie minima di 8 metri quadrati per il primo posto letto, 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto effettivi che possono essere collocati in modo permanente;

     b) una zona soggiorno avente una superficie minima, di 6 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta dell’ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 letti aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall’angolo cottura.

     4. Gli appartamenti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono possedere:

     a) camera/e stabilmente attrezzata/e per il pernottamento: superficie minima di 8 metri quadrati per un posto letto, 16 metri quadrati per due posti letto con possibilità di collocare, a richiesta dell’ospite, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo consentito di 4 posti letto di cui due aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore;

     b) locale soggiorno: superficie minima di 8 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta degli ospiti, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 letti aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall’angolo cottura.

     5. Per le R.T.A. esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli appartamenti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono possedere:

     a) camera/e stabilmente attrezzata/e per il pernottamento: superficie minima di 8 metri quadrati per un posto letto, 14 metri quadrati per due posti letto e 6 metri quadrati ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto effettivi che possono essere collocati in modo stabile;

     b) locale soggiorno: superficie minima di 6 metri quadrati in cui è possibile collocare, a richiesta degli ospiti, un posto letto aggiuntivo ogni 6 metri quadrati con un massimo di 4 letti aggiuntivi che vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell’apposito contenitore. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall’angolo cottura.

     6. Negli appartamenti trilocali, di cui al comma 1, lettera c) presenti nelle R.T.A. classificate quattro stelle non è possibile collocare letti nel locale soggiorno. Nelle R.T.A. classificate due o tre stelle è possibile collocare letti nel locale soggiorno esclusivamente in presenza di un secondo ulteriore locale bagno.

     7. Per le R.T.A. di nuova apertura che richiedono la classificazione a quattro stelle, le superfici minime indicate ai commi 2 e 4, sono aumentate di:

     a) 1 metro quadrato per le camere ad un letto;

     b) 3 metri quadrati per le camere a due letti;

     c) 2 metri quadrati per ogni ulteriore letto consentibile nelle camere;

     d) 2 metri quadrati per la dimensione minima del locale soggiorno e per ogni posto letto aggiuntivo.

     8. Nelle R.T.A. esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentita la presenza di unità abitative costituite da monolocale attrezzato per il pernottamento. Tale monolocale deve possedere una superficie minima di 8 metri quadrati per il primo posto letto e 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di 4 posti letto effettivi che possono essere collocati in modo stabile. Nel calcolo della superficie è escluso lo spazio occupato dall’angolo cottura.

     9. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità.

 

     Art. 10. (Altezze e volumi)

     1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere è fissata dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto ed i locali di uso comune, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno privati e comuni nonché per gli altri spazi accessori quali corridoi e disimpegni.

     2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e delle tipologie edilizie locali, una riduzione a metri 2,55 dell'altezza minima interna utile delle camere da letto e dei locali di uso comune, ulteriormente riducibile a metri 2,40 per le strutture già esistenti.

     3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono ammesse misure inferiori alle minime, purché non al di sotto di metri 2,00 a condizione che l'altezza media del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.

     4. Nei casi in cui il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza media interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio stesso – è fissata in metri 2,30 per le camere ed i locali di uso comune, riducibili a metri 2,10 per i locali accessori e di servizio. L’altezza minima, valutabile ai fini dei calcoli di cui al presente regolamento, non può essere inferiore a metri 1,50 per le camere o i locali di uso comune e metri 1,30 per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici posti a quota superiore a metri 700 sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l’altezza media interna netta può essere ridotta a metri 2,10 per le camere ed i locali di uso comune e a metri 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. L’altezza minima, valutabile ai fini dei calcoli di cui al presente regolamento, non può essere inferiore a metri 1,30 per le camere ed i locali di uso comune e a metri 1,10 per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore ad un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle camere e degli appartamenti deve essere quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 7, 8, 9 ed ai commi 1 e 2 del presente articolo [2].

     5. Le dimensioni delle altezze delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere ridotte sino a metri 2,30 a condizione che il volume minimo delle camere e degli appartamenti sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 7, 8, 9 e al presente articolo, commi 1 e 2 [3].

     6. Negli alberghi e nelle locande esistenti localizzate negli ambiti in deroga ovvero soggette ai vincoli storico culturali previsti dalla Parte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm., tenuto conto della tipologia edilizia dei fabbricati di impianto antico, è consentita un’ altezza minima interna dei vani abitabili ridotta, comunque non inferiore a metri 2,40 purché il volume disponibile non sia inferiore a:

     a) 15 metri cubi per posto letto, per le strutture classificate entro il 26 maggio 1994;

     b) 18 metri cubi per posto letto, per le strutture classificate successivamente al 26 maggio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

     c) 14,40 metri cubi per ogni posto letto aggiuntivo.

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai locali da destinarsi ad attività ricettiva alberghiera, con esclusione delle R.T.A., ubicati in edifici, localizzati nelle zone in deroga ovvero soggette al vincoli previsti dal dalla Parte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm., purché il volume disponibile non sia inferiore a:

     a) per le strutture classificate una, due e tre stelle: 18 metri cubi per il primo letto, ulteriori 15 metri cubi per il secondo letto e 14,40 metri cubi per ogni posto letto aggiuntivo;

     b) per le strutture classificate quattro e cinque stelle: 20,50 metri cubi per posto letto, ulteriori 19,50 metri cubi per il secondo letto e 19,20 metri cubi per ogni posto letto aggiuntivo.

