§ 2.5.13 - L.R. 31 luglio 1991, n. 15.
Adesione della Regione all'Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:31/07/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la diffusione della cultura teatrale su tutto il territorio regionale, la Regione Liguria aderisce all'Associazione denominata «Ente Autonomo del Teatro Stabile di [...]
Art. 2.      1. L'adesione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi all'adesione della Regione all'Associazione di cui all'articolo 1
Art. 4.      1. E' approvato il nuovo Statuto dell'Associazione denominata «Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova» nel testo allegato alla presente legge
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)


§ 2.5.13 - L.R. 31 luglio 1991, n. 15. [1]

Adesione della Regione all'Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova.

(B.U. 21 agosto 1991, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la diffusione della cultura teatrale su tutto il territorio regionale, la Regione Liguria aderisce all'Associazione denominata «Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova», assumendo la qualità di socio fondatore unitamente al Comune di Genova e alla Provincia di Genova.

     2. L'Ente, che non ha scopo di lucro, persegue in particolare la più ampia diffusione delle rappresentazioni sul territorio regionale nonché l'allestimento e la produzione teatrale anche in sedi decentrate nella regione.

 

     Art. 2.

     1. L'adesione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che il fondo di dotazione dell'Ente sia fissato in lire 300.000.000 e ad esso concorrano, quali soci fondatori, la Regione Liguria per una quota pari al 20 per cento il Comune di Genova per un quota pari al 60 per cento e la Provincia di Genova per una quota pari al 20 per cento;

     b) che alla contribuzione ordinaria annua complessiva, che non può essere inferiore alla sovvenzione assegnata all'Ente dello Stato per la stessa stagione teatrale, ciascun socio fondatore partecipi nella seguente misura:

     - 20 per cento per la Regione Liguria;

     - 60 per cento per il Comune di Genova;

     - 20 per cento per la Provincia di Genova;

     c) che sia riservata alla Regione, sul totale dei membri dell'Assemblea designati dai soci fondatori, una quota pari ad un quinto degli stessi.

     2. La Regione è rappresentata nell'Assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato alla cultura nonché da membri nominati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi all'adesione della Regione all'Associazione di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4.

     1. E' approvato il nuovo Statuto dell'Associazione denominata «Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova» nel testo allegato alla presente legge.

     2. Eventuali modifiche e integrazioni allo Statuto stesso saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

 

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA

(Omissis)


[1] Legge abrogata dall'art. 14 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 34, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 5 e salvo quanto previsto dall’art. 12 della stessa L.R. 34/2006.

[2] Reca disposizioni finanziarie.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.