§ 2.6.b - D.P.G.R. 11 febbraio 2003, n. 4/REG.
Regolamento Regionale recante: “Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 sport
Data:11/02/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione e definizioni).
Art. 2.  (Ubicazione).
Art. 3.  (Capienza utenti).
Art. 4.  (Strutture, finiture ed arredi, segnaletica).
Art. 5.  (Distribuzione interna).
Art. 6.  (Requisiti delle sale di attività motorie).
Art. 7.  (Requisiti dei nuclei servizi).
Art. 8.  (Primo soccorso)
Art. 9.  (Deposito).
Art. 10.  (Spazi accessori).
Art. 11.  (Impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento).
Art. 12.  (Vie d’uscita).
Art. 13.  (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).
Art. 14.  (Responsabili ed operatori del SAM).
Art. 15.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).
Art. 16.  (Autorizzazione provvisoria).
Art. 16 bis.  (Pareri)
Art. 17.  (Vigilanza e controllo).
Art. 17 bis.  (Obblighi dei Comuni)
Art. 17 ter.  (Norme per gli impianti già in esercizio)


§ 2.6.b - D.P.G.R. 11 febbraio 2003, n. 4/REG.

Regolamento Regionale recante: “Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie)”.

(B.U. 26 febbraio 2003, n. 3).

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni).

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti e alle attrezzature di cui all’articolo 29 della l. r. 6/2002 [1].

     2. Ai sensi dell’articolo 29 della l.r. n.6/2002 non sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento:

     a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;

     b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;

     c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza [2].

     3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intendono:

     a) impianto per attività motorie: l’insieme di uno o più “spazi per attività motorie” dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi accessori e servizi;

     b) “Spazi per attività motoria” (SAM): l’insieme di sale per attività motoria, spazi per servizi di supporto e spazi per impianti tecnici. In particolare si individua una connessione tra spazi ed attività, così definita: spazi per le attività; spazi per servizi di supporto; spazi per impianti tecnici (idrosanitario, climatizzazione, ventilazione, illuminazione, emergenza);

     c) sale di attività motorio-ricreative: lo spazio destinato a consentire la pratica di attività motorie;

     d) spazi e nuclei-servizi di supporto: spazi o servizi direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti, quali gli spogliatoi, i servizi igienici, di pronto soccorso, deposito, ufficio;

     e) spazi accessori: spazi non strettamente funzionali all’attività motoria, accessibili dagli utenti, quali solarium, bar, sauna;

     f) attrezzature:

     1) piccoli attrezzi o attrezzi mobili per attività a corpo libero e/o aerobica in genere;

     2) macchine o attrezzature per l’allenamento dell’apparato cardio-vascolare;

     3) macchine e/o attrezzature fisse per l’allenamento dell’apparato muscolare;

     g) capienza: il numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte che, comunque, non può superare il numero massimo di praticanti e addetti previsto nell’allegata tabella 1 [3];

     h) utenti: coloro che esercitano attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e attività motorie per la terza età;

     i) personale: personale tecnico sportivo e di supporto.

 

TITOLO II

REQUISITI TECNICI, IGIENICO-SANITARI

E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

 

     Art. 2. (Ubicazione).

     1. L’ubicazione dell’impianto o del SAM, deve essere tale da assicurare l’avvicinamento dei mezzi di soccorso. L’area su cui insiste l’impianto o il SAM deve avere caratteristiche tali da garantire il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza dei SAM devono essere costantemente fruibili dagli utenti, dal personale e dai disabili.

     2. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono anche altre attività. Resta salvo l’obbligo di osservare le norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, come stabilite dalla normativa vigente.

     2 bis. Gli impianti, qualora la capienza sia superiore alle 100 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al Decreto del Ministero Interno 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al Decreto del Ministero Interno 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell’ambito di applicazione del citato decreto [4].

     3. [La separazione degli impianti per attività motorie dalle specifiche altre attività, di cui sopra, è garantita con strutture REI 90. Qualora siano presenti comunicazioni sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco] [5].