     8. I locali delle attività ricettive alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono avere altezze utili interne inferiori a quelle di cui ai commi precedenti purché risultino in possesso della prescritta agibilità ed a condizione che il volume minimo delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime di cui agli articoli 7, 8 e 9 e le altezze minime indicate nel presente articolo, commi 1 e 2 [4].

 

     Art. 11. (Soppalchi)

     1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative di cui all’articolo 5, comma 2, devono possedere le seguenti caratteristiche [5]:

     a) altezza minima negli spazi sovrastanti e sottostanti pari a metri 2,20;

     b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie del locale originario;

     c) la superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco.

     2. Gli appartamenti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e comma 8, nei quali vengono installati soppalchi mantengono la configurazione del monolocale.

 

     Art. 12. (Caratteristiche dei servizi igienici)

     1. I locali bagno annessi alle unità abitative ed i bagni di uso comune a servizio delle stesse devono essere dotati di: lavabo, vaso, bidet e vasca o doccia dotata di box o, per strutture classificate una, due e tre stelle, di adeguata protezione. I locali bagno delle unità abitative possono essere suddivisi in più locali, in ogni caso vaso e bidet devono essere nello stesso locale. Nel caso di locali bagno accessibili a disabili, il requisito del bidet è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali “doccetta flessibile a parete” o accessori combinati “WC-Bidet”.

     2. E’ consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all’interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.

     3. I locali bagno privati e quelli ad uso comune a servizio delle unità abitative devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.

     4. Negli appartamenti i locali bagno devono essere dotati di locale antibagno qualora agli stessi si acceda direttamente dal vano ove è posto l’angolo cottura o dal locale cucina autonomo.

     5. La dimensione dei bagni deve essere di almeno 3 metri quadrati per le strutture ricettive fino a tre stelle e di 4 metri quadrati per le strutture a quattro e cinque stelle.

     6. Sono consentite superfici di bagni ridotte, purché non inferiori a 2 metri quadrati per le strutture fino a tre stelle, 2,50 metri quadrati per le strutture a quattro stelle e 3 metri quadrati per le strutture a cinque stelle, in caso di:

     a) esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che prevedono, attraverso opere interne, l'installazione di bagni privati in camere che ne sono sprovviste;

     b) interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti da adibire ad attività ricettive alberghiere - localizzate negli ambiti in deroga ovvero soggette a vincoli storico culturali previsti dalla Parte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm. che per problematiche di tipo tecnico-architettonico non possono rispettare le superfici di cui al comma 5.

     7. Per le strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il rispetto delle dimensioni di cui al comma 5 è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia). Qualora la superficie dei servizi igienici presenti in strutture alberghiere esistenti, classificate a 1, 2 e 3 stelle non consenta l’installazione del bidet tale requisito è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali “doccetta flessibile a parete” o accessori combinati “WC-Bidet” [6].

     8. I locali bagno a servizio delle sale comuni e dei locali di somministrazione di alimenti e bevande devono essere dotati di lavabo e vaso. Tali locali devono, altresì, essere dotati di vano antibagno, forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idoneo a consentire il ricambio dell'aria.

     9. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino ad almeno 2 metri di altezza con piastrelle o altri materiali idonei.

 

     Art. 13. (Dipendenze)

     1. Sono definite dipendenze i locali delle strutture ricettive alberghiere destinati all’alloggio dei clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

     2. (Omissis) [7].

     3. (Omissis) [8].

     4. La casa madre e le dipendenze sono classificate congiuntamente utilizzando due distinti modelli di classificazione.

     5. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

     6. Negli alberghi con classificazione non superiore alle due stelle è ammesso che le camere siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri di percorso pedonale dalla casa madre.

 

TITOLO III

RICETTIVITA’ DIFFUSA

 

CAPO I

NORME COMUNI

 

     Art. 14. (Tipologie di ricettività diffusa)

     1. La ricettività diffusa si caratterizza nell’offerta di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative, già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa), localizzate in almeno tre organismi edilizi separati, con ingressi indipendenti.

     2. Le forme di ricettività diffusa sono articolate in:

     a) la tipologia dell’albergo diffuso di cui all’articolo 10 della Legge, struttura ricettiva alberghiera atta a fornire alloggio e servizi complementari in non meno di 7 unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;

     b) la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa” ai sensi dell’articolo 38 della Legge, attribuita a strutture turistico ricettive sviluppate in unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune ovvero in più comuni.

 

     Art. 15. (Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa)

     1. Il contesto della ricettività diffusa è caratterizzato da:

     a) la presenza di elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione;

     b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale.

     2. All’atto della classificazione il soggetto titolare deve:

     a) documentare, con riferimento al comma 1, lettera a), la presenza, nel ambito territoriale ove è localizzata, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a) e b), la ricettività diffusa, degli aspetti qualificanti relativi a significative espressioni delle tradizioni e della cultura del territorio che possono essere fruite dal turista nell’ambito del proprio soggiorno. Tra gli aspetti qualificanti rientrano tra gli altri, a titolo esemplificativo: manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, quali sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita contadina; la presenza di strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale, quali museo contadino, del ferro, del vetro, della ceramica; la presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, quali laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali;

     b) documentare la realizzazione o la progettazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale, attraverso:

     I. la valorizzazione, a titolo esemplificativo, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l’organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzazione delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;

     II. la promozione, a titolo esemplificativo, tramite la presenza di uno degli “itinerari dei gusti e dei profumi” previsti dalla l.r. 13/2007, l’esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l’organizzazione di visite guidate, l’edizione di guide o opuscoli promozionali, l’esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;

     III. l’animazione consistente, a titolo esemplificativo, nella presenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, nell’organizzazione di eventi originali e di qualità, nell’organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee.

