§ 2.6.c - R.R. 21 marzo 2007, n. 1.
Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 sport
Data:21/03/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 4)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 5)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 7)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 8)
Art. 8.  (Abrogazione dell’articolo 9)
Art. 9.  (Abrogazione dell’articolo 10)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 11)
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 12)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 13)
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 14)
Art. 14.  (Inserimento di articoli)
Art. 15.  (Sostituzione delle Tabelle 1 e 2 e inserimento Tabelle 3 e 4)


§ 2.6.c - R.R. 21 marzo 2007, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n.6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).

(B.U. 28 marzo 2007, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4/reg (requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie) è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti e alle attrezzature di cui all’articolo 29 della l. r. 6/2002.”

2. Il comma 2 dell’articolo 1 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell’articolo 29 della l.r. n.6/2002 non sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;

b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;

c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.”

3. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 1 regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:

“g) capienza: il numero di praticanti e addetti dichiarati in funzione delle attività svolte che, comunque, non può superare il numero massimo di praticanti e addetti previsto nell’allegata tabella 1;”

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è inserito il seguente:

“2 bis. Gli impianti, qualora la capienza sia superiore alle 100 persone, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al Decreto del Ministero Interno 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al Decreto del Ministero Interno 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell’ambito di applicazione del citato decreto.”

2. Il comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“1. La superficie complessiva delle sale destinate alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a mq.50, mentre la superficie complessiva dello Spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a mq.80 di superficie utile agibile.”

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 4)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“1. Le strutture dei SAM devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco.”

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5)

1. L’articolo 5 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Distribuzione interna)

1. All’interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di centimetri 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.

2. Il SAM è dotato di zona ufficio, segreteria e/o ricevimento; sale di attività motorio-ricreativa; primo soccorso; nuclei servizi per gli utenti, nuclei servizi per il personale.

3. L’impianto può essere dotato, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar sauna, ecc.) Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l’utilizzo di scrivanie e/o banconi (altezza compresa tra gli 80 e i 90 centimetri) da parte di persone deambulanti su sedia a ruote.”

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 7)

1. L’articolo 7 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Requisiti dei nuclei servizi)

1. I nuclei-servizi devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:

a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l’introspezione e dotati di spazi e arredi commisurati all’utenza;

b) i locali WC, le docce ed i lavandini.

2. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.

3. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:

a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l’esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm.80. L’apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;

b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo;

c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l’impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nelle tabelle contenute nel presente regolamento;

4. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n.120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.

5. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. L’accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno, sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell’apertura delle porte (verso l’esterno e/o a doppio senso di apertura).

6. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

7. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.”

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8)

1. L’articolo 8 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Primo soccorso)

1. Il locale di primo soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq.4 per l’impianto minimo ed a mq.6 per tutti gli altri impianti ed un’altezza netta del vano non inferiore a m.2,70 con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.”

 

     Art. 8. (Abrogazione dell’articolo 9)

1. L’articolo 9 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.

 

     Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 10)

1. L’articolo 10 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 11)

1. Al comma 2 dell’articolo 11 del regolamento regionale 4/reg del 2003 le parole “gli impianti devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi). Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere rispettate le norme emanate con decreti del Ministro dell’Interno relativamente agli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido.”

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 12)

1. L’articolo 12 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Vie d’uscita)

1. Il SAM deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno ed essere dotate di maniglioni antipanico.”

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 13)

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:

“b) planimetrie in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con l’indicazione della specifica destinazione d’uso;”

2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituita dalla seguente:

“e) certificato di agibilità dell’immobile;”

3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è aggiunta la seguente:

“f bis) dichiarazione del titolare dell’impianto sulla capienza, così come definita all’articolo 1, comma 3, lettera g) del presente regolamento.”

4. Al comma 4 dell’articolo 13 del regolamento regionale 4/reg del 2003 le parole “e dell’istruttore” sono sostituite dalle seguenti “e degli istruttori”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 14)

1. Il comma 3 dell’art.14 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. L’istruttore di attività motoria formula programmi di attività motorio sportive per coloro che frequentano gli impianti e fornisce loro la necessaria assistenza anche per il tramite degli operatori sportivi a lui sottoposti, dei quali coordina l’attività.”

2. Dopo il comma 3 dell’art.14 del regolamento regionale 4/reg del 2003 è inserito il seguente:

“3 bis L’operatore sportivo collabora con l’istruttore e lo coadiuva in attività specifiche come l’insegnamento della pratica delle attività motorio sportive, pianificata dall’istruttore, e l’assistenza ai praticanti anche nell’uso dell’impianto e delle attrezzature in esso contenute.”