     4. L’ubicazione dell’impianto o del SAM, deve essere tale da garantire l’accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili.

 

     Art. 3. (Capienza utenti).

     1. La superficie complessiva delle sale destinate alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a mq.50, mentre la superficie complessiva dello Spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a mq.80 di superficie utile agibile [6].

     2. In ogni caso il rapporto minimo superficie sala/utente è di 3 mq/utente.

     3. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n. 1 e n. 2, riportate in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 4. (Strutture, finiture ed arredi, segnaletica).

     1. Le strutture dei SAM devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco [7].

     2. Per il calcolo delle strutture orizzontali, si dovrà tenere conto del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ovvero ogni solaio sarà calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

     3. Il SAM deve essere dotato di idonea segnaletica finalizzata principalmente all’indicazione dei percorsi e delle vie di uscita, ai presidi antincendio, al riconoscimento dei luoghi e di allarme sia visivo che sonoro. La segnaletica stessa deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

     4. Ogni sala per attività motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la portata totale per mq di solaio (kg/mq) e la capienza.

 

     Art. 5. (Distribuzione interna). [8]

     1. All’interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di centimetri 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.

     2. Il SAM è dotato di zona ufficio, segreteria e/o ricevimento; sale di attività motorio-ricreativa; primo soccorso; nuclei servizi per gli utenti, nuclei servizi per il personale.

     3. L’impianto può essere dotato, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar sauna, ecc.) Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l’utilizzo di scrivanie e/o banconi (altezza compresa tra gli 80 e i 90 centimetri) da parte di persone deambulanti su sedia a ruote.

 

     Art. 6. (Requisiti delle sale di attività motorie).

     1. Per le sale di attività motorie sono fissati i seguenti requisiti:

     a) la pavimentazione deve essere antiscivolo ed antinfortunistica, adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

     b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenza per un’altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti fino a terra, ovvero contraddistinte da una pavimentazione diversa al fine di evitare infortuni a persone affette da deficit visivo;

     c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant’altro presente, devono essere in grado di resistere per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell’utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi.

 

     Art. 7. (Requisiti dei nuclei servizi). [9]

     1. I nuclei-servizi devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:

     a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l’introspezione e dotati di spazi e arredi commisurati all’utenza;

     b) i locali WC, le docce ed i lavandini.

     2. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.

     3. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:

     a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l’esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm.80. L’apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;

     b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo;

     c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l’impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nelle tabelle contenute nel presente regolamento;

     4. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n.120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.

     5. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. L’accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno, sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell’apertura delle porte (verso l’esterno e/o a doppio senso di apertura).

     6. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

     7. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.

 

          Art. 8. (Primo soccorso) [10]

     1. Il locale di primo soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq.4 per l’impianto minimo ed a mq.6 per tutti gli altri impianti ed un’altezza netta del vano non inferiore a m.2,70 con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.

 

     Art. 9. (Deposito). [11]

     [1. Ogni SAM dovrà essere dotato di un deposito correlato alla tipologia dell’attività svolta. Il deposito deve avere un carico d’incendio non superiore a 50 kg/mq. Il locale contenente materiale infiammabile, qualora la superficie sia superiore a mq 25, deve avere le strutture di separazione del resto dei locali e dalle altre attività presenti, le cui caratteristiche siano almeno REI 60. La porta di accesso, con stesse caratteristiche, deve aprire verso l’esterno ed essere dotata di molla di richiamo in modo che venga garantita la costante chiusura della porta stessa. Qualora venga superato il carico d’incendio sopra indicato il locale di superficie superiore a mq 25 deve essere protetto con un impianto di rilevazione fumi ed incendio e dotato di impianto automatico di spegnimento.]

