Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 21/03/2007 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Principi) |
Art. 2. (Finalità) |
Art. 3. (Interventi regionali) |
Art. 4. (Interventi delle Autonomie locali) |
Art. 5. (Centri Antiviolenza) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 28/2004) |
Art. 8. (Programmi antiviolenza) |
Art. 9. (Modalità di accesso alle strutture) |
Art. 10. (Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne) |
Art. 11. (Finanziamento dei Centri Antiviolenza e dei programmi) |
Art. 12. (Cumulabilità dei finanziamenti) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
§ 2.3.62 - L.R. 21 marzo 2007, n. 12.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
(B.U. 28 marzo 2007, n. 7)
Art. 1. (Principi)
1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce violazione dei diritti umani fondamentali dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità.
2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.
Art. 2. (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione si propone di:
a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;
c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.
Art. 3. (Interventi regionali)
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.
2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.
3. La Regione, attraverso un’attività integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell’Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale.
5. La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione regionale di cui all’articolo 25 della
6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.
Art. 4. (Interventi delle Autonomie locali)
1. Nell’ambito delle previsioni di cui alla
2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 6, individuano i bisogni formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di formazione professionale.
Art. 5. (Centri Antiviolenza)
1. La Regione nell’ambito degli interventi di cui alla
2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla
3. I Centri Antiviolenza, con l’obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere costituiti, con le procedure dell’articolo 53 della
4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza:
a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l'altro, devono essere espressamente previste l’assenza del fine di lucro e l’obbligo di formazione del bilancio;
b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui si avvalgono;
c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attività.
5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in particolare:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell’autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
e) sostegno all’effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.
6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:
a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
b) raccolta di dati relativi all’utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui all’articolo 6.
Art. 6. (Modifica all’articolo 7 della
1. (Omissis) [1].
Art. 7. (Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori)
1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori è costituito dall’Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle donne e ai minori laddove istituiti.
2. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all’articolo 30 della
3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
4. L’Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della
5. La Giunta regionale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di genere da realizzarsi tramite l’Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui alla
Art. 8. (Programmi antiviolenza)
1. La Regione, per le finalità della presente legge, sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza finalizzati all’accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo del superamento della situazione di disagio.
2. I programmi antiviolenza possono essere presentati:
a) dagli Enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle Aziende Sanitarie Locali;
b) da Centri Antiviolenza;
c) da associazioni iscritte all’albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.
3. I programmi antiviolenza presentati di concerto tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) hanno la priorità.
4. I programmi antiviolenza possono prevedere:
a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l’incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all’inclusione sociale degli stessi;
b) strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l’incolumità propria e/o dei minori, necessitino di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa;
c) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento;
d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi per la realizzazione dei programmi antiviolenza sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
6. I Programmi antiviolenza finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b) devono contestualmente individuare il soggetto gestore della struttura e definire le modalità della gestione.
Art. 9. (Modalità di accesso alle strutture)
1. L’accesso alle strutture “casa rifugio” e “struttura alloggiativa temporanea” di cui all’articolo 8, comma 4, può avvenire tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti.
2. L’accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall’adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri Antiviolenza e i servizi sociali, con l’obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.
Art. 10. (Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne)
1. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.
Art. 11. (Finanziamento dei Centri Antiviolenza e dei programmi)
1. Il Piano sociosanitario regionale di cui all’articolo 5 della
2. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti dalla presente legge con la deliberazione di cui all’articolo 6 della
3. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, può individuare le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall’articolo 8, comma 4, lettere a) e b).
4. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di finanziamento dei Centri Antiviolenza, dei programmi previsti dall’articolo 8 e degli altri interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge.
Art. 12. (Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 13. (Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Aggiunge la lettera f) al comma 1 dell’art. 7 della