     3. Le Province all’atto della classificazione procedono alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2.

 

CAPO II

ALBERGO DIFFUSO

 

     Art. 16. (Elementi di localizzazione dell’albergo diffuso)

     1. Le unità abitative costituenti l’albergo diffuso di cui all’articolo 10 della Legge sono localizzate in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un paese vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all’interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensazione di vivere un paese “autentico”.

     2. Il centro storico in cui è localizzato l’albergo diffuso è situato all’interno di un centro edificato nel quale siano residenti non più di tremila persone e siano presenti le seguenti condizioni:

     a) pregio storico-ambientale: tale condizione si verifica, ai fini del presente Regolamento, qualora l’aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona “A” o ad essa assimilabile ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati “NI” (Nuclei Isolati), “ME” (Manufatti Emergenti) e “SME” (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;

     b) vitalità e vivibilità: tale condizione è presente quando nella località abitata in cui è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno cento persone, ovvero il centro storico costituisce polo di attrazione per l’intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di pubblica utilità o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.

 

     Art. 17. (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell’albergo diffuso)

     1. Le unità abitative costituenti l’albergo diffuso devono garantire la capacità ricettiva minima di 30 posti letto e sono collocate all’interno del perimetro del centro storico come definito dall’articolo 16, comma 2, fatto salvo quanto indicato dal comma 2.

     2. E’ consentita una collocazione di non più del 20 per cento delle unità abitative al di fuori del perimetro del centro storico, purché nel rispetto della distanza massima dai servizi comuni indicata al comma 3.

     3. La disposizione delle unità abitative è distribuita in maniera da garantire un agevole accesso ai servizi comuni offerti. Le unità abitative che costituiscono l’albergo diffuso, in deroga a quanto disposto all’articolo 13, sono localizzate entro una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento. I locali comuni sono preferibilmente collocati in un unico stabile o in locali contigui ed in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle unità abitative.

     4. Nell’albergo diffuso è consentita la presenza di unità abitative di cui al comma 1 dell’articolo 9 nel limite del 30 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

     5. Negli alberghi diffusi classificati 3 e 4 stelle le dotazioni ed i servizi relativi alle sale/aree comuni possono essere assolte, previa convenzione, attraverso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché locali pubblici e privati esistenti posti nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze e comunque ad una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento.

 

     Art. 18. (Progetti avviati di alberghi diffusi)

     1. Ai fini della classificazione di cui all’articolo 32, con particolare riferimento ai requisiti minimi previsti dall’allegata tabella “C”, per progetti avviati di alberghi diffusi si intendono quelli:

     a) per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia stata avviata la procedura volta al rilascio del titolo edilizio;

     b) presentati quali programmi integrati nell’ambito della procedura di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1593 del 18 dicembre 2007.

 

CAPO III

OSPITALITA’ DIFFUSA

 

     Art. 19. (Ospitalità diffusa)

     1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa [9].

     1 bis. Qualora l’ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25 [10].

     2. Ogni singola tipologia di struttura ricettiva è disciplinata dalla specifica normativa vigente.

 

     Art. 20. (Requisiti gestionali per l’ospitalità diffusa)

     1. L’ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all’articolo 19 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso la presenza di un “centro di ricevimento”, da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i servizi di promozione e commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, accoglienza e punto informazioni.

     2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono l’ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, costituiscono un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assuma la responsabilità della conduzione del centro. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.

     3. Il soggetto giuridico che gestisce il “centro di ricevimento”, al fine di potenziare l’offerta turistica del territorio interessato, può creare o gestire ulteriori servizi, quali impianti sportivi, sale polivalenti, servizi di benessere, dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione.

     4. Nell’ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l’ospitalità diffusa viene adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea.

 

     Art. 21. (Elementi di localizzazione dell’ospitalità diffusa)

     1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un’elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l’ospitalità diffusa sono localizzati nell’ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale.

     2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono riconosciute qualora:

     a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona “A” o ad essa assimilabile, ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della l.r. 36/97 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati “NI” (Nuclei Isolati), “ME” (Manufatti Emergenti) e “SME” (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico caratterizzati da un raggruppamento di edifici di pregio storicoambientale;

     b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi dai borghi o nuclei di cui alla lettera a) aventi le seguenti caratteristiche:

     I. costruiti prima del 1900;

     II. tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e decorativo riconoscibile;

     III. localizzati in ambiti classificati “IS” (Insediamenti sparsi) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da vincoli ai sensi del dlgs n. 42/2004 e s.m..

     3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) sono localizzati all’interno di una località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone.

 

     Art. 22. (Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)

     1. Le strutture ricettive costituenti l’ospitalità diffusa e il “centro di ricevimento” sono localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici isolati dello stesso comune ovvero in più comuni, a condizione che questi ultimi siano confinanti tra di loro, oppure siano interessati dalla presenza di almeno uno degli “itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria” previsti dalla l.r. 13/2007, oppure siano interessati dalla presenza dell’Alta Via dei Monti Liguri.

     2. Il centro di ricevimento deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle strutture ricettive, ovvero posto all’inizio del percorso principalmente seguito dai turisti e dai clienti.

     3. I servizi di bar, prima colazione e ristorante sono forniti entro le distanze indicate nella specifica Tabella “OD” allegata al presente regolamento.

 

     Art. 23. (Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)

     1. L’ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, offre i servizi minimi e possiede le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella “OD” allegata al presente Regolamento.