 

     Art. 10. (Spazi accessori). [12]

     [1. È consentito collocare all’interno del SAM locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi, accessibili e fruibili da tutti, qualora arredati non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, non devono essere d’intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali “Solarium, “Sauna”, o simile devono essere dotati di meccanismi che proteggano contro l’introspezione, di appendiabiti e di aerazione diretta con l’esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti dalla scritta “Pulsante malore”, collocato in zona accessibile a tutti, luminoso e con trascrizione in braille. La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali “Sauna”, qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si dovrà tenere conto della loro destinazione d’uso la quale, secondo le norme vigenti, dovrà essere compatibile con l’attività principale. Andrà in ogni caso garantita la sicurezza degli utenti e l’uso corretto dell’impianto. Nei casi in cui sia previsto l’angolo bar, questo spazio deve essere arredato prevalentemente con materiali che abbiano un’adeguata reazione al fuoco e che non siano in alcun caso d’intralcio al normale transito degli utenti e, comunque, tale arredamento dovrà essere fruibile da tutti gli utenti e gli operatori.]

 

     Art. 11. (Impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento).

     1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186 (disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici). L’impianto deve essere progettato da tecnico abilitato. La rispondenza di tale impianto deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti) e successivi regolamenti di attuazione.

     2. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e progettati da tecnico abilitato. La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se di potenza superiore a 35 kw devono essere rispettate le norme emanate con decreti del Ministro dell’Interno relativamente agli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido [13].

 

          Art. 12. (Vie d’uscita). [14]

     1. Il SAM deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno ed essere dotate di maniglioni antipanico.

 

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE

 

     Art. 13. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).

     1. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un impianto per l’esercizio di attività motorie-ricreative viene rilasciata, su domanda dell’interessato, dal Comune del luogo dove è situato l’impianto, a seguito di accertamento dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie) e dal presente regolamento.

     2. La domanda di autorizzazione, indirizzata al sindaco ed in regola con la legge sul bollo, contiene:

     a) generalità e dati fiscali del richiedente;

     b) denominazione ed indirizzo dell’impianto che si intende attivare;

     c) indicazione del numero e della superficie delle sale per lo svolgimento dell’attività motoria;

     d) indicazione dell’orario di apertura che si intende applicare e delle attività che si intende svolgere;

     e) dichiarazione relativa alle generalità ed i titoli professionali del direttore responsabile, degli istruttori.

     3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi rapportata alla capienza dell’impianto con capitale minimo assicurato di E. 516.456,90;

     b) planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con l’indicazione della specifica destinazione d’uso [15];

     c) documentazione tecnica di idoneità in base alle vigenti leggi degli impianti tecnologici ed in particolare dell’impianto elettrico, dell’impianto termico e dell’impianto del trattamento dell’aria;

     d) certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di impianti realizzati precedentemente al 1971;

     e) certificato di agibilità dell’immobile [16];

     f) dichiarazione relativa all’impatto acustico, da cui risulti il rispetto della normativa vigente;

     f bis) dichiarazione del titolare dell’impianto sulla capienza, così come definita all’articolo 1, comma 3, lettera g) del presente regolamento [17].

     4. L’autorizzazione comunale, oltre ai dati relativi all’individuazione del titolare dell’impianto e all’ubicazione di quest’ultimo, deve contenere un richiamo agli accertamenti effettuati, l’indicazione delle attività in esso svolte, delle attrezzature consentite, nonché la capienza dell’impianto e le generalità del direttore responsabile e degli istruttori [18].

     5. Ogni modifica dei requisiti del SAM deve essere tempestivamente comunicata al Comune, indirizzata al sindaco.

     6. L’autorizzazione deve essere affissa in maniera visibile nella zona di accesso all’impianto.

 

     Art. 14. (Responsabili ed operatori del SAM).

     1. Il direttore responsabile del SAM svolge le seguenti funzioni:

     a) organizza le attività motorie;

     b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che il personale garantisca, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare dell’attività;

     c) promuove l’aggiornamento e la crescita professionale degli istruttori e degli operatori;

     d) cura l’efficienza delle attrezzature del SAM;

     e) assicura il corretto flusso di informazioni agli istruttori ed agli operatori;

     f) imposta l’attività motoria personalizzata per ciascun utente e risponde della corretta esecuzione da parte degli istruttori e degli operatori;

     g) aggiorna gli istruttori e gli operatori con campagne di educazione, su argomenti correlati all’attività fisica ed al benessere, e di prevenzione dell’uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge;

     h) provvede direttamente ad effettuare prove di esodo veloce preventivamente concordate con i responsabili del Corpo dei VV.FF. e ad informare gli utenti sia sui sistemi di antincendio presenti che sui percorsi delle vie di fuga. Tali operazioni possono essere demandate ad uno o più operatori, i quali avranno inoltre il compito di aiutare ed assistere, in caso di esodo veloce, anche gli eventuali utenti/dipendenti disabili presenti nella struttura.

