§ 1.2.18 - L.R. 1 settembre 1995, n. 45.
Partecipazione della Regione Liguria alla Società per Azioni "Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:01/09/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità e natura giuridica).
Art. 2.  (Soci).
Art. 3.  (Costituzione della Società).
Art. 4.  (Nomina degli amministratori).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.2.18 - L.R. 1 settembre 1995, n. 45. [1]

Partecipazione della Regione Liguria alla Società per Azioni "Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria".

(B.U. 20 settembre 1995, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità e natura giuridica).

     1. La Regione Liguria, nell'ambito delle finalità statutarie e per l'attuazione della programmazione regionale, partecipa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, unitamente all'Università degli studi di Genova e al sistema delle Camere di commercio della Liguria, alla costituzione di una Società consortile per azioni diretta a favorire la realizzazione di Parchi scientifici e tecnologici.

     2. La Società di cui al comma 1 promuove, realizza e coordina le iniziative dirette a favorire l'aggregazione di attività di ricerca, formazione e servizi, quali fattori determinanti dei processi innovativi e dei trasferimenti di tecnologie al sistema produttivo.

     3. La Società non persegue finalità lucrative ed ha per oggetto:

     a) la predisposizione, anche in concorso con altri soggetti, degli atti necessari per l'attivazione dei parchi scientifici e tecnologici;

     b) il monitoraggio dei finanziamenti comunitari e nazionali utilizzabili per la realizzazione dei parchi;

     c) l'interscambio di informazioni e di risorse tecnologiche tra i soci, per valorizzare le competenze specifiche e definire idonee e permanenti modalità di collegamento e di collaborazione;

     d) lo studio e la promozione della realizzazione di una rete informatica e telematica di collegamento tra i diversi poli in cui si articola l'attività dei parchi;

     e) la promozione di iniziative per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche da Università, centri di ricerca, grandi imprese alle piccole e medie imprese.

 

     Art. 2. (Soci).

     1. I soggetti di cui all'articolo 1 promuovono la partecipazione alla Società di imprese e centri di ricerca in grado di contribuire utilmente alle finalità sociali, nonché di Università ed altri Enti pubblici, anche economici.

 

     Art. 3. (Costituzione della Società).

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi alla costituzione della Società, sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari a lire 100.000.000.

     2. Nella Società deve essere assicurata in ogni caso la prevalenza del capitale pubblico.

 

     Art. 4. (Nomina degli amministratori).

     1. Ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile deve essere riservata alla Regione la nomina di un numero di consiglieri di amministrazione della Società proporzionale alla partecipazione azionaria.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 35 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2. Le disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/2007.