 

     Art. 24. (Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l’ospitalità diffusa)

     1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge le Province provvedono alla verifica delle caratteristiche e dei requisiti disciplinati dal presente regolamento ed attribuiscono, con apposito provvedimento, la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa”.

     2. L’esercizio dell’attività dell’ospitalità diffusa è subordinato alla verifica da parte del Comune in cui è ubicato il “centro di ricevimento” del rispetto delle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti da documentarsi anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

     3. L’autorizzazione all’esercizio delle singole strutture ricettive costituenti resta regolato dalle normative regionali pertinenti alle specifiche tipologie ricettive.

 

Titolo IV

DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE

 

     Art. 25. (Villaggio albergo)

     1. Assumono la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione delle unità abitative dislocate in più stabili e dall’inserimento dell’insieme ricettivo in un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

     2. Nelle strutture di cui al comma 1 è possibile ovviare alla recinzione dell’area in presenza di idoneo sistema di video sorveglianza degli accessi alle singole unità abitative.

 

     Art. 26. (Villaggio residenza turistica alberghiera)

     1. Assumono la denominazione di villaggio residenza turistica alberghiera le R.T.A. caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

     2. Nelle strutture di cui al comma 1 è possibile ovviare alla recinzione dell’area in presenza di idoneo sistema di video sorveglianza degli accessi alle singole unità abitative.

 

     Art. 27. (Motel)

     1. Assumono la denominazione di “motel” gli alberghi, di norma, ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione, di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurino alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti, servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative autorizzate, servizi di bar, ristorante, tavola calda o fredda.

 

          Art. 28. (Country house)

     1. Gli alberghi, le locande, le residenze d’epoca e le R.T.A. possono assumere la denominazione aggiuntiva di “country house” qualora siano localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con caratteristiche architettoniche tipiche, localizzati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa e che offrono un servizio di ristorazione tipico che preveda:

     a) la presentazione di una carta dei vini in cui siano presenti almeno 10 aziende e 20 etichette con non meno di 15 tipologie di vini DOC o IGT regionali dando priorità a quelli specifici della zona;

     b) l’utilizzo di bicchieri di forma adatta ai vini proposti prevedendo almeno 4 tipologie di bicchiere suddivisi per le seguenti categorie: da vino spumante, da vini bianchi e rossi giovani, da vini bianchi e rossi invecchiati, da vini per dessert, da grappa;

     c) l’offerta al cliente di almeno 10 diverse tipologie di prodotti tipici e tradizionali, di cui 2 di olio;

     d) la presentazione di un menù di degustazione, a prezzo dichiarato, in cui siano inseriti almeno 2 piatti preparati impiegando almeno 2 prodotti tipici e tradizionali ed accompagnati da un vino della zona.

 

     Art. 29. (Alberghi centro congressi)

     1. Le strutture ricettive alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle, con esclusione delle locande, possono assumere la denominazione aggiuntiva di “Centro congressi” qualora dispongano di sale permanentemente dedicate e appositamente predisposte per lo svolgimento di congressi e dotate delle relative installazioni tecniche di base, provviste degli spazi e dei servizi indispensabili.

     2. In particolare le strutture possiedono i requisiti e le dotazioni di cui alla tabella “CO” allegata al presente Regolamento.

 

     Art. 30. (Club di prodotto)

     1. La Giunta regionale può, anche su proposta delle principali associazioni di categoria degli operatori turistico ricettivi, approvare disciplinari volti alla definizione di “club di prodotto” funzionali alla valorizzazione e alla promozione di differenti specializzazioni delle strutture ricettive di cui alla l.r. 2/2008, destinati a specifici target di utenti [11].

     2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono individuate le caratteristiche e i requisiti dei club di prodotto.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI

 

     Art. 31. (Complessi turistico ricettivi)

     1. Le strutture costituenti i complessi turistico ricettivi di cui all’articolo 36 della Legge sono classificate separatamente con l’indicazione dei servizi, locali, spazi, attrezzature, impianti e dotazioni comuni, utilizzati congiuntamente nel rispetto di quanto previsto al comma 2.

     2. Nei complessi turistico ricettivi i servizi e le dotazioni gestite in forma congiunta devono garantire il rispetto dei requisiti obbligati previsti per le diverse strutture costituenti il complesso, in relazione agli specifici livelli di classificazione.

     3. Tra i gestori delle diverse strutture costituenti i complessi turistico ricettivi, deve essere stipulata apposita convenzione che regoli i rapporti tra gli stessi con particolare riguardo ai servizi e dotazioni gestiti in forma congiunta per le finalità di cui al comma 2. In particolare per i servizi di ricevimento, qualora gestiti in forma congiunta, devono essere garantiti gli specifici orari e gli standard di prestazioni richiesti.

     4. Nel caso in cui i servizi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni gestite in forma congiunta siano localizzati ad una distanza superiore a 250 metri di percorrenza pedonale dalle unità abitative, deve essere garantito un servizio di trasporto a richiesta e gratuito.

     5. Nei complessi turistico ricettivi, al fine di garantire il rispetto della normativa di pubblica sicurezza, sono organizzati percorsi, anche mediante l’uso di adeguati sistemi tecnologici, utili a garantire una separazione dei flussi dei clienti rispetto a quelli degli altri eventuali fruitori della struttura o dell’impianto.

E’ garantita la possibilità di operare il controllo degli accessi agli immobili costituenti il complesso dalla zona ricevimento, indipendentemente dalla localizzazione della stessa, anche mediante sistemi tecnologici.

