| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
| Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
| Data: | 01/03/1968 |
| Numero: | 186 |
| Sommario |
| Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte |
| Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti [...] |
§ 53.4.11 - L. 1 marzo 1968, n. 186.
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
(G.U. 23 marzo 1968, n. 77).
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.