Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 26/07/2011 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla nota n. 19 dell’allegato “A” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 2. (Modifiche alla nota n. 22 dell’allegato “A” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 3. (Modifiche alla nota n. 29 dell’allegato “A” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 4. (Modifiche alla nota n. 15 dell’allegato “B” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 5. (Modifiche alla nota n. 19 dell’allegato “B” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 6. (Modifiche alla nota n. 24 dell’allegato “B” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 7. (Modifiche alla nota n. 20 dell’allegato “C” al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 8. (Modifiche alla nota n. 27 dell’allegato “C” al regolamento regionale 2/2009) |
Art. 9. (Modifiche alla nota n. 28 dell’allegato “C” al regolamento regionale 2/2009) |
§ 3.1.i - R.R. 26 luglio 2011, n. 4.
Modifiche al R.R. 30 gennaio 2009, n. 2: Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico- ricettive e balneari).
(B.U. 10 agosto 2011, n. 15)
Art. 1. (Modifiche alla nota n. 19 dell’allegato “A” al
1. (Omissis) [1].
Art. 2. (Modifiche alla nota n. 22 dell’allegato “A” al
1. (Omissis) [2].
Art. 3. (Modifiche alla nota n. 29 dell’allegato “A” al
1. (Omissis) [3].
Art. 4. (Modifiche alla nota n. 15 dell’allegato “B” al
1. (Omissis) [4].
Art. 5. (Modifiche alla nota n. 19 dell’allegato “B” al
1. (Omissis) [5].
Art. 6. (Modifiche alla nota n. 24 dell’allegato “B” al
1. (Omissis) [6].
Art. 7. (Modifiche alla nota n. 20 dell’allegato “C” al
1. (Omissis) [7].
Art. 8. (Modifiche alla nota n. 27 dell’allegato “C” al
1. (Omissis) [8].
Art. 9. (Modifiche alla nota n. 28 dell’allegato “C” al
1. (Omissis) [9].
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
[1] Modifica la nota 19 dell’allegato A al
[2] Modifica la nota 22 dell’allegato A al
[3] Modifica la nota 29 dell’allegato A al
[4] Modifica la nota 15 dell’allegato B al
[5] Modifica la nota 19 dell’allegato B al
[6] Modifica la nota 24 dell’allegato B al
[7] Modifica la nota 20 dell’allegato C al
[8] Modifica la nota 27 dell’allegato C al
[9] Modifica la nota 28 dell’allegato C al