 

TITOLO VI

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 32. (Classificazione)

     1. Le strutture ricettive alberghiere ai sensi dell’articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:

     a) cinque per gli alberghi (da una a cinque stelle);

     b) tre per le residenze turistico-alberghiere e per le locande (da due a quattro stelle);

     c) tre per le residenze d’epoca e per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle).

     2. Le stelle sono assegnate in base al possesso:

     a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle tabelle “A”, “B” e “C” allegate al presente regolamento contenenti, altresì, eventuali deroghe riferibili a specifiche tipologie o caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere;

     b) delle caratteristiche qualitative contenute nell’elenco di cui all’articolo 53 della Legge e all’articolo 39 del presente regolamento.

     3. Le strutture ricettive alberghiere classificabili 4 o 5 stelle che non possiedono ingresso esclusivo dal piano stradale o percorsi esclusivi di collegamento dal piano stradale ai locali della struttura, sono classificate ad un livello inferiore a quello attribuibile sulla base del possesso dei requisiti minimi e delle caratteristiche qualitative di cui al comma 2, lettere a) e b) [12].

     3 bis. Le strutture ricettive alberghiere classificabili 2 o 3 stelle che non possiedono ingresso esclusivo dal piano stradale o percorsi esclusivi di collegamento dal piano stradale ai locali della struttura, devono offrire dotazioni e servizi complementari tra quelle di cui ai punti 4 delle tabelle “A”, “B” e “C”, allegate al presente regolamento, per un punteggio non inferiore rispettivamente a 15 e 24 punti. In caso contrario sono classificate ad un livello inferiore a quello attribuibile sulla base del possesso dei requisiti minimi e delle caratteristiche qualitative di cui al comma 2, lettere a) e b) [13].

     4. Gli alberghi classificati cinque stelle che siano riconosciuti in possesso di adeguati standard indicati nell’allegato “L” tipici degli esercizi di alta classe internazionale, sono autorizzati dalla Provincia competente ad abbinare alla classificazione a stelle il segno distintivo “lusso” simboleggiato con la lettera “L”.

     5. L’attribuzione della classificazione, l’aggiornamento, la voltura, la sospensione o revoca è comunicata dalla Provincia al Comune in cui è ubicata la struttura entro 15 giorni.

 

     Art. 33. (Classificazione provvisoria)

     1. La classificazione provvisoria di cui all’articolo 50 della Legge viene attribuita sulla base del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del permesso di costruire, integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui si intende dotare l'esercizio.

     2. La Provincia rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

     3. La Provincia può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma precedente sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

     4. La classificazione provvisoria ha validità per cinque anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Provincia la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi dell’articolo 34, o per la variazione della stessa ai sensi dell’articolo 36.

 

     Art. 34. (Procedure di classificazione)

     1. Per ottenere la classificazione, il titolare della struttura ricettiva è tenuto a presentare alla Provincia competente per territorio una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva alberghiera utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

     3. La dichiarazione di cui al comma 1, è corredata da un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature, nonché da documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico.

     4. La dichiarazione di cui al comma 1 è altresì corredata dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso dell’immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare.

     5. Le Province possono effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 6 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

     6. Le Province entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 provvedono, mediante atto amministrativo, all’attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva alberghiera. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all’inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.

 

     Art. 35. (Variazione del titolare della struttura)

     1. Nel caso di variazione del titolare dell’attività ricettiva, il subentrante è tenuto a presentare domanda di classificazione ai sensi dell’articolo 34 entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che vi dà origine.

 

     Art. 36. (Variazione della classificazione e aggiornamento dati)

     1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 34, 43 e 44 comunicano, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.

     2. Ai fini della verifica della corretta implementazione del sistema informativo turistico regionale le Province, entro il 30 agosto di ogni anno, inviano, anche mediante posta elettronica, ai titolari delle strutture ricettive alberghiere un documento riportante la sintesi dei dati contenuti nella dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature, riportante altresì l’indicazione dei prezzi minimi e massimi applicati [14].

     3. I titolari delle strutture ricettive alberghiere entro il 1° ottobre provvedono, anche mediante posta elettronica o fax, a confermare i dati di cui al comma 2 ovvero ad indicare difformità o variazioni degli stessi [15].

     4. Le Province nel caso di modifiche che comportano la variazione del livello di classificazione o del numero delle unità abitative e relativi posti letto, provvedono mediante atto amministrativo, a seguito di eventuale sopralluogo, all’attribuzione della nuova classificazione e all’aggiornamento del sistema informativo turistico regionale.

     5. Nel caso di modifiche diverse da quelle di cui al comma 4, le Province provvedono ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

     6. Le Province, a seguito delle modifiche apportate, inviano ai titolari copia vidimata della classificazione attribuita.

 

     Art. 37. (Sopralluoghi)

     1. Le Province a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 34, 43 e 44, procedono, entro ventiquattro mesi, tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.

     2. A seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1 le Province procedono alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione. Per le strutture classificate ai sensi dell’articolo 44 sono fatti salvi i requisiti oggetto di adeguamento i cui termini non siano ancora scaduti.

     3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, le Province mediante sopralluogo, da effettuarsi ogni trentasei mesi a decorrere dal precedente, provvedono alla verifica dei requisiti posseduti dalle strutture ricettive.

     4. Le Province ed i Comuni, per quanto di rispettiva competenza effettuano, in aggiunta a quanto disposto dai commi precedenti, sopralluoghi volti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

 

     Art. 38. (Monitoraggio della qualità)

     1. Al fine di assicurare, attraverso il coinvolgimento dei clienti, il monitoraggio della qualità delle strutture ricettive alberghiere, in vista di una progressiva elevazione degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature offerte, i titolari espongono nelle camere e negli appartamenti un’apposita nota informativa redatta sulla base di un modello concordato in seno ai Comitati Tecnici ed approvato con atto del Dirigente della struttura regionale competente.

