Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.6 sport |
Data: | 21/03/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4) |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 7) |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8) |
Art. 8. (Abrogazione dell’articolo 9) |
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 10) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 11) |
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 12) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 13) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 14) |
Art. 14. (Inserimento di articoli) |
Art. 15. (Sostituzione delle Tabelle 1 e 2 e inserimento Tabelle 3 e 4) |
§ 2.6.c - R.R. 21 marzo 2007, n. 1.
Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).
(B.U. 28 marzo 2007, n. 7)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del
“1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti e alle attrezzature di cui all’articolo 29 della
2. Il comma 2 dell’articolo 1 del
“2. Ai sensi dell’articolo 29 della
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;
c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.”
3. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 1
“g) capienza: il numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte che, comunque, non può superare il numero massimo di praticanti e addetti previsto nell’allegata tabella 1;”
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del
“2 bis. Gli impianti, qualora la capienza sia superiore alle 100 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al Decreto del Ministero Interno 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al Decreto del Ministero Interno 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell’ambito di applicazione del citato decreto.”
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del
“1. La superficie complessiva delle sale destinate alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a mq.50, mentre la superficie complessiva dello Spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a mq.80 di superficie utile agibile.”
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del
“1. Le strutture dei SAM devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco.”
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5)
1. L’articolo 5 del
“Art. 5. (Distribuzione interna)
1. All’interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di centimetri 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.
2. Il SAM è dotato di zona ufficio, segreteria e/o ricevimento; sale di attività motorio-ricreativa; primo soccorso; nuclei servizi per gli utenti, nuclei servizi per il personale.
3. L’impianto può essere dotato, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar sauna, ecc.) Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l’utilizzo di scrivanie e/o banconi (altezza compresa tra gli 80 e i 90 centimetri) da parte di persone deambulanti su sedia a ruote.”
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 7)
1. L’articolo 7 del
“Art. 7. (Requisiti dei nuclei servizi)
1. I nuclei-servizi devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:
a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l’introspezione e dotati di spazi e arredi commisurati all’utenza;
b) i locali WC, le docce ed i lavandini.
2. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.
3. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:
a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l’esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm.80. L’apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;
b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo;
c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l’impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nelle tabelle contenute nel presente regolamento;
4. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n.120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.
5. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. L’accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno, sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell’apertura delle porte (verso l’esterno e/o a doppio senso di apertura).
6. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.
7. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.”
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8)
1. L’articolo 8 del
“Art. 8. (Primo soccorso)
1. Il locale di primo soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq.4 per l’impianto minimo ed a mq.6 per tutti gli altri impianti ed un’altezza netta del vano non inferiore a m.2,70 con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.”
Art. 8. (Abrogazione dell’articolo 9)
1. L’articolo 9 del
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 10)
1. L’articolo 10 del
Art. 10. (Modifiche all’articolo 11)
1. Al comma 2 dell’articolo 11 del
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 12)
1. L’articolo 12 del
“Art. 12. (Vie d’uscita)
1. Il SAM deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno ed essere dotate di maniglioni antipanico.”
Art. 12. (Modifiche all’articolo 13)
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 del
“b) planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con l’indicazione della specifica destinazione d’uso;”
2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 13 del
“e) certificato di agibilità dell’immobile;”
3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 13 del
“f bis) dichiarazione del titolare dell’impianto sulla capienza, così come definita all’articolo 1, comma 3, lettera g) del presente regolamento.”
4. Al comma 4 dell’articolo 13 del
Art. 13. (Modifiche all’articolo 14)
1. Il comma 3 dell’art.14 del
“3. L’istruttore di attività motoria formula programmi di attività motorio sportive per coloro che frequentano gli impianti e fornisce loro la necessaria assistenza anche per il tramite degli operatori sportivi a lui sottoposti, dei quali coordina l’attività.”
2. Dopo il comma 3 dell’art.14 del
“3 bis L’operatore sportivo collabora con l’istruttore e lo coadiuva in attività specifiche come l’insegnamento della pratica delle attività motorio sportive, pianificata dall’istruttore, e l’assistenza ai praticanti anche nell’uso dell’impianto e delle attrezzature in esso contenute.”
Art. 14. (Inserimento di articoli)
1. Dopo l’articolo 16 del
“Art. 16 bis. (Pareri)
1. Al fine della valutazione dell’adeguatezza igienico-sanitaria della struttura per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il Comune, per eventuali deroghe, acquisisce il parere del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per ciò che attiene al rischio igienico-sanitario.”