 

     Art. 14. (Inserimento di articoli)

1. Dopo l’articolo 16 del regolamento regionale 4/reg del 2003, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis. (Pareri)

1. Al fine della valutazione dell’adeguatezza igienico-sanitaria della struttura per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il Comune, per eventuali deroghe, acquisisce il parere del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per ciò che attiene al rischio igienico-sanitario.”

2. Dopo l’articolo 17 del regolamento regionale 4/reg del 2003, sono inseriti i seguenti:

“Art. 17 bis. (Obblighi dei Comuni)

1. Per gli impianti che ricadono nelle previsione del presente regolamento, i Comuni, contestualmente all’adozione del relativo provvedimento, devono comunicare alla Regione:

a) le autorizzazioni provvisorie rilasciate;

b) le autorizzazioni definitive rilasciate;

c) le sospensioni o revoche delle autorizzazioni effettuate ai sensi dell’articolo 15 e ogni altro provvedimento adottato in relazione alle autorizzazioni medesime.

Art. 17 ter. (Norme per gli impianti già in esercizio)

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento, per gli impianti già in esercizio alla data di emanazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) il rapporto minimo della superficie sala/utente è di 3mq/utente per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi utenti. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n. 3 e n. 4 riportate in allegato al presente regolamento;

b) L’impianto e tutti gli altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.) di cui può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili o direttamente o mediante accessibilità condizionata;

c) Almeno un nucleo servizi deve essere accessibile ai disabili;

2. L’efficacia della deroga di cui al comma 1 cessa in caso di trasferimento dell’attività in altra struttura.”

 

     Art. 15. (Sostituzione delle Tabelle 1 e 2 e inserimento Tabelle 3 e 4)

1. Le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale 4/reg del 2003, sono sostituite dalle seguenti:

"Allegato

Tabella 1. (Utenti/Spazi)

 

Superficie spazio attività

Rapporto utenti a mq 1/3 (1)

Spogliatoio (2)

Superficie minima totale SAM (1)

(1)

 

superficie

 

(mq)

 

(mq)

(mq)

50

16

30

80

(soglia minima)

 

 

 

75

25

40

115

100

33

53

153

125

41

65

190

150

50

80

230

175

58

92

267

200

66

105

305

Oltre

In proporzione al numero

In proporzione al numero

In proporzione al numero

 

(1) La superficie dello spazio di attività e il rapporto utenti/mq sono definiti all'articolo 3, commi 1 e 2. In ogni caso la superficie dello spazio di attività non può essere inferiore a mq. 50 e quella complessiva del SAM a mq. 80.

(2) comprensivo di spazi accessori. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini e uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.

 

N.B. gli spazi di attività, spogliatoio e spazi accessori di metratura intermedia a quelle esemplificate, sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.

 

Tabella 2. (Utenti/Servizi)

 

Utenti

Docce (*)

WC (**)

Lavabi (***)

16

2

2

2

25

2

2

2

33

4

4

4

41

4

4

4

50

4

4

4

58

4

6

6

66

6

6

6

 

(*) due docce ogni 20 utenti (una per M e una per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

(**) due WC ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

(***) due ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari

 

Oltre il n. di 66 utenti si applica la tabella che segue:

 

Utenti

Docce

WC

Lavabi

Da 67 a 150

8

8

8

Da 151 a 300

14

14

14

Da 301 a 600

28

28

28

Da 601 a 1000

46

46

46

Oltre 1000

54

54

54"

 

 

 

 

 

2. Dopo le tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 4/Reg. del 2003 sono inserite le seguenti:

 

"Allegato

Tabella 3

Utenti/Spazi

 

Superficie spazio attività (*)

Rapporto utenti a mq

Spogliatoio

Superficie minima totale

(mq)

 

Mq. 1,00 di superficie

SAM

 

 

per utente

(mq.)

 

 

(mq)

 

50

23

23

73

75

40

40

115

100

56

56

156

125

73

73

198

150

90

90

240

175

106

106

281

200

123

123

323

Oltre

In proporzione al numero

In proporzione al numero

In proporzione al numero

 

(*) gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto

 

Tabella 4

(Utenti/servizi)

 

Utenti

Docce (*)

WC (**)

Lavabi(***)

23

2

2

2

40

2

2

2

56

4

4

4

73

4

4

4

90

6

6

6

106

6

6

6

123

8

8

8

 

(*) due docce ogni 30 utenti (una per M e una per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

(**) due WC ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

(***) due lavabi ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto

 

Oltre il n. di 123 utenti si applica la tabella che segue:

 

Utenti

 

WC

Lavabi

Da 124 a 250

10

10

10

Da 251 a 500

18

18

18

Da 501 a 1000

30

30

30

Oltre 1000

36

36

36"

 

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.