     2. Attraverso la nota informativa di cui al comma 1 i clienti sono invitati ad esprimere suggerimenti, consigli, valutazioni e preferenze in ordine al miglioramento del livello qualitativo dei servizi ricettivi nonché di quelli turistici offerti nella località. La modulistica consentirà, altresì, di informare i clienti circa i principali standard che le strutture devono fornire in relazione ai diversi livelli di classificazione invitandoli, nel contempo, a rappresentare alle Province eventuali gravi carenze riscontrate.

     3. Le Province provvedono, a tale fine, alla predisposizione di un numero telefonico dotato di segreteria telefonica e di uno specifico indirizzo e-mail.

 

     Art. 39. (Elenco delle caratteristiche qualitative)

     1. La Giunta regionale, sentito lo specifico Comitato tecnico di cui all’articolo 54 della Legge, approva l’elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 53 della Legge.

 

     Art. 40. (Informazioni per il pubblico)

     1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:

     a) licenza di esercizio;

     b) la dichiarazione dei requisiti e l’elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Provincia all’atto della classificazione [16];

     c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Provincia;

     d) i costi dei servizi straordinari di cui all’articolo 46, comma 12.

     2. Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre:

     a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

     b) il numero dell’unità abitativa;

     c) il numero dei letti autorizzati;

     d) i prezzi giornalieri dell’unita’ abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della pensione completa.

 

     Art. 41. (Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive alberghiere)

     1. La denominazione della struttura ricettiva alberghiera non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive alberghiere appartenenti alla medesima tipologia nell’ambito dello stesso Comune.

     2. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive alberghiere allegano alla domanda di rilascio o revisione della classificazione copia del bozzetto dell’insegna da esporre all’esterno dell’esercizio soggetta all’assenso della Provincia. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni della Provincia.

     3. Le strutture ricettive alberghiere classificate a quattro o cinque stelle possono comprendere nella propria denominazione quella di “Grand Hotel” o “Palace”, sono fatte salve le denominazioni delle strutture esistenti.

     4. Il segno distintivo deve essere esposto all’esterno della struttura ricettiva alberghiera in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.

     5. Le strutture ricettive alberghiere possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.

 

     Art. 42. (Autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive alberghiere)

     1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere è subordinato al preventivo rilascio della classificazione di cui all’articolo 32, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 56, comma 2, lettera a), della Legge.

     2. L’aggiornamento o la voltura dell’autorizzazione all’esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere, qualora riguardi le caratteristiche, le attrezzature e qualunque dato rilevante ai fini della classificazione, è subordinato al preventivo aggiornamento o alla voltura della classificazione di cui all’articolo 32.

     3. L’autorizzazione deve riportare la capacità ricettiva della struttura attribuita dalla Provincia all’atto della classificazione.

     4. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di nuove strutture, le modificazioni e le eventuali sospensioni o revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

     5. I Comuni provvedono, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell’articolo 43 e 44, all’aggiornamento dell’autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Province.

 

     Art. 43. (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

     1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le Province inviano ai titolari delle strutture ricettive alberghiere, classificate ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) nonché certificate ai sensi della legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (Istituzione e disciplina delle locande), una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione o della certificazione attribuita ai sensi della previgente normativa.

     2. I titolari delle strutture ricettive alberghiere provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Provincia ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e corredata da un rilevo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo.

     3. La dichiarazione è altresì corredata dalla documentazione attestante il valido titolo di possesso in capo al titolare dell’immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva.

     4. Le Province possono effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 5 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

     5. Le Province entro centoventi giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 provvedono, mediante atto amministrativo, all’attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva alberghiera. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all’inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.

     6. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) o la certificazione di cui alla legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (Istituzione e disciplina delle locande) [17].

 

     Art. 44. (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti ai sensi dell’articolo 70 della Legge)

     1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4, i titolari delle strutture ricettive alberghiere ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 70 della Legge compilano lo specifico modello relativo ai requisiti per i quali, con le tempistiche di cui alle allegate tabelle "A", "B" e "C", si impegnano ad adeguarsi.

     2. Le Province entro centoventi giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 43 e dal modello di cui al comma 1 del presente articolo, provvedono, mediante atto amministrativo, all’attribuzione della classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva alberghiera. Le Province, a classificazione avvenuta, provvedono all’inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.

     3. La classificazione attribuita ai sensi del presente articolo sostituisce quella attribuita ai sensi della l.r. 11/1982 o la certificazione di cui alla l.r. 49/1996.

     4. I titolari delle strutture ricettive alberghiere di cui al comma 1 comunicano l’avvenuto adeguamento dei servizi, dotazioni e accessori entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui alle allegate tabelle “A”, “B” e “C”.

     5. Le Province a seguito degli adeguamenti procedono ad effettuare gli aggiornamenti utilizzando il sistema informativo turistico regionale, ovvero, in caso di mancato adeguamento, provvedono mediante atto amministrativo alla declassificazione della struttura o alla revoca della classificazione per le strutture classificate al livello più basso.