2. Dopo l’articolo 17 del
“Art. 17 bis. (Obblighi dei Comuni)
1. Per gli impianti che ricadono nelle previsione del presente regolamento, i Comuni, contestualmente all’adozione del relativo provvedimento, devono comunicare alla Regione:
a) le autorizzazioni provvisorie rilasciate;
b) le autorizzazioni definitive rilasciate;
c) le sospensioni o revoche delle autorizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 15 e ogni altro provvedimento adottato in relazione alle autorizzazioni medesime.
Art. 17 ter. (Norme per gli impianti già in esercizio)
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento, per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:
a) il rapporto minimo della superficie sala/utente è di 3mq/utente per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi utenti. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n. 3 e n. 4 riportate in allegato al presente regolamento;
b) L’impianto e tutti gli altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.) di cui può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili o direttamente o mediante accessibilità condizionata;
c) Almeno un nucleo servizi deve essere accessibile ai disabili;
2. L’efficacia della deroga di cui al comma 1 cessa in caso di trasferimento dell’attività in altra struttura.”
Art. 15. (Sostituzione delle Tabelle 1 e 2 e inserimento Tabelle 3 e 4)
1. Le tabelle 1 e 2 allegate al
"Allegato
Tabella 1. (Utenti/Spazi)
Superficie spazio attività |
Rapporto utenti a mq 1/3 (1) |
Spogliatoio (2) |
Superficie minima totale SAM (1) |
(1) |
|
superficie |
|
(mq) |
|
(mq) |
(mq) |
50 |
16 |
30 |
80 |
(soglia minima) |
|
|
|
75 |
25 |
40 |
115 |
100 |
33 |
53 |
153 |
125 |
41 |
65 |
190 |
150 |
50 |
80 |
230 |
175 |
58 |
92 |
267 |
200 |
66 |
105 |
305 |
Oltre |
In proporzione al numero |
In proporzione al numero |
In proporzione al numero |
(1) La superficie dello spazio di attività e il rapporto utenti/mq sono definiti all'articolo 3, commi 1 e 2. In ogni caso la superficie dello spazio di attività non può essere inferiore a mq. 50 e quella complessiva del SAM a mq. 80.
(2) comprensivo di spazi accessori. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini e uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.
N.B. gli spazi di attività, spogliatoio e spazi accessori di metratura intermedia a quelle esemplificate, sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.
Tabella 2. (Utenti/Servizi)
Utenti |
Docce (*) |
WC (**) |
Lavabi (***) |
16 |
2 |
2 |
2 |
25 |
2 |
2 |
2 |
33 |
4 |
4 |
4 |
41 |
4 |
4 |
4 |
50 |
4 |
4 |
4 |
58 |
4 |
6 |
6 |
66 |
6 |
6 |
6 |
(*) due docce ogni 20 utenti (una per M e una per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari
(**) due WC ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari
(***) due ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari
Oltre il n. di 66 utenti si applica la tabella che segue:
Utenti |
Docce |
WC |
Lavabi |
Da 67 a 150 |
8 |
8 |
8 |
Da 151 a 300 |
14 |
14 |
14 |
Da 301 a 600 |
28 |
28 |
28 |
Da 601 a 1000 |
46 |
46 |
46 |
Oltre 1000 |
54 |
54 |
54" |
|
|
|
|
2. Dopo le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale approvato con
"Allegato
Tabella 3
Utenti/Spazi
Superficie spazio attività (*) |
Rapporto utenti a mq |
Spogliatoio |
Superficie minima totale |
(mq) |
|
Mq. 1,00 di superficie |
SAM |
|
|
per utente |
(mq.) |
|
|
(mq) |
|
50 |
23 |
23 |
73 |
75 |
40 |
40 |
115 |
100 |
56 |
56 |
156 |
125 |
73 |
73 |
198 |
150 |
90 |
90 |
240 |
175 |
106 |
106 |
281 |
200 |
123 |
123 |
323 |
Oltre |
In proporzione al numero |
In proporzione al numero |
In proporzione al numero |
(*) gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto
Tabella 4
(Utenti/servizi)
Utenti |
Docce (*) |
WC (**) |
Lavabi(***) |
23 |
2 |
2 |
2 |
40 |
2 |
2 |
2 |
56 |
4 |
4 |
4 |
73 |
4 |
4 |
4 |
90 |
6 |
6 |
6 |
106 |
6 |
6 |
6 |
123 |
8 |
8 |
8 |
(*) due docce ogni 30 utenti (una per M e una per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto
(**) due WC ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto
(***) due lavabi ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto
Oltre il n. di 123 utenti si applica la tabella che segue:
Utenti |
|
WC |
Lavabi |
Da 124 a 250 |
10 |
10 |
10 |
Da 251 a 500 |
18 |
18 |
18 |
Da 501 a 1000 |
30 |
30 |
30 |
Oltre 1000 |
36 |
36 |
36" |
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.