     2. Il direttore responsabile deve garantire la propria presenza in modo tale da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività motorio-ricreative e comunque non può ricoprire tali mansioni in più di due distinti impianti per attività motorie. L’orario di servizio del direttore responsabile deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all’utenza.

     3. L’istruttore di attività motoria formula programmi di attività motorio sportive per coloro che frequentano gli impianti e fornisce loro la necessaria assistenza anche per il tramite degli operatori sportivi a lui sottoposti, dei quali coordina l’attività [19].

     3 bis. L’operatore sportivo collabora con l’istruttore e lo coadiuva in attività specifiche come l’insegnamento della pratica delle attività motorio sportive, pianificata dall’istruttore, e l’assistenza ai praticanti anche nell’uso dell’impianto e delle attrezzature in esso contenute [20].

 

          Art. 15. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).

     1. Il Comune sospende, previa diffida, l’autorizzazione dell’impianto o del SAM, fissando idoneo termine perentorio per la regolarizzazione dell’impianto o del SAM, nei casi in cui venga accertata una delle seguenti violazioni:

     a) non conformità dell’impianto per attività motorie e/o delle attrezzature ai requisiti di sicurezza e tecnico strutturali;

     b) violazione grave delle norme igienico-sanitarie;

     c) mancato rispetto delle previsioni che riguardano la fruibilità della struttura da parte di utenti/dipendenti disabili.

     2. La sospensione dell’autorizzazione cessa dopo la verifica da parte del Comune dell’avvenuta regolarizzazione dell’impianto o del SAM. In caso contrario, scaduto il termine, previa diffida l’autorizzazione è revocata.

     3. L’autorizzazione è altresì sospesa qualora venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 4, della l.r. 6/2002, fino a quando l’impianto o il SAM non risulti nuovamente adeguato ai suddetti requisiti.

 

     Art. 16. (Autorizzazione provvisoria).

     1. Il Comune competente per territorio rilascia autorizzazione provvisoria ai titolari degli impianti di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della l.r. 6/2002 in attesa di adeguamento al presente regolamento.

     2. I soggetti di cui al comma precedente che abbiano ottenuto dal Comune l’autorizzazione provvisoria, devono adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 16 bis. (Pareri) [21]

     1. Al fine della valutazione dell’adeguatezza igienico-sanitaria della struttura per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il Comune, per eventuali deroghe, acquisisce il parere del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per ciò che attiene al rischio igienico-sanitario.

 

     Art. 17. (Vigilanza e controllo).

     1. La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei SAM, in base alle norme contenute nel presente regolamento, sono di competenza dei Comuni, che le esercitano avvalendosi della collaborazione tecnica delle strutture di prevenzione delle ASL.

     2. Il controllo degli impianti e delle attrezzature dei SAM tende a verificare il permanere della loro conformità al presente regolamento per gli aspetti igienico-sanitari e tecnico- strutturali. A tal fine il titolare del SAM deve assicurare la disponibilità della relativa documentazione.

 

          Art. 17 bis. (Obblighi dei Comuni) [22]

     1. Per gli impianti che ricadono nelle previsione del presente regolamento, i Comuni, contestualmente all’adozione del relativo provvedimento, devono comunicare alla Regione:

     a) le autorizzazioni provvisorie rilasciate;

     b) le autorizzazioni definitive rilasciate;

     c) le sospensioni o revoche delle autorizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 15 e ogni altro provvedimento adottato in relazione alle autorizzazioni medesime.