 

     Art. 45. (Norma transitoria per la classificazione provvisoria)

     1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive alberghiere per le quali siano stati avviati i procedimenti per l’attribuzione della classificazione provvisoria o per il rilascio del titolo edilizio entro il termine di entrata in vigore del presente Regolamento, è attribuita sulla base dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia concernenti: superfici e volumi delle unità abitative, superfici delle aree/sale comuni, dotazioni impiantistiche e dotazioni di parcheggi. Per gli altri requisiti si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le strutture alberghiere già in possesso di classificazione provvisoria o di titolo edilizio rilasciato a fronte di procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento senza che si sia pervenuti all’attribuzione della classificazione provvisoria o al rilascio del titolo edilizio, sono da avviare nuovi procedimenti da valutare sulla base dei requisiti di cui al presente regolamento.

 

TITOLO VII

DISCIPLINA DEI PREZZI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 46. (Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere)

     1. Ai sensi dell’articolo 60 della Legge i titolari delle strutture ricettive alberghiere comunicano alle Province, utilizzando lo specifico modello, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 36, commi 2 e 3, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. I prezzi comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     2. Le Province, nei sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvedono, utilizzando il sistema informativo regionale, alla verifica e all’eventuale aggiornamento della sezione tariffe della banca dati regionale. Le Province provvedono successivamente ad inviare alle strutture ricettive alberghiere la tabella delle tariffe vidimata.

     3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

     4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

     5. I titolari delle strutture ricettive alberghiere che intendono variare i prezzi dal 1° giugno al 31 dicembre dell’anno successivo sono tenuti a presentare alla Provincia territorialmente competente, entro il 1° marzo, la tabella dei prezzi con l’indicazione delle variazioni.

     6. Il prezzo di “pensione completa”, tutto incluso, si intende praticato per giorno e per persona ed è comprensivo di pernottamento, prima colazione, seconda colazione e pasto serale (nei limiti del menù del giorno previsto per i pensionanti). Le bevande sono sempre escluse. Per l’occupazione di una camera singola o doppia uso singola potrà essere richiesto un supplemento sul prezzo di pensione e mezza pensione [18].

     7. La pensione completa di regola decorre dalla seconda colazione del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del mattino del giorno di partenza. La camera dovrà essere lasciata libera entro le ore antimeridiane del giorno di partenza del cliente. Per gli eventuali pasti eccedenti un giorno intero di “pensione completa” si applicano le relative tariffe contenute nella tabella dei prezzi [19].

     8. Nel trattamento di pensione completa per i pasti consumati fuori dall’esercizio alberghiero gli albergatori, a richiesta, forniscono, in sostituzione del pasto, il cestino da viaggio senza supplemento di prezzo. I pasti fuori dai locali a tale uso destinati e fuori dagli orari fissati danno luogo ad un supplemento di prezzo. La direzione dell’albergo si riserva la facoltà di non fornire i pasti fuori dagli orari stabiliti [20].

     9. I titolari delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

     a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

     b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;

     c) bambini al di sotto dei dodici anni;

     d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;

     e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;

     f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.

     10. Per le strutture ricettive alberghiere è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.

     11. I prezzi sono comprensivi di riscaldamento, di condizionamento, ove presente, e IVA nonché dell’uso di servizi comuni – salvo quanto dichiarato ai sensi del comma 12 – e degli accessori delle camere e dei bagni.

     12. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

 

TITOLO VIII

MODALITA’ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI TECNICI

 

     Art. 47. (Costituzione dei C<omitati Tecnici)

     1. I componenti dei Comitati tecnici di cui all’articolo 54 della Legge sono designati, entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Provincia competente, dagli Enti e congiuntamente dalle associazioni di categoria degli operatori alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     2. Trascorso tale termine la Provincia nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

     3. Il Comitato resta in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta degli Enti e delle rispettive associazioni di categoria.

     4. Il Presidente del Comitato è nominato dalla Provincia tra i suoi rappresentanti.

     5. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale della Provincia. Il segretario assiste il Presidente per tutte le incombenze relative al funzionamento del Comitato e redige il verbale delle sedute.

 

     Art. 48. (Funzionamento dei Comitati Tecnici)

     1. I Comitati tecnici istituiti ai sensi dell’articolo 54 della Legge si riuniscono almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve pervenire a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.

     2. Le Province convocano i Comitati tecnici integrati dai rappresentanti delle diverse associazioni di categoria del comparto alberghiero sulla base degli argomenti previsti nell’ordine del giorno.

     3. Le sedute dei Comitati sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

     4. Il Comitato è integrato dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, nel caso l’ordine del giorno della singola seduta riguardi questioni o argomenti di carattere generale riferibili ad uno specifico ambito territoriale.

     5. Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può convocare ulteriori rappresentanti di categoria riferibili a specifiche tipologie ricettive con funzioni di consulenza.

     6. Le determinazioni del Comitato sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 49. (Funzioni dei Comitati Tecnici)

     1. I Comitati Tecnici provinciali svolgono funzione di consulenza alla Regione in merito alla predisposizione e all’evoluzione dell’elenco delle caratteristiche qualitative.

     2. I Comitati tecnici provinciali contribuiscono alla definizione del percorso evolutivo degli standard per la classificazione delle strutture alberghiere e dell’elenco delle caratteristiche qualitative.

     3. I Comitati tecnici svolgono, a fronte di specifica richiesta, funzioni di supporto alle Province nell’applicazione dell’elenco delle caratteristiche qualitative.

 

TITOLO IX

ABROGAZIONI

 

     Art. 50. (Abrogazioni)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 5 (Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste all’articolo 2, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)).

 

 

ALLEGATO A [21]

 

 

ALLEGATO B [22]

 

 

ALLEGATO C [23]

 

 

ALLEGATO OD [24]

 

 

ALLEGATO "CO"

 

Parte A

Gli alberghi "centro congressi'' devono possedere i seguenti requisiti:

 

A 1

I locali utilizzati devono essere indipendenti dal luoghi riservati ad altre attività et offrire un ambiente idoneo al conqresso

A 2

l'accesso ai locali non deve essere soggetto ad alcuna costrizione da altre attivile della struttura.

A 3

l'accesso ai locali deve essere consentito ai portatori di handicap rispetto delle norme di sicurezza vìgenti in materia di prevenzione incendi, uscite di sicurezza, sicurezza dell'ambiente di lavoro, ecc;

A 4

disponibilità di più sale di differente grandezza, delle quali una con capacità d minimo 200/250 posti, almeno 3 sale sussidiarie per riunioni più ristrette, spazi per le ristorazione per 200/250 persone, uffici per servizi;

A 5

disponibilità di documentazione chiara e completa sulla struttura e sulle dotazion d'arredo e tecnologiche; in particolare piante in scala con gli elementi architettonici (quali colonne, scalini, o altro) che possano condizionare l'utilizzo delle sale, nonché informazioni di tipo tecnico relative a allacci e potenze elettriche disponibili;

 

Parte B

Le sale congressi dovranno essere dotate delle seguenti installazioni tecniche fisse:

 

B 1

impianto di climatizzazione

B 2

potenza elettrica adeguata al lunzionamento dell'illuminazione, delle proiezioni e dell'amplificazione, opportunamente distribuita nella sala stessa

B 3

presa di corrente in prossimità del palco

B 4

collegamenti telefonici ed Internet

B 5

sistemi di oscuramento e insonorizzazione

B 6

poltrone o sedie in numero equivalente alla capienza dichiarata

B 7

palco o pedana (persale con capienza superiore a 100 posti)

B 8

tavolo di presidenza e podio

B 9

schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza/tondo e altezza sala/schermo)

B 10

segnaletica interna

B 11

attrezzature di supporto (videoproiettori e similari)

B 12

impianto di amplificazione e microfoni (per sale con capienza superiore a 50 posti)

B 13

spazio adeguato per nnstallazione di attrezzatura per la traduzione simultanea e la registrazione delle relazioni, garantendo al tempo stesso la buona ricezione dell'interpretariato

B 14

condizioni di lavoro confortevoli per gli interpreti, i tecnici ed i servizi di accoglienza

B 15

disponibilità di bagni, parcheggi, guardaroba, magazzino

 

 

ALLEGATO "L"

 

Per l'autorizzazione all'abbinamento alla classificazione a stelle della denominazione "lusso" simboleggiata con lettera "L" - da inserire nel segno distintivo dell'esercizio di cui al comma 4 dell'articolo 32 del presente Regolamento, si prendono in considerazione i seguenti "standard":

— Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da: vista panoramica; rilevanti pregi architettonici, artistici e decorativi della costruzione; particolare interesse storico e di tradizione dell'albergo in relazione anche alla sua abituale clientela; costruzione armonicamente inserita in contesto ambientale di particolare interesse storico, artistico, monumentale o naturale; tipo di costruzione che per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, presenza di parco o di altri ampi spazi riservati si distingue particolarmente dagli edifìci circostanti e da quelli della località adibiti ad albergo; rilevante ampiezza e fasto dell'entrata e della hall, con statue, fontane, scalone monumentale, sculture, tappeti, arazzi, quadri di autore, camino, poltrone, mobili antichi, ecc.; particolare favorevole rapporto, in termini di superfìcie e di numero, fra spazi e locali di uso comune e camere; particolare ampiezza delle sale di uso comune; particolare ampiezza delle camere; esistenza di appartamenti; rilevante ampiezza e numero degli ascensori; eccellente funzionalità di impianti, dotazioni ed arredi impianti ed attrezzature sportive, piscina o spiaggia privata; grande ristorante; terrazza e solarium; eleganza e funzionalità dei bagni.

— Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali: tappeti o moquette in tutti gli ambienti; mobili di pregio estetico o antichi; arredi e tendaggi di particolare tono; radio, televisore, filodiffusore o filodiffusore di musica a circuito chiuso in tutte le camere; lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti; attrezzature, posatene, stoviglie di particolare tono.

— Particolarità e qualità del servizio: direzione particolarmente qualificata; servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente; rapporto particolarmente favorevole tra numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti; qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere; dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi; ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante; servizio di bar efficiente e possibilmente assicurato in più locali.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[7] Comma soppresso dall'art. 5 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[8] Comma soppresso dall'art. 5 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1.

[10] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[12] Comma così sostituito dall'art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall'art. 7 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[14] Comma così sostituito dall'art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 9 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[17] Comma inserito dall'art. 10 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[18] Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[19] Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[20] Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1.

[21] Allegato sostituito dall'art. 12 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1, già modificato dagli artt. 1, 2 e 3 del R.R. 26 luglio 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dagli artt. 1, 2 e 3 del R.R. 16 aprile 2013, n. 3. Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 2 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1.

[22] Allegato sostituito dall'art. 13 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1, già modificato dagli artt. 4, 5 e 6 del R.R. 26 luglio 2011, n. 4 e così ulteriormente modificato dagli artt. 4, 5 e 6 del R.R. 16 aprile 2013, n. 3. Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 3 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1.

[23] Allegato sostituito dall'art. 14 del R.R. 19 febbraio 2010, n. 1 e così modificato dagli artt. 7, 8 e 9 del R.R. 26 luglio 2011, n. 4.

[24] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 4 del R.R. 9 aprile 2014, n. 1.