 

     Art. 17 ter. (Norme per gli impianti già in esercizio) [23]

     1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento, per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

     a) il rapporto minimo della superficie sala/utente è di 3mq/utente per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi utenti. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n. 3 e n. 4 riportate in allegato al presente regolamento;

     b) L’impianto e tutti gli altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.) di cui può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili o direttamente o mediante accessibilità condizionata;

     c) Almeno un nucleo servizi deve essere accessibile ai disabili;

     2. L’efficacia della deroga di cui al comma 1 cessa in caso di trasferimento dell’attività in altra struttura.

 

 

Allegato

 

Tabella 1 [24]

(articolo 3 del regolamento regionale 4/2003)

(Utenti/spazi)

 

Superficie spazio attività

Rapporto utenti a mq 1/3 (1)

Spogliatoio (2)

Superficie minima totale SAM (1)

(1)

 

superficie

 

(mq)

 

(mq)

(mq)

50

16

30

80

(soglia minima)

 

 

 

75

25

40

115

100

33

53

153

125

41

65

190

150

50

80

230

175

58

92

267

200

66

105

305

Oltre

In proporzione al numero

In proporzione al numero

In proporzione al numero

 

(1) La superficie dello spazio di attività e il rapporto utenti/mq sono definiti all'articolo 3, commi 1 e 2. In ogni caso la superficie dello spazio di attività non può essere inferiore a mq. 50 e quella complessiva del SAM a mq. 80.

(2) comprensivo di spazi accessori. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini e uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.

 

N.B. gli spazi di attività, spogliatoio e spazi accessori di metratura intermedia a quelle esemplificate, sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.

 

Tabella 2. [25]

(Utenti/Servizi)

 

Utenti

Docce (*)

WC (**)

Lavabi (***)

16

2

2

2

25

2

2

2

33

4

4

4

41

4

4

4

50

4

4

4

58

4

6

6

66

6

6

6

 

(*) due docce ogni 20 utenti (una per M e una per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

(**) due WC ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

(***) due ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

 

Oltre il n. di 66 utenti si applica la tabella che segue:

 

Utenti

Docce

WC

Lavabi

Da 67 a 150

8

8

8

Da 151 a 300

14

14

14

Da 301 a 600

28

28

28

Da 601 a 1000

46

46

46

Oltre 1000

54

54

54

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 [26]

Utenti/Spazi

 

Superficie spazio attività (*)

Rapporto utenti a mq

Spogliatoio

Superficie minima totale

(mq)

 

Mq. 1,00 di superficie

SAM

 

 

per utente

(mq.)

 

 

(mq)

 

50

23

23

73

75

40

40

115

100

56

56

156

125

73

73

198

150

90

90

240

175

106

106

281

200

123

123

323

Oltre

In proporzione al numero

In proporzione al numero

In proporzione al numero

 

(*) gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto

 

Tabella 4 [27]

(Utenti/servizi)

 

Utenti

Docce (*)

WC (**)

Lavabi(***)

23

2

2

2

40

2

2

2

56

4

4

4

73

4

4

4

90

6

6

6

106

6

6

6

123

8

8

8

 

(*) due docce ogni 30 utenti (una per M e una per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

(**) due WC ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

(***) due lavabi ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

 

Oltre il n. di 123 utenti si applica la tabella che segue:

 

Utenti

 

WC

Lavabi

Da 124 a 250

10

10

10

Da 251 a 500

18

18

18

Da 501 a 1000

30

30

30

Oltre 1000

36

36

36

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 2 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[11] Articolo abrogato dall'art. 8 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 10 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 12 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 12 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 12 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[18] Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 13 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[20] Comma inserito dall'art. 13 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[21] Articolo inserito dall'art. 14 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[22] Articolo inserito dall'art. 14 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[23] Articolo inserito dall'art. 14 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[24] Tabella così sostituita dall'art. 15 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[25] Tabella così sostituita dall'art. 15 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[26] Tabella inserita dall'art. 15 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

[27] Tabella inserita dall'art. 15 del R.R. 21 marzo 2007